Responsabilità per danni. 1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento. 2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia. 3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo. 4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Per Anestesia E Rianimazione
Responsabilità per danni. 1. Ogni Il concessionario solleva l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti fornitieventuali danni, difetti o vizi di produzione e/o di progettazioneinfortuni, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati malattie causate agli alunni, a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiegocompreso il personale tutto dell’Istituto scolastico, resta a totale in relazione alla forni- tura e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante distribuzione dei prodotti. L'Istituto scolastico è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche dei clienti e di sicurezza in vigore nonché di quelle terzi che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2usufrui- scono del servizio oggetto del presente capitolato. Ferme restando le L'Istituto scolastico non assume alcuna responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei per danni, infortuni od altro che dovesse accadere dovessero derivare al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa. Il concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni, a persone terzi, compreso il personale tutto dell’Istituto Scolastico, compresi i danni eventualmente arrecati all'Istituto stesso in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. Il concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o all'al- lestimento degli spazi svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l'Istituto da ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone. Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi” (R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della cui attività concessione. Tale polizza dovrà prevedere la stessa si avvalga copertura della responsabilità civile per danni di qualsi- voglia natura cagionati all'Istituto, a qualsiasi titoloqualunque utente occasionale e relative cose ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi predisporsi senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, pretesa e molestiaa partire dalla consegna degli spazi con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per sinistro, senza alcun limite per anno.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità per danni. 1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi seguito di mancati e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima tempestivi interventi loro competenti o di terzilavori eseguiti o fatti eseguire sia nell’alloggio che in tutte le parti comuni dell’edificio e, pertanto, anche in caso di rimessa in pristino o cessazione dell’adempimento, si assumono le conseguenze per ogni danno derivato a Siena Casa, a coinquilini o terzi in genere sollevando il Soggetto gestore rispetto a qualunque pretesa o contenzioso relativo agli eventuali risarcimenti. In caso di omissione, il soggetto gestore, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal soggetto gestore. In caso di intervento di urgenza e nell’ipotesi di mancata collaborazione o assenza da parte degli assegnatari, il soggetto gestore potrà chiedere l’intervento della Polizia Municipale del comune interessato o quello di altri soggetti preposti alla tutela della pubblica incolumità al fine di consentire l’ingresso nell’alloggio locato e far cessare la situazione di pericolo in atto. In tale caso l’assegnatario non avrà comunque diritto ad alcun rimborso per danni eventualmente causati ad oggetti o cose presenti ovvero pertinenti agli edifici ed nell’alloggio, salvo quanto eventualmente coperto dalla polizza assicurativa del soggetto gestore. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al soggetto gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità del soggetto gestore stesso per eventuali danni. Al fine di contrastare il degrado delle parti comuni determinato da usi scorretti e contrari alla normativa vigente, su richiesta del soggetto gestore, i Comuni Soci possono eseguire controlli ai loro impiantifini dell’individuazione dei responsabili di scarichi abusivi di rifiuti e abbandono di automezzi, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissionio altre azioni contrarie alla regolamentazione urbanistica comunale, negligenzacon l’ausilio della Polizia Municipale. In difetto di quanto sopra, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto oltre al risarcimento del danno e agli eventuali costi sostenuti dal soggetto gestore, ivi compresi i lavori di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione ripristino, si applicherà quanto previsto dagli artt. 5 e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione 29 del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimopresente Regolamento.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Regolamento Di Utenza
Responsabilità per danni. 1Il Gestore solleverà l’Università da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori e di imprese terze operanti nella foresteria. Ogni A copertura delle predette responsabilità il Gestore dovrà produrre un’adeguata polizza RCT/O, rilasciata da una primaria compagnia assicurativa, riportante in ogni caso le coperture di seguito indicate: • Nel Novero dei terzi, a titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi l’Università degli Studi di Trieste e tutti gli ospiti della foresteria. • Tra i rischi compresi vanno ricompresi, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: − RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo, − RC derivante dalla gestione di alloggi, sale studio/conferenze/video/gioco etc., mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture in concessione, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per quanto riguarda le caratteristiche il rischio della committenza; − RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; − RC derivante dalla conduzione dei fabbricati in concessione, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria manutenzione, anche in qualità di committente), terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, strade private e parcheggi) e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.). − RC derivante per danni cagionati durante i lavori di ordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari o impianti, nonché i lavori di giardinaggio e/o potatura, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti fornititossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, difetti o vizi anche in relazione ai danni rientranti nel campo di produzione applicazione dei D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 81/2008 e loro s.m.i.; − RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di progettazioneterzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture in concessione. La polizza deve prevedere un massimale non inferiore a 5 milioni di €. Il Gestore è altresì obbligato a sottoscrivere una polizza Incendio e rischi accessori, nonché non come rischio locativo, ma con la “clausola per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiegoconto di chi spetta”, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante comprendendo garanzia “Rinuncia alla rivalsa” nei confronti della Azienda Sanitaria contraentedell’Università degli Studi di Trieste. La polizza deve essere rilasciata da una primaria compagnia assicurativa, è tenuto all’osservanza riportante in ogni caso le coperture di tutte le norme seguito indicate: • Dolo e colpa grave: • Rinuncia al diritto di leggesurroga • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La polizza deve prevedere massimali adeguati al valore di ricostruzione a nuovo del complesso immobiliare, regolamentarivalutato in 22,5 milioni di €, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamentooltre al suo contenuto.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
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Responsabilità per danni. 1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti fornitidella fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraenteFondazione, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraenteFondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente Fondazione durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Responsabilità per danni. 1. Ogni 12.1 Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche danni derivanti da, relativi a o in connessione con: − mancato guadagno; − diminuzione delle entrate; − perdita di fatturato o perdita produttiva; − fermo o ritardo dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione processi produttivi; − diminuzione del valore dei Prodotti; − riappropriazione dei Prodotti; − effetto negativo sull'avviamento e/o sulla reputazione e/o sui marchi; − la consegna di progettazioneProdotti per i quali il Venditore non ha ricevuto compenso; − azioni o omissioni di o per conto di persone rese disponibili per il Venditore da parte del Cliente, nonché indipendentemente dal fatto che tali persone abbiano agito o meno su istruzioni del Venditore, salvo nella misura in cui il danno, per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraentequale la responsabilità non è altrimenti esclusa, è tenuto all’osservanza il risultato di tutte le norme istruzioni errate da parte del Venditore; − spese di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche pulizia; − perdita patrimoniale netta; e indipendentemente dal fatto che il danno si verifichi presso il Cliente o terzi. L'esclusione di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui sopra non si applica se e nella misura in cui l’intento o l'imprudenza dolosa circa la causa del danno possa essere imputato/a ad una persona incaricata dal Venditore con la gestione dell'organizzazione del Venditore.
12.2 I consigli forniti dal Venditore in relazione alla merce, saranno fatti con la dovuta cura. Tuttavia, il Venditore non accetterà alcuna responsabilità per danni che si basano sul fatto che i consigli erano errati o incompleti a meno che il Venditore non abbia concluso un accordo separato in relazione a tale consulenza e le parti abbiano convenuto che tale consulenza sarebbe stata soggetta ad una remunerazione specifica, che il Cliente dovrà pagare al Venditore.
12.3 Nella misura in cui la responsabilità non è esclusa e fatte salve le disposizioni dell'Articolo 5.3 e della frase conclusiva dell'Articolo 12.1, la responsabilità del Venditore per danni si limita ad un massimo del 50% della relativa parte della somma dell’accordo o un massimo di 100.000,00 EURO se quest'ultimo importo è inferiore al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestiaimporto massimo.
3. Il Fornitore è tenuto 12.4 La richiesta di risarcimento danni decade nel caso in cui il Cliente non comunica al risarcimento di Venditore, entro un mese dal verificarsi dei fatti rilevanti, i motivi che danno o potrebbero dare luogo al risarcimento, e che ritengono responsabile il Venditore comunicandone tutti i dati rilevanti. Qualora il Cliente abbia informato il Venditore e abbia ritenuto il Venditore responsabile in osservanza delle disposizioni della frase precedente, la richiesta di risarcimento danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione si estingue comunque a meno che il Cliente non avanzi una richiesta di risarcimento nei confronti del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimoVenditore davanti all'autorità competente entro sei mesi dalla notifica.
4. I danni arrecati dal Fornitore 12.5 La limitazione di responsabilità di cui ai presenti Termini e Condizioni Generali si intende stipulata in esecuzione della fornitura vengono contestati parte per iscritto al Fornitore stesso con fissazione conto di un termine breve terzi coinvolti nell’attività del Venditore per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivoconsegna del Prodotto.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità per danni. 1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti fornitidella fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraenteFondazione, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraenteFondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente Fondazione durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.deposito
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Samples: Contratto Di Fornitura
Responsabilità per danni. 1. Ogni È a totale carico della ditta aggiudicataria, senza eccezioni o riserve, ogni responsabilità civile e penale per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti eventuali danni causati all'Amministrazione comunale o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiegoderivanti dall'espletamento dei servizi affidati – compresi i casi di intossicazione e tossinfezione alimentare nel servizio ristorazione – senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti salvo gli interventi in favore della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all’osservanza ditta aggiudicataria da parte di tutte le norme società di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamentoassicurazione.
2. Ferme restando La responsabilità della corretta esecuzione dei servizi affidati grava sulla ditta aggiudicataria. In particolare, quest’ultima è tenuta a contrarre, per tutta la durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa contro i relativi rischi, contenente l'espressa rinuncia da parte della società assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Sagama.
3. La polizza dovrà coprire contro il rischio di responsabilità civile per i seguenti danni: • a cose di terzi in consegna e/o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione, dell'assicurato, compresi quelli derivanti da furto e incendio; • da intossicazione e tossinfezione alimentare eventualmente subiti dai fruitori del servizio di ristorazione; • derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione nelle strutture.
4. Copia della polizza deve essere prodotta all'Amministrazione comunale prima dell'attivazione del servizio.
5. L'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei per danni, infortuni od altro che dovesse accadere dovessero accadere, per qualsiasi causa alla ditta aggiudicataria ed al personale di questa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contrattopresente Capitolato. A tale proposito, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraentela ditta aggiudicataria dovrà stipulare un’apposita polizza RCO. Qualora abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa ditta aggiudicataria dovrà produrre una specifica dichiarazione rilasciata dalla società assicuratrice di capienza e molestiapertinenza della garanzia in essere ovvero di impegno all’integrazione della relativa polizza per renderla perfettamente conforme al contenuto del presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Capitolato Speciale
Responsabilità per danni. 1Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico dell’Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni all'Amministrazione Comunale o a terzi (compresi i casi di tossinfezione e intossicazione alimentare nel servizio ristorazione) derivanti dall'espletamento dei servizi affidati senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici. Ogni La responsabilità della corretta esecuzione dei servizi affidati grava sull’Aggiudicatario. In particolare il Gestore è tenuto a contrarre, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti fornititutta la durata dell'affidamento, difetti con una primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza contro i relativi rischi, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice di ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Gergei; Tale polizza dovrà coprire contro il rischio di responsabilità civile anche i seguenti danni: − danni alle cose di xxxxx in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o vizi di produzione destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto; − rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di progettazione, nonché ristorazione; − danni derivanti anche da comportamenti anche omissivi del proprio personale per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza attività ed i servizi in vigore nonché di quelle che dovessero gestione nelle strutture. Copia della polizza deve essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2prodotta all’Amministrazione Comunale prima dell’attivazione del servizio. Ferme restando le L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei per danni, infortuni od altro che dovesse accadere dovessero accadere, per qualsiasi causa all’Aggiudicatario ed al personale di questo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati presente capitolato. Si conviene a terzi tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3compreso nel prezzo dell’appalto. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioniA tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentatel’Aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante egli dovrà produrre specifica dichiarazione dal soggetto garante di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente per renderla perfettamente conforme a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivoquanto previsto dal presente articolo.
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