Responsabilità per caratteristiche garantite. Sono considerate garantite esclusivamente le caratteristiche esplicitamente indicate come tali nella conferma d’ordine o nelle specifiche. Tale garanzia rimane in vigore al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se è previsto un collaudo, la garanzia è da considerarsi soddisfatta se in occasione del collaudo viene fornita la prova in merito alle caratteristiche. Se le caratteristiche garantite risultano non soddisfatte o soddisfatte solo in parte, il committente ha in primis la facoltà di chiedere provvedimenti immediati da parte del fornitore. Il committente è tenuto a concedere al fornitore la possibilità di provvedervi e il tempo necessario a tal fine. Qualora l’esito di tali provvedimenti dovesse essere parzialmente o integralmente negativo, il committente ha diritto all’indennizzo convenuto per tale evenienza oppure, in mancanza di un accordo in tal senso, a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o le prestazioni risultassero inutilizzabili per lo scopo previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, il committente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche un’accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile per lui e questi lo comunica immediatamente, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso degli importi percepiti per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.