Rilievo topografico Clausole campione

Rilievo topografico. Alla consegna dei tabulati del rilievo topografico, sarà eseguito un controllo formale sul numero e sulla posizione in cartografia dei chiusini rilevati. Tale posizione verrà confrontata con quella risultante dai sopralluoghi preliminari. E’ inoltre evidente che i chiusini/punti rilevati dovranno corrispondere a tutti i manufatti ispezionati (rilievo geometrico), a tale scopo sarà condotta una verifica di corrispondenza sui codici. Si raccomanda all’Appaltatore di eseguire preventivamente il suddetto controllo al fine di evidenziare per tempo eventuali incongruenze e porvi rimedio autonomamente. E’ facoltà dell’Appaltatore, di propria libera iniziativa e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, comprendere nel tabulato chiusini/punti aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti ai manufatti ispezionati. L’Appaltatore provvederà a consegnare una planimetria, come meglio descritto nel art. 4, indicante la posizione dei chiusini rilevati. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potrà effettuare il collaudo metrico ripetendo l’acquisizione delle coordinate su almeno il 3% dei punti rilevati. Per garantire un controllo più accurato dei dati altimetrici, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si riserva anche di verificare i dislivelli misurati su un campione corrispondente all’1% dei chiusini rilevati. A tale scopo l’Appaltatore metterà a disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto idonei strumenti di misura e un operatore esperto nell’utilizzo degli stessi.
Rilievo topografico. Ai fini della ricostruzione della rete fognaria, che si sviluppa quasi interamente nel sottosuolo, è necessario effettuare il rilievo topografico di tutti gli elementi localizzabili in superficie (detti anche “emergenze”) che, in massima parte, coincidono con i chiusini (o sigilli) di accesso alle camerette e ai manufatti sotterranei. Trattandosi principalmente di reti a gravità, particolare attenzione dovrà essere prestata alla determinazione della componente altimetrica. La precisione delle quote del terreno è condizione indispensabile per determinare correttamente le quote di fondo e quindi, in ultima analisi, per ottenere profili altimetrici attendibili. Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130 – REA LC–307531 Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx – E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx – Pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx A titolo indicativo, si riportano qui sotto gli elementi per i quali è richiesto il rilievo topografico: o centro dei chiusini corrispondenti ai manufatti ispezionati (categoria prevalente); o caditoie e griglie di raccolta delle acque meteoriche; o scarico in acque superficiali (quota fondo tubazione scarico con relativa sezione corso d’acqua superficiale); o eventuali punti caratteristici di manufatti particolari (su indicazione del DL). Per l’attività in oggetto l’Aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di personale di provata esperienza. Si specifica che la rappresentazione plano-altimetrica degli elementi rilevati dovrà adottare il sistema di coordinate WGS84-UTM 32 N. Il rilievo topografico dovrà essere effettuato utilizzando strumentazioni in grado di garantire le precisioni richieste. Sarà preferibile l’utilizzo di modalità operative che prevedano l’utilizzo di strumentazioni GPS. Laddove le condizioni ambientali non consentissero una ricezione satellitare adeguata, sarà considerato l’utilizzo di stazioni totali. Nel caso specifico l’Aggiudicatario dovrà predisporre un’adeguata rete di appoggio (capisaldi) utilizzando strumentazioni GPS. Ogni vertice di riferimento dovrà essere materializzato con un chiodo topografico evidenziato con vernice e identificato in modo univoco mediante numerazione progressiva ed elaborazione di una monografia. Si precisa che per le misure effettuate con strumentazione GPS, l’Aggiudicatario è tenuto a restituire un tabulato indicante le coordinate geografiche (georeferenziato nel S.R. WGS84-UTM32, con quote riferite ai grigliati Verto IGM) di tutti i punti rilevati, ovvero il da...
Rilievo topografico. L’Aggiudicatario dovrà garantire che gli elementi oggetto di rilievo topografico siano stati ottenuti con un livello di precisione inferiore o uguale a ± 2 cm, fino ad un massimo tollerabile di ± 5 cm in qualità plano-altimetrica. L’Aggiudicatario dovrà inoltre dimostrare che detti strumenti siano stati recentemente sottoposti a verifica e siano coperti da un piano di manutenzione programmata che ne assicuri la piena operatività per tutta la durata dell’appalto. A testimonianza di quanto sopra e prima dell’inizio delle attività, l’Aggiudicatario dovrà consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto idonea documentazione tecnica. Inoltre, per verificare in modo “diretto” la precisione della strumentazione GPS, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si riserva la possibilità di testare la stessa su almeno uno dei capisaldi Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 00000 Xxxxx Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130 – REA LC–307531 Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx – E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx – Pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx presenti nel territorio interessato dalle attività di appalto e appartenenti alle reti GPS di raffittimento regionale o provinciale. Le misure effettuate con la stazione totale andranno prese a partire da punti noti rilevati con GPS con precisone inferiore a 2 (5) cm. In particolare le Ditte possono valutare se tenere come capisaldi dei punti GPS ovvero possono effettuare post elaborazioni (ad esempio con la rete di correzione piemonte-lombardia) per garantire la restituzione nel sistema di riferimento utm-wgs84 con una precisione inferiore a 2 (5) cm.
Rilievo topografico. Lario Reti Holding S.p.A.
Rilievo topografico. L’Appaltatore dovrà garantire che la posizione (coordinate x e y) e la quota altimetrica (coordinata z) degli elementi oggetto di rilievo topografico siano state ottenute con un livello di precisione corrispondente a ± 10 cm.
Rilievo topografico. Il rilievo topografico ha lo scopo di determinare le coordinate (X, Y e Quote Assolute s.l.m.m.) che identificano, in uno specifico sistema di riferimento cartografico, la posizione dei punti scelti per rappresentare la rete stessa (georeferenziazione). Le quote di sommità (piani campagna, strada etc.) delle tratte di rete fognarie dovranno essere rilevate, con idonei strumenti topografici. Il rilievo topografico è opportuno venga eseguito dopo la messa in quota di eventuali chiusini occultati. Per maggiore chiarezza, si riassumono di seguito gli elementi della rete di cui è richiesto il rilievo topografico: • centro di chiusini corrispondenti ai manufatti della rete fognaria (pozzetti); • eventuali punti caratteristici di manufatti particolari (scaricatori di piena e sollevamenti). Il rilievo topografico dovrà essere effettuato utilizzando strumentazioni in grado di garantire le precisioni richieste. Sarà preferibile l’utilizzo di modalità operative che prevedano l’utilizzo di strumentazioni GPS. Laddove le condizioni ambientali non consentissero una ricezione satellitare adeguata, sarà considerato l’utilizzo di stazioni totali. Nel caso specifico l’Aggiudicatario dovrà predisporre un’adeguata rete di appoggio (capisaldi) utilizzando strumentazioni GPS. Ogni vertice di riferimento dovrà essere materializzato con un chiodo topografico evidenziato con vernice e identificato in modo univoco mediante numerazione progressiva ed elaborazione di una monografia. L’appaltatore dovrà restituire le misure effettuate con strumentazione GPS elaborate come da richieste delle Società committenti ovvero:

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  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Supporto tecnico Il supporto tecnico per il Servizio Cloud, inclusi i dettagli di contatto di assistenza, i livelli di gravità, le ore di disponibilità del supporto, i tempi di risposta e altre informazioni e processi relativi al supporto, possono essere consultati selezionando il Servizio Cloud nella guida di supporto IBM disponibile alla pagina xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxx/.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.