RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE Clausole campione

RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei Titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare i Titoli, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato come indicato alla lettera E) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. (C)
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. L’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito, in tutto o in parte, e in tale ultimo caso pro quota tra gli Obbligazionisti, a partire dal 21 giugno 2025. Qualora l’Emittente intenda avvalersi di tale facoltà lo stesso dovrà prontamente pubblicare sul Sito Internet e informare Borsa Italiana nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni avendo cura di inserire nella comunicazione: (i) l’ammontare nominale oggetto di rimborso e (ii) la data prevista per tale rimborso anticipato, che non potrà cadere prima di 180 (centottanta) giorni di calendario decorrenti dall’invio di tale comunicazione e che dovrà in ogni caso coincidere con una Data di Pagamento Interessi (ad esempio, nel caso di rimborso previsto per il 21 giugno 2025 la richiesta dovrà pervenire dall’Emittente entro il 21 dicembre 2024). Il prezzo di rimborso sarà pari al 100% Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. (Opzione Call) Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previa notifica irrevocabile agli Obbligazionisti, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviata non meno di quindici (15) e non più di trenta (30) giorni prima di tale data, questi, non prima di diciotto (18) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle Condizioni Definitive) (la Data di Rimborso Anticipato), mediante il pagamento dell'Ammontare dovuto a titolo di Rimborso Anticipato di cui alla successiva lettera E) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle Condizioni Definitive. Con riferimento ad una Obbligazione, qualsiasi notifica inviata dall'Emittente ai sensi del presente Paragrafo (C) sarà nulla e senza effetti in relazione a tale Obbligazione nel caso in cui, prima dell'invio di tale notifica da parte dell'Emittente, l'Obbligazionista, attraverso l'esercizio dell'opzione put, abbia già inviato una notifica relativa a tale Obbligazione ai sensi del seguente Paragrafo (D).
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei Titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare i Titoli, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato come indicato xxxx xxxxxxx E) che segue specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. (C) RIMBORSO ANTICIPATO AUTOMATICO (, 0 8S M, "", . " C) Ove specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive, se alla Data di Osservazione per il Rimborso Anticipato si verifica l’evento (Evento di Rimborso Anticipato) specificato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive, i Titoli saranno automaticamente rimborsati anticipatamente mediante il pagamento dell'Ammontare dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato alla/e Data/e di Rimborso Anticipato. L'Evento di Rimborso Anticipato si potrà verificare: a) se il Valore del Parametro o del Paniere alla Data di Osservazione per il Rimborso Anticipato è (i) pari o superiore o (ii) pari o inferiore ad un valore specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive; ovvero b) se la differenza tra le performance registrate da due Parametri, ovvero da due Panieri, ovvero da un Parametro e da un Paniere alla Data di Osservazione per il Rimborso Anticipato è (i) pari o superiore o (ii) pari o inferiore ad un valore specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive; ovvero c) xx xx xxxxx tra le Cedole già corrisposte e xx Xxxxxx in xxxxx di maturazione è pari o superiore ad un valore specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive. (D)
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. In occasione di ciascuna Data di Riferimento, l’Emittente avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni emesse, fermo restando che in ogni caso il rimborso dovrà avvenire per l’intero valore nominale residuo, aumentato secondo quanto previsto nel presente articolo 11.2. Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente ai sensi del presente articolo 11.2 mediante il pagamento ai Portatori di un prezzo di rimborso complessivo (il “Prezzo di Rimborso Anticipato”) calcolato, in relazione a ciascuna Obbligazione, sulla base della seguente tabella:
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. L’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito Obbligazionario, in tutto o in parte, e in tale ultimo caso pro quota tra gli Obbligazionisti, a partire dal 29 aprile 2024. Qualora l’Emittente intenda avvalersi di tale facoltà lo stesso dovrà prontamente pubblicare sul Sito Internet e informare Borsa Italiana nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni avendo cura di inserire nella comunicazione: (i) l’ammontare nominale oggetto di rimborso e (ii) la data prevista per tale rimborso anticipato, che non potrà cadere prima di 180 (centottanta) giorni di calendario decorrenti dall’invio di tale comunicazione e che dovrà in ogni caso coincidere con una Data di Pagamento Interessi (ad esempio, nel caso di rimborso previsto per il 29 aprile 2024 la richiesta dovrà pervenire dall’Emittente entro il 29 ottobre 2023). Il prezzo di rimborso sarà pari al 100% Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. L’Emittente ha la facoltà di procedere, in ciascun Giorno Lavorativo compreso fra la Data di Pagamento Interessi che cade il 17 aprile 2022 (inclusa) e fino alla Data di Pagamento Interessi che cade il 17 aprile 2024, al rimborso anticipato, integrale o parziale, delle Obbligazioni, corrispondendo agli Obbligazionisti un importo pari al 105% del valore nominale oggetto del rimborso anticipato, oltre agli interessi eventualmente maturati e non ancora corrisposti, alla data in cui avviene il rimborso anticipato. Qualora l’Emittente intenda avvalersi di tale facoltà lo stesso dovrà prontamente pubblicare sul Sito Internet e informare Borsa Italiana nel rispetto del Regolamento del Mercato ExtraMOT della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni avendo cura di inserire (i) l’ammontare nominale oggetto di rimborso e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, che non potrà cadere prima di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, può rimborsare i titoli, in tutto ma non in parte, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato in corrispondenza di una o più date di rimborso anticipato (le Date di Rimborso Anticipato e ciascuna una Data di Rimborso Anticipato), come indicato alla lettera C) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. Non Applicabile