Common use of Responsabilità in materia di subappalto Clause in Contracts

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto ). 3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione dell’Amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione l’Amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 dall’art. 21 del D.Lgs. n.646 n. 646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ammenda fino a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto anno). 3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatricealla Stazione Appaltante.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L’appaltatore L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 dal D.L. 29.04.1995, n. 139, convertito dalla L. 28.06.1995, n. 246 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ammenda fino a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto anno). 3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto ). 3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.. Art. 35‌

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dell’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. 2, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ammenda fino ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

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Responsabilità in materia di subappalto. 1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.LgsD. Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ammenda fino a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto anno). 3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

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Responsabilità in materia di subappalto. 1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ammenda fino a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto anno). 3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

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