Common use of Responsabilità per infortuni e danni Clause in Contracts

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.arpal.liguria.it, www.anticorruzione.it

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione E’ obbligo del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o prestatore di terzi. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.000.000,00 2.000.000,00. (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contrattoil servizio svolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 2.000.000,00= (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto si verifichi un superamento delle soglie di tolleranza previste per ciascun indicatore di qualità di cui all’Appendice 2 “Indicatori di qualità della fornitura”, si applicheranno le penali di seguito indicate: • Indicatore IQ1: 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto alla scadenza pianificata per l’esecuzione degli obiettivi di sviluppo, manutenzione evolutiva e manutenzione adeguativa;

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Samples: www.anticorruzione.it

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato E’ fatto obbligo all’Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di terziqualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’Appaltatore dell’appaltatore stipulare specifica una polizza assicurativa R.C.a beneficio dell’ente per l'intera durata del contratto, comprensiva della Responsabilità Civile a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (RCVT)in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente CSA, con esclusivo riferimento all’oggetto un massimale minimo specifico per il presente appalto di € 1.500.000,00 per danni a persona e a cose, compreso la responsabilità per danni verso l'ente. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del presente contratto contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della impresa appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. (Qualora l’Impresa sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del relativo CapitolatoD. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa e della mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, per il Comune e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente incameramento ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: new.comune.grosseto.it

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione E’ obbligo del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o prestatore di terzi. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoal servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € ad €. 2.000.000,00 (duemilioni/00duemilioni) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per servizio. In particolare la polizza deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. ristorazione nonché ogni altro e qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione o produzione del pasto da parte dell’O.E.A. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contrattoil servizio svolto per il Comune di Cinisello Balsamo, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €. 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzaduemilioni). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’OEA non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato E’ fatto obbligo all’Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di terziqualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’Appaltatore dell’appaltatore stipulare specifica una polizza assicurativa R.C.a beneficio dell’ente per l'intera durata del contatto, comprensiva della Responsabilità Civile a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data in ordine allo svolgimento di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente tutte le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa attività di cui al presente articolo è condizione essenziale CSA, con un massimale minimo di efficacia del contratto € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, pertantoaltresì, qualora l’Appaltatore l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non sia coperti in grado tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si trattache dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il Contratto si risolverà rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Impresa sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di diritto con conseguente incameramento imprese, giusto il regime della cauzione prestata responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.s. m. e

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Samples: www.comune.alessandria.it

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione tanto del presente contratto, tanto dell’Appaltatore Fornitore stesso quanto dell’amministrazione dall’amministrazione e/o di terzi. È E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto al’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatocontratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00unmilione/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodicontratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivataattiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista i servizi previsti dal presente contrattoappalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzaunmilione/00). Resta inteso inteso, che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di del risarcimento del maggior danno subito. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: www.uslumbria1.it

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone all’Autorità, agli operatori economici e alle stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o beni, nell’esecuzione omissioni commessi relativi alla gestione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terziservizio. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.anticorruzione.it

Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione E’ obbligo del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o prestatore di terzi. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contrattoil servizio svolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 2.000.000,00= (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili all’Amministrazione, si applicheranno le penali di seguito indicate: • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.1 del Capitolato Tecnico, per la presa in carico ed il trasferimento dei documenti dal magazzino di Boville alla sede messa a disposizione dall’Appaltatore; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.2 del Capitolato Tecnico, per la presa in carico ed il trasferimento dei documenti dalle sedi di via di Ripetta e via Xxxxxxx alla sede messa a disposizione dall’Appaltatore; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi per la presa in carico dei documenti collocati nei magazzini di Boville e di Xxx Xxxxxxx x di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presa in carico dei documenti collocati nel magazzino di Via Ripetta, di cui al punto 4.1.1. del Capitolato Tecnico; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.3 del Capitolato Tecnico, per riorganizzare e rendere pienamente fruibile il patrimonio documentale; • € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 90 (novanta) giorni dall’avvenuto trasferimento presso i locali del fornitore, di cui al punto 4.1.3, per la classificazione e l’etichettatura di almeno il 50% del materiale preso in carico; • € 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto, di cui al punto 4.1.4 del Capitolato Tecnico, per la consegna delle interfacce personalizzate per la richiesta dei documenti; • € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo, qualora non venga trasmesso, come richiesto al punto 4.1.6 del capitolato tecnico, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, anche in via telematica, alla Direzione Generale Organizzazione, risorse umane e tecniche di apposito report indicante tutte le movimentazioni effettuate nel mese precedente. • € 20,00 (venti) per ogni ora lavorativa di ritardo, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui alla lettera d) del punto 4.1.6 del Capitolato Tecnico; • € 50,00 (cinquanta) per ogni ora lavorativa di ritardo, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui alla lettera e) del punto 4.1.6 del Capitolato Tecnico. Qualora nel corso delle verifiche a campione, di cui al punto 4.1.5 del Capitolato Tecnico, eseguite dall’Amministrazione nel periodo di erogazione del servizio su 100 documenti estratti da un lotto di 10.000,00 fogli acquisiti, venga accertata la presenza: • di un numero di errori superiore a 7, il lotto verrà rifiutato, e verrà assegnato, dal Direttore del contratto e per iscritto, all’Appaltatore un termine entro il quale ripetere l’intero procedimento di acquisizione del lotto risultato qualitativamente non accettabile. Nel caso in cui non venga rispettato il termine suddetto, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo; • di un numero di errori compreso tra 3 e 6, l’Amministrazione procederà ad un secondo campionamento su altri 100 documenti estratti dal lotto, il quale verrà rifiutato qualora venga rilevato che su 13 dei complessivi 200 documenti estratti dal lotto siano presenti degli errori. Il Direttore del contratto, per iscritto, assegnerà all’Appaltatore un termine entro il quale ripetere l’intero procedimento di acquisizione del lotto risultato qualitativamente non accettabile. Nel caso in cui non venga rispettato il termine suddetto, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00)per ogni giorno lavorativo di ritardo. Qualora non venga assicurato nell’acquisizione ottica di tutti i documenti in ingresso, come richiesto al punto 4.2.1 del Capitolato Tecnico, il valore minimo di produttività di 400 documenti/6.000 fogli al giorno, si applicherà, per ogni giorno in cui non sia garantito il valore minimo predetto, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), a seconda della gravità dell’inadempimento. Nel caso in cui non sia possibile reperire i documenti attraverso la ricerca per parola chiave entro 48 ore dalla consegna all’appaltatore, si applicherà una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), a seconda della gravità dell’inadempimento . In caso di ulteriori inadempienze verrà applicata una penale variabile tra 0,05‰ (zerovirgolazero- cinquepermille) e il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore . In tal caso l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

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Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone alla Provincia in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o beniomissioni commessi, nell’esecuzione relativi alla gestione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terziservizio. È obbligo dell’Appaltatore dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoappalto, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00un milione) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiconnessi all'esecuzione del servizio in oggetto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore l'Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza l'esistenza di una polizza RC, RC già attivata, attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, caso si dovrà produrre un’appendice un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal il servizio oggetto del presente contrattoappalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00) un milione), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenzal'esistenza, e, quindi, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione tanto del presente contratto, tanto dell’Appaltatore Fornitore stesso quanto dell’amministrazione dall’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatocontratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00un milione/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodicontratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivataattiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista i servizi previsti dal presente contrattoappalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzaun milione/00). Resta inteso che l’esistenza, l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di del risarcimento del maggior danno subito. Le garanzie assicurative di cui al presente articolo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione E’ obbligo del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o prestatore di terzi. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contrattoil servizio svolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 2.000.000,00= (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto si verifichi un superamento delle soglie di tolleranza previste per ciascun indicatore di qualità di cui all’Appendice 2 “Indicatori di qualità della fornitura”, si applicheranno le penali di seguito indicate: • Indicatore IQ1: 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto alla scadenza pianificata per l’esecuzione degli obiettivi di sviluppo, manutenzione evolutiva e manutenzione adeguativa;

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Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione E’ obbligo del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o prestatore di terzi. È obbligo dell’Appaltatore servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolatoal servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.000.000,00 1.500.000,00 (duemilioni/00unmilionecinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula non inferiore alla durata del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodiservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contrattoil servizio svolto per conto delle A.S.P., precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.500.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenzaunmilionecinquecentomila /00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci-lavoratori . L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta delle A.S.P., l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti le A.S.P., si riservano di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’A.S.P. ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Qualora si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali di seguito indicate: - ritardo nell’attivazione del servizio: €.200,00 giornalieri; - ritardo nel ritiro e nella consegna della biancheria (piana, ospiti e divise personale): €.200,00 giornalieri; - movimentazione e/o trasporto della biancheria effettuati non in conformità alle prescrizioni delle A.S.P: €.200,00 per ogni contestazione; - trattamento o confezionamento della biancheria effettuato con modalità o materiali che non garantiscono adeguate condizioni igieniche: €.200,00 per ogni contestazione; - mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna: €.200,00 giornalieri; - riduzione della dotazione della biancheria in noleggio per colpa dell’aggiudicatario: da un minimo di €.200,00 ad un max di €.300,00 giornalieri; - per non idoneità del trattamento di ricondizionamento dei capi di biancheria (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura e sterilizzazione), ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato Tecnico: €. 200,00 per ogni contestazione; - mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche merceologiche presentate in sede di gara come campionatura: €.300,00 per ogni tipologia di articolo + €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione; - riconsegna dei capi di biancheria con elementi estranei (peli, capelli, ecc.), macchiati od ombreggiati ovvero per imperfette condizioni igieniche dovute a cause imputabile alla Ditta aggiudicataria (con aspetto indecoroso, maleodoranti o con presenza di macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, mancanza di bottoni, ecc.): €. 200,00 per ogni contestazione; - interruzione del servizio: €.250,00 giornalieri; - violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008: da un minimo di €.500,00 ad un massimo di €.1.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’A.S.P. interessata. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’A.S.P. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’A.S.P. provvederà a recuperare l’importo sulla prima fattura utile ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L’A.S.P. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore . In tal caso l’A.S.P. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’A.S.P. senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

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