Revoca del provvedimento Clausole campione

Revoca del provvedimento. Art. 24 – Annullamento d’ufficio e convalida del provvedimento
Revoca del provvedimento. 1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato: - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; - nel caso di mutamento della situazione di fatto; - a seguito di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Revoca del provvedimento. L’art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. La revoca del provvedimento compete all’Ufficio che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l’atto interdittivo previa verifica della relativa documentazione. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero: L’art. 14 del T.U. sicurezza prevede la possibilità di ricorrere, in via amministrativa, avverso provvedimenti di sospensione, “avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente alla Direzione Regionale del Lavoro” territorialmente competente ed al Presidente della Giunta Regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia”. Il Legislatore delegato non ha identificato espressamente i motivi che devono legittimare il ricorso, con ciò lasciando aperta la possibilità di impugnare il provvedimento sia per vizi di merito che di legittimità.
Revoca del provvedimento. 1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o qualora intervenga una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Revoca del provvedimento. 1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico inte- resse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate o a fronte di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’Ente può revocare un provvedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 21-quinquies della legge n. 241.
Revoca del provvedimento. 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Revoca del provvedimento. 0.Xx provvedimento amministrativo può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o qualora intervenga una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 0.Xx revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Qualora la revoca comporti pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo.
Revoca del provvedimento. L’art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. La revoca del provvedimento compete all’Ufficio che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l’atto interdittivo previa verifica della relativa documentazione. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero: L’art. 14 del T.U. sicurezza prevede la possibilità di ricorrere, in via amministrativa, avverso provvedimenti di sospensione, “avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente alla Direzione Regionale del Lavoro” territorialmente competente ed al Presidente della Giunta Regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia”. Il Legislatore delegato non ha identificato espressamente i motivi che devono legittimare il ricorso, con ciò lasciando aperta la possibilità di impugnare il provvedimento sia per vizi di merito che di legittimità. Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito del 30 novembre 2010, ha chiarito quali siano i requisiti professionali necessari alo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008. In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), il Ministero ricorda che il c. 5 dell’art. 32 del D.Lgs. del 9/04/2008, n. 81, “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, prevede che il possesso di lauree particolari esonera dalla frequenza ei corsi di formazione di cui al c. 2, primo periodo, dell’articolo citato. Per inciso, le classi di laurea richiamate dal “Testo unico” e presenti nel decreto del 16 marzo 2007 (in G.U. n. 155 del 6/07/2007, S.O., n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare: L7 ingegneria civile e ambientale; L8 ingegneria dell’informazione; L9 ingegneria industriale; L17 scienze dell’architettura; L23 scienze e tecniche dell’edilizia. Lo stesso decreto del 16/03/2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama, invece, le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali: classe 4 class...
Revoca del provvedimento. 1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’Autorità portuale può revocare un provvedimento amministrativo, con atto dello stesso organo che ha emanato il provvedimento da revocare.
Revoca del provvedimento. (Art. 21 quinquies legge n. 241/1990 e s.m.i.)