Revoca del provvedimento Clausole campione

Revoca del provvedimento. Annullamento d’ufficio e convalida del provvedimento
Revoca del provvedimento. 1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato: - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; - nel caso di mutamento della situazione di fatto; - a seguito di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2. L’organo competente ad adottare la revoca è il medesimo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge. 3. In materia di: - inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti; - eventuali pregiudizi arrecati ai soggetti interessati ed al loro indennizzo; - giurisdizione in caso di controversie, trova applicazione l’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, introdotto dall’articolo 14 della legge n. 15/2005.
Revoca del provvedimento. L’art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. La revoca del provvedimento compete all’Ufficio che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l’atto interdittivo previa verifica della relativa documentazione. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero:
Revoca del provvedimento. 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti a decorrere dal momento in cui acquista efficacia l’atto che dispone la revoca. 3. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 4. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dal Comune agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
Revoca del provvedimento. 1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico inte- resse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate o a fronte di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’Ente può revocare un provvedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 21-quinquies della legge n. 241.
Revoca del provvedimento. 0.Xx provvedimento amministrativo può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o qualora intervenga una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 0.Xx revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Qualora la revoca comporti pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 3.I provvedimenti di revoca sono, di norma, preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento e sono, sempre, comunicati ai destinatari. 4.Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Revoca del provvedimento. 1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’Autorità portuale può revocare un provvedimento amministrativo, con atto dello stesso organo che ha emanato il provvedimento da revocare. 2. La revoca determina l'inidoneità dell'atto a produrre ulteriori effetti. 3. Le controversie in materia di determinazione dell'eventuale indennizzo richiesto dal soggetto privato destinatario del provvedimento di revoca sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Revoca del provvedimento. 1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o qualora intervenga una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Qualora la revoca comporti pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo.

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