Common use of RICORSO TERZI DA INCENDIO Clause in Contracts

RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di 260.000 euro. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a. Contraente, Conducente, Assicurato. b. Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. c. Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria. Fermo quanto disposto dall’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali e tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile, Contratto Di Responsabilità Civile Autoveicoli

RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con il esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite massimo di 260.000 euro€ 1.032.920,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a. Contraente, Conducente, Assicurato. b. Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. c. Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a terzi tutti coloro la cui responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b). deve essere coperta dall’assicurazione; Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessariatutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo quanto restando il disposto dall’artdell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa la Società ha la facoltà di assumere, assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale e stragiudiziale delle vertenzevertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e o tecnici. L’Impresa La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile, Polizza Responsabilità Civile

RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di 260.000 euro. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a. a) Contraente, Conducente, Assicurato. b. b) Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. c. c) Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria. Fermo quanto disposto dall’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali e tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Auto

RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con il esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite massimo di 260.000 euro€ 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a. Contraentea) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione; b) il coniuge, Conducente, Assicurato. b. Coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.; c. Ove c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella alla lettera b). Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessariatutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo quanto restando il disposto dall’artdell’art. 1917 c.c.C.C., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale e stragiudiziale delle vertenzevertenze a nome del Contraente o dell’Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e o tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Insurance Policy

RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari al massimale di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in caso conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto scoppio, ove tali danni non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di 260.000 eurocostituiscano un danno da circolazione. Agli effetti Ai fini della prestazione della presente garanzia non sono considerati terzigaranzia, si intende richiamato quanto previsto all’art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall’assicurazione). Sono altresì esclusi i danni: a. Contraente, Conducente, Assicurato. b. Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati a cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall’Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste del suolo; c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. c. Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b)di servizio. Il Contraente o l’Assicurato devono L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lorolui, fornendo tutta tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la documentazione necessariaSocietà avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. Fermo quanto disposto dall’artL’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 c.cdel Codice civile., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali e tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile Auto