Common use of Rimborso onorari consulenti Clause in Contracts

Rimborso onorari consulenti. La Società rimborserà inoltre all’Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall’assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato ritenga produrre. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “Limiti di Indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement, Insurance Contract