Common use of Riduzioni Clause in Contracts

Riduzioni. 1. 0.Xx Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/99, è ridotta, attraverso l’abbattimento di parte della quota variabile, nei seguenti casi: a) utenze domestiche non stabilmente attive con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato. Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo o di cura, o all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). L’uso discontinuo del titolare dell’abitazione o di alcuni componenti il suo nucleo familiare non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici o opportunamente documentata; b) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 (tre) e mesi 6 (sei); c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei). 2. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale. 3. Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito di comunicazione da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione. 4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tariffa Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani

Riduzioni. 1. 0.Xx Tariffa Il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica e non domestiche non stabilmente attive ai sensi dell’art. 7anche degli sfalci e delle potature, comma 3 del D.P.R. 158/99, è ridotta, attraverso l’abbattimento con formazione di parte della quota variabile, nei seguenti casi: a) utenze domestiche non stabilmente attive con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato. Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo o di cura, o all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). L’uso discontinuo del titolare dell’abitazione o di alcuni componenti il suo nucleo familiare non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici o opportunamente documentata; b) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 (tre) e mesi 6 (sei); c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei)compost riutilizzabile nella pratica agronomica. 2. La misura delle riduzioni riduzione del tributo di cui ai precedenti commi al precedente comma 1 è stabilita annualmente con delibera applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di Giunta Comunaleraccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. 3. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. 4. Solo per la particolare tipologia di utenze domestiche individuate nel precedente comma, il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile. La riduzione del tributo è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati o d’ufficio dal Comune una volta verificatone il diritto. 5. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della Legge 147/2013 il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all’A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito. 6. Il Comune accorderà tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente di cui al citato comma 659 della Legge 147/2013. 7. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero: • 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti • 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti • 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti • 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 8, all’intera superficie imponibile; la riduzione solo a seguito di comunicazione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il 30 giugno giorno 15 del mese di ogni maggio dell’anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno per in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il quale si intende ottenere termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. 4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Riduzioni. 1. 0.Xx Tariffa Della base imponibile A) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 B) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; d) edifici che per le utenze domestiche loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza sopravvenuta non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza degli elementi accessori e non domestiche non stabilmente attive di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, dei servizi igienici); C) Per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il di 1° grado, nel rispetto delle seguenti condizioni: 2. Dell’aliquota di base 1. Il Comune con proprio atto di C.C. può stabilire aliquote ridotte fino allo 0,40% , ai sensi dell’art. 7dell’art.13 c.9 del D.L. 201/2011, comma 3 del D.P.R. 158/99, è ridotta, attraverso l’abbattimento di parte della quota variabile, nei per le seguenti casifattispecie: a) utenze domestiche non stabilmente attive con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato. Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo o di cura, o all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (A.I.R.E.IRES). L’uso discontinuo In tale fattispecie rientrano anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP , istituiti in attuazione dell’art. 93 del titolare dell’abitazione o di alcuni componenti il suo nucleo familiare D.P.R. 24/07/1977 n. 616 che già usufruiscono della detrazione per abitazione principale ai sensi art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e che non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici o opportunamente documentata;presentano le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. b) locali ed aree scoperte per i fabbricati non produttivi di utenze non domestiche non stabilmente attivereddito fondiario, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (treD.P.R. 917/1986) e mesi 6 (sei);esclusi quelli della categoria catastale D. c) locali ed aree scoperte per gli immobili locati 0.Xx Comune con proprio atto di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove C.C ,può stabilire inoltre aliquota ridotta fino allo 0,40 % per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado aventi dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile stesso. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il periodo termine del pagamento della 1° rata o se successivo della 2° rata di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei). 2saldo. La misura delle riduzioni mancata presentazione nei termini suindicati comporta la decadenza dal beneficio. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai precedenti commi sensi del comma 6, è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale. 3ridotta al 75%. Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito riconoscimento di comunicazione da presentarsi tale agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro il 30 giugno termine del pagamento della 1° rata o se successivo della 2° rata di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione. 4saldo. La riduzionemancata presentazione nei termini suindicati comporta la decadenza dal beneficio. Per usufruire dell’agevolazione, calcolata a consuntivoqualora le parti contrattuali non siano assistite dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, comporta ( ex art.1 comma 8 D.M. 16 gennaio 2017) è necessario produrre un’attestazione fornita da almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamentiprofilo economico che normativo, all’accordo territoriale, anche riguardo alle agevolazioni fiscali.

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Samples: Regolamento Imu

Riduzioni. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 1. 0.Xx Tariffa per le utenze domestiche Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/1/2004, n. 42. 2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non domestiche non stabilmente attive utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’artdel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente entro il termine previsto per la dichiarazione di cui all’articolo 18 comma 1. 7Ai fini dell’applicazione della presente riduzione per inagibilità/inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, comma 3 del D.P.R. 158/99pericolante, è ridottafatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, attraverso l’abbattimento così come definiti dalla normativa regionale di parte della quota variabileriferimento, nei seguenti casinonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili: a) utenze domestiche non stabilmente attive i fabbricati o le unità immobiliari con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o comodato. Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo strutture verticali (muri perimetrali o di cura, confine) con pericolo di crollo totale o all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). L’uso discontinuo del titolare dell’abitazione parziale o di alcuni componenti il suo nucleo familiare non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici che comunque costituiscono pericolo per cose e/o opportunamente documentatapersone; b) locali ed aree scoperte gli edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di utenze non domestiche non stabilmente attivealtre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove il periodo di chiusura temporanea è espressamente indicata l’inagibilità o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 (tre) e mesi 6 (sei); c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei). 2. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunalel’inabitabilità. 3. Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito di comunicazione da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzioneNon sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. 4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 5. La riduzionebase imponibile è ridotta del 50 per cento altresì per le unità immobiliari, calcolata fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a consuntivocondizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamentiad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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Samples: Regolamento Comunale Per l'Imposta Unica Comunale (Iuc)

Riduzioni. 1. 0.Xx Tariffa La TARI è ridotta del 15% (quindici per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche iscritte all’Albo compostatori che procedono direttamente, mediante la pratica del compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità, al recupero della frazione organica e dei rifiuti vegetali, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo. Le norme per l’effettuazione del compostaggio domestico, di comunità e di prossimità e per l’istituzione e la tenuta dell’Albo compostatori sono contenute nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani. 2. Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa al Comune dall’organismo collettivo (condominio o altra forma associativa di diritto privato) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La riduzione è concessa previo ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico precedentemente utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione che le medesime rappresentino oltre la metà di tutte le utenze facenti parte dell’organismo collettivo e che il compost prodotto venga utilizzato esclusivamente dall’organismo collettivo stesso. Nel caso di contenitore dell'organico condiviso, alle utenze non domestiche non stabilmente attive indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rimarrà assegnato tale contenitore o verrà sostituito con uno di volumetria inferiore riparametrata sul nuovo numero di utenze che lo utilizzeranno. 3. Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al Comune da parte del gestore dell’impianto di compostaggio ai sensi dell’art. 214 comma 7, comma 3 -bis del D.P.R. 158/99, è ridotta, attraverso l’abbattimento di parte della quota variabile, nei seguenti casi: a) utenze domestiche non stabilmente attive con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione D. Lgs. 152/2006 o comodato. Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo o di cura, o all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). L’uso discontinuo del titolare dell’abitazione o di alcuni componenti il suo nucleo familiare non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici o opportunamente documentata; b) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 (tre) e mesi 6 (sei); c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei). 2. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale. 3. Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito di comunicazione da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzionecomunicate dal medesimo al Comune. 4. La riduzioneL’iscrizione all’Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della TARI di cui al precedente comma 1, calcolata è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2, per le quali la richiesta è sostituita dalla SCIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della SCIA e per le utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita dalla DIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della DIA o alla comunicazione da parte del gestore dell’impianto. 5. Ai sensi del comma 657 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a consuntivoporta del rifiuto non recuperabile, comporta anche se non hanno ritirato il rimborso dell’eccedenza pagata relativo contenitore. 6. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi. 7. Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, la compensazione all’atto dei successivi pagamentiquota fissa e quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 8. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)