Common use of Responsabilità per infortuni e danni Clause in Contracts

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract for Software Supply and Maintenance, Contract for the Supply of It Infrastructure

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione tanto del presente contratto, tanto dell’Appaltatore Fornitore stesso quanto dell’amministrazione dall’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatocontratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00un milione/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodicontratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivataattiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista i servizi previsti dal presente contrattoappalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzaun milione/00). Resta inteso che l’esistenza, l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di del risarcimento del maggior danno subito. Le garanzie assicurative di cui al presente articolo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Sistemi Per Diagnostica Molecolare in Real Time PCR (Rt Pcr) Per Sars Cov 2 Ed Altri Virus Respiratori

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone all’Autorità, agli operatori economici e alle stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o beni, nell’esecuzione omissioni commessi relativi alla gestione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terziservizio. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione tanto del presente contratto, tanto dell’Appaltatore Fornitore stesso quanto dell’amministrazione dall’amministrazione e/o di terzi. È E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto al’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatocontratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00unmilione/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodicontratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivataattiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista i servizi previsti dal presente contrattoappalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzaunmilione/00). Resta inteso inteso, che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di del risarcimento del maggior danno subito. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Beni E Servizi

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente ed a terzi dall’adempimento dei servizi oggetto dell’appalto. L'impresa, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato infortuni e per danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose di Start ed a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile della Commessa previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore. Il risarcimento avverrà tramite compensazione finanziaria, sulla prima fattura in scadenza, ed eventualmente sulle successive. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà presentare prima della stipula del contratto idonea polizza assicurativa R.C.assicurativa, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT)stipulata a norma di legge con primario istituto assicurativo, con esclusivo riferimento all’oggetto che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del presente contratto e del relativo Capitolatoservizio, con massimale per sinistro unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data 2 milioni di stipula del contratto fino alla sua scadenzaEuro, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose e dovrà coprire qualsiasi danno materiale che l’aggiudicatario possa arrecare a Start, ai dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento a relativi prodotti e servizi, inclusi i danni da inquinamento accidentale, da trattamento dei dati personali ecc.. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la copertura di tutti durata contrattuale e coprire i rischi di cui ai precedenti periodidanni rilevati fino ad un anno successivo alla scadenza del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza L’affidatario del servizio dovrà altresì essere in possesso di una polizza RCcopertura assicurativa R.C.O. stipulata presso una primaria compagnia assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che con massimali non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro non è inferiore ad con limite di 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa 500.000,00 per prestatore di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitolavoro.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Per La Gestione Dei Servizi Di Pulizia E Movimentazione

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone alla Provincia in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o beniomissioni commessi, nell’esecuzione relativi alla gestione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terziservizio. È obbligo dell’Appaltatore dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoappalto, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00un milione) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiconnessi all'esecuzione del servizio in oggetto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore l'Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza l'esistenza di una polizza RC, RC già attivata, attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, caso si dovrà produrre un’appendice un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal il servizio oggetto del presente contrattoappalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00) un milione), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenzal'esistenza, e, quindi, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Portierato, Ausiliariato E Lavaggio Stoviglie

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione E’ obbligo del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o prestatore di terzi. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoal servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.000.000,00 1.500.000,00 (duemilioni/00unmilionecinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contrattoil servizio svolto per conto delle A.S.P., precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.500.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzaunmilionecinquecentomila /00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci-lavoratori . L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta delle A.S.P., l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti le A.S.P., si riservano di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’A.S.P. ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali di seguito indicate: - ritardo nell’attivazione del servizio: €.200,00 giornalieri; - ritardo nel ritiro e nella consegna della biancheria (piana, ospiti e divise personale): €.200,00 giornalieri; - movimentazione e/o trasporto della biancheria effettuati non in conformità alle prescrizioni delle A.S.P: €.200,00 per ogni contestazione; - trattamento o confezionamento della biancheria effettuato con modalità o materiali che non garantiscono adeguate condizioni igieniche: €.200,00 per ogni contestazione; - mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna: €.200,00 giornalieri; - riduzione della dotazione della biancheria in noleggio per colpa dell’aggiudicatario: da un minimo di €.200,00 ad un max di €.300,00 giornalieri; - per non idoneità del trattamento di ricondizionamento dei capi di biancheria (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura e sterilizzazione), ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato Tecnico: €. 200,00 per ogni contestazione; - mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche merceologiche presentate in sede di gara come campionatura: €.300,00 per ogni tipologia di articolo + €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione; - riconsegna dei capi di biancheria con elementi estranei (peli, capelli, ecc.), macchiati od ombreggiati ovvero per imperfette condizioni igieniche dovute a cause imputabile alla Ditta aggiudicataria (con aspetto indecoroso, maleodoranti o con presenza di macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, mancanza di bottoni, ecc.): €. 200,00 per ogni contestazione; - interruzione del servizio: €.250,00 giornalieri; - violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008: da un minimo di €.500,00 ad un massimo di €.1.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’A.S.P. interessata. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’A.S.P. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’A.S.P. provvederà a recuperare l’importo sulla prima fattura utile ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Per Il Servizio Di Noleggio E Ricondizionamento

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume L’aggiudicatario è responsabile, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato base ai principi generali, dei danni derivanti o comunque collegati all’esecuzione del servizio che siano cagionati all’Amministrazione o a persone terzi, in conseguenza di omissioni, negligenze o benialtre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. A norma dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una specifica polizza di assicurazione, che copra i danni subiti dall’Amministrazione nel corso dell’esecuzione del contratto. L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto stesso. La polizza deve anche assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere decorre dalla data di stipula del contratto consegna dei lavori e permane fino alla sua scadenza, per la copertura data di tutti i rischi emissione del certificato di cui ai precedenti periodiregolare esecuzione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di lavoro potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra copre anche la fornitura prevista dal presente contrattoil lavoro svolto per conto del MEF, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 500.000 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzacinquecentomila/00 euro). Resta inteso che l’esistenza, e, l’esistenza e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si trattarichiesta, il Contratto contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement