RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE Clausole campione

RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei Titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare i Titoli, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato come indicato alla lettera E) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. (Opzione Call) Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di quindici (15) e non più di trenta (30) giorni prima, questi, non prima di diciotto (18) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato di cui alla successiva lettera D) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. Non Applicabile
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. In occasione di ciascuna Data di Riferimento, l’Emittente avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni emesse, fermo restando che in ogni caso il rimborso dovrà avvenire per l’intero valore nominale residuo, aumentato secondo quanto previsto nel presente articolo 11.2. Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente ai sensi del presente articolo 11.2 mediante il pagamento ai Portatori di un prezzo di rimborso complessivo (il “Prezzo di Rimborso Anticipato”) calcolato, in relazione a ciascuna Obbligazione, sulla base della seguente tabella:
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. L’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito, in tutto o in parte, e in tale ultimo caso pro quota tra gli Obbligazionisti, a partire dal 21 giugno 2025. Qualora l’Emittente intenda avvalersi di tale facoltà lo stesso dovrà prontamente pubblicare sul Sito Internet e informare Borsa Italiana nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni avendo cura di inserire nella comunicazione: (i) l’ammontare nominale oggetto di rimborso e (ii) la data prevista per tale rimborso anticipato, che non potrà cadere prima di 180 (centottanta) giorni di calendario decorrenti dall’invio di tale comunicazione e che dovrà in ogni caso coincidere con una Data di Pagamento Interessi (ad esempio, nel caso di rimborso previsto per il 21 giugno 2025 la richiesta dovrà pervenire dall’Emittente entro il 21 dicembre 2024). Il prezzo di rimborso sarà pari al 100% Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. L’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito Obbligazionario, in tutto o in parte, e in tale ultimo caso pro quota tra gli Obbligazionisti, a partire dal 29 aprile 2024. Qualora l’Emittente intenda avvalersi di tale facoltà lo stesso dovrà prontamente pubblicare sul Sito Internet e informare Borsa Italiana nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni avendo cura di inserire nella comunicazione: (i) l’ammontare nominale oggetto di rimborso e (ii) la data prevista per tale rimborso anticipato, che non potrà cadere prima di 180 (centottanta) giorni di calendario decorrenti dall’invio di tale comunicazione e che dovrà in ogni caso coincidere con una Data di Pagamento Interessi (ad esempio, nel caso di rimborso previsto per il 29 aprile 2024 la richiesta dovrà pervenire dall’Emittente entro il 29 ottobre 2023). Il prezzo di rimborso sarà pari al 100% Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. L’Emittente ha la facoltà di procedere, in ciascun Giorno Lavorativo compreso fra la Data di Pagamento Interessi che cade il 17 aprile 2022 (inclusa) e fino alla Data di Pagamento Interessi che cade il 17 aprile 2024, al rimborso anticipato, integrale o parziale, delle Obbligazioni, corrispondendo agli Obbligazionisti un importo pari al 105% del valore nominale oggetto del rimborso anticipato, oltre agli interessi eventualmente maturati e non ancora corrisposti, alla data in cui avviene il rimborso anticipato. Qualora l’Emittente intenda avvalersi di tale facoltà lo stesso dovrà prontamente pubblicare sul Sito Internet e informare Borsa Italiana nel rispetto del Regolamento del Mercato ExtraMOT della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni avendo cura di inserire (i) l’ammontare nominale oggetto di rimborso e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, che non potrà cadere prima di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione.
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE. (Opzione Call) Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previa notifica irrevocabile agli Obbligazionisti, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviata non meno di quindici (15) e non più di trenta (30) giorni prima di tale data, questi, non prima di diciotto (18) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle Condizioni Definitive) (la Data di Rimborso Anticipato), mediante il pagamento dell'Ammontare dovuto a titolo di Rimborso Anticipato di cui alla successiva lettera E) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle Condizioni Definitive. Con riferimento ad una Obbligazione, qualsiasi notifica inviata dall'Emittente ai sensi del presente Paragrafo (C) sarà nulla e senza effetti in relazione a tale Obbligazione nel caso in cui, prima dell'invio di tale notifica da parte dell'Emittente, l'Obbligazionista, attraverso l'esercizio dell'opzione put, abbia già inviato una notifica relativa a tale Obbligazione ai sensi del seguente Paragrafo (D).

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.