Rimborso spese sanitarie. (infortuni); Derivanti dalla pratica a qualsiasi titolo di alcune attività sportive identificate; Rimborso spese pre e post ricovero (malattie); Derivanti dall’uso e guida di autoveicoli a motore su circuiti adibiti agli sport In continuità: assicura il caso di morte conseguente da infortunio. Le malattie/invalidità permanenti derivanti da: Abuso di alcoolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti; Trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; Guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; Contaminazioni chimiche o biologiche; Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico; Interventi di chirurgia bariatrica per la cura dell’obesità; le prestazioni e le terapie con finalità dietologica. L’assicurazione di tutela legale non è operante: Per le vertenze aventi ad oggetto violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’assicurato, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’assicurato abbia preso parte, detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento di acque, terreni e colture; Per le vertenze: tra gli assicurati e tra assicurato e contraente, dell’assicurato nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di Generali Italia; Se l’assicurato non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni; Se al momento del sinistro il veicolo non risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria; Se l’assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso. Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogati i servizi e l’applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni di ricovero o di inabilità, al di sotto dei quali non viene corrisposto l’indennizzo o viene corrisposto in parte). Sono inoltre previsti dei limiti per alcune delle spese relative alle vertenze assicurate con la garanzia per tutela legale.
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Rimborso spese sanitarie. Se l’Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Com- pagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per: • accertamenti diagnostici; • accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 3. del settore Sinistri (infortunicontroversie); Derivanti dalla pratica • visite mediche e specialistiche; • onorari del chirurgo e di ogni altro com- ponente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; • apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico; • rette di degenza; • trasporto dell’Assicurato in ambulanza al- l’Istituto diCura o all’ambulatorio e vicever- sa; • cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; • acquisto di apparecchi protesici ortopedi- ci sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari. La Compagnia rimborsa inoltre, sino al 10% della somma assicurata e con un massimo di € 1.500,00, le spese sostenute, in conse- guenza di infortunio, per: • interventi di chirurgia estetica; • cure odontoiatriche; • protesi dentarie. La Compagnia effettua il pagamento di quan- to dovuto su presentazione, in originale, del- le relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate. A richiesta dell’Assicurato, la Compagnia re- stituisce i predetti originali previa apposizio- ne della data di liquidazione dell’indennizzo e dell’importo liquidato. Il pagamento viene effettuato a qualsiasi titolo di alcune attività sportive identificate; Rimborso spese pre e post ricovero (malattie); Derivanti dall’uso e guida di autoveicoli a motore su circuiti adibiti agli sport In continuità: assicura il caso di morte conseguente da infortuniocura ultima- ta. Le malattie/invalidità permanenti derivanti da: Abuso di alcoolici od uso di allucinogenispese sostenute all’estero nei paesi ade- renti all’Unione Monetaria, psicofarmaci e stupefacenti; Trasmutazione del nucleo dell’atomosaranno rimbor- sate in Italia, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; Guerrein Euro. Le spese sostenute all’estero nei paesi non aderenti all’Unione Monetaria, insurrezionisaranno rim- borsate in Italia, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; Contaminazioni chimiche o biologiche; Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico; Interventi di chirurgia bariatrica per la cura dell’obesità; le prestazioni e le terapie con finalità dietologica. L’assicurazione di tutela legale non è operante: Per le vertenze aventi ad oggetto violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’assicurato, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’assicurato abbia preso parte, detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento di acque, terreni e colture; Per le vertenze: tra gli assicurati e tra assicurato e contraente, dell’assicurato nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di Generali Italia; Se l’assicurato non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni; Se al momento del sinistro il veicolo non risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria; Se l’assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso. Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogati i servizi e l’applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni di ricovero o di inabilitàEuro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni del- l’Ufficio Italiano Cambi. La Compagnia rimborsa le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato in conseguenza di sotto dei quali non viene corrisposto l’indennizzo o viene corrisposto in parte). Sono inoltre previsti dei limiti infortunio previa applicazione della franchi- gia fissa e assoluta di € 50,00 per alcune delle spese relative alle vertenze assicurate con la garanzia per tutela legalesinistro.
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Rimborso spese sanitarie. (infortuni); Derivanti dalla pratica a qualsiasi titolo di alcune attività sportive identificate; Rimborso spese pre e post ricovero (malattie); Derivanti dall’uso e guida di autoveicoli a motore su circuiti adibiti agli sport In continuità: assicura il caso di morte conseguente da infortunio. Le malattie/invalidità permanenti derivanti da: Abuso infortunio indennizzabile a termini di alcoolici od uso polizza che abbia determinato un ricovero o un intervento chirurgico effettuato anche in regime di allucinogeniday hospital o ambulatorio medico, psicofarmaci la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza, le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell’infortunio:
a) onorari dei chirurghi e stupefacenti; Trasmutazione del nucleo dell’atomodell’équipe operatoria;
b) diritti di sala operatoria, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale materiale di particelle atomiche; Guerreintervento, insurrezioniapparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;
c) rette di degenza;
d) assistenza medica, movimenti telluricicure, inondazionitrattamenti fisioterapici e rieducativi, eruzioni vulcaniche; Contaminazioni chimiche o biologiche; Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico; Interventi di chirurgia bariatrica per la cura dell’obesità; le prestazioni e le terapie con finalità dietologica. L’assicurazione di tutela legale non è operante: Per le vertenze aventi ad oggetto violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’assicuratomedicinali, tumulti popolariesami ed accertamenti diagnostici, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’assicurato abbia preso parte, detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento di acque, terreni e colture; Per le vertenze: tra gli assicurati e tra assicurato e contraente, dell’assicurato nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di Generali Italia; Se l’assicurato non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni; Se al momento del sinistro riguardanti il veicolo non risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria; Se l’assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso. Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogati i servizi e l’applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni periodo di ricovero o sostenuti durante il day hospital o per intervento chirurgico ambulatoriale;
e) quote di inabilitàpartecipazione al S.S.N. (ticket) relativi alle prestazioni precedenti;
f) trasporto dell’Assicurato all’Istituto di cura ed il ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo;
g) esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 90 giorni antecedenti e 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero o dell’intervento; in relazione alle prestazioni odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;
h) trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data dell’intervento o di dimissione del primo ricovero, fino al limite del 20% della somma assicurata con il massimo di sotto dei quali non viene corrisposto l’indennizzo Euro 1.000,00; Condizioni di assicurazione Multirischio per la persona mod. AMI06/01 Edizione 25.07.2015 Sezione Infortuni - Pagina 15 di
i) primo acquisto di protesi ortopedica anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall’infortunio nonché per l’acquisto o viene corrisposto il noleggio (per il periodo massimo di anni 1) di carrozzella ortopedica. La somma assicurata in parte). Sono inoltre previsti dei limiti polizza per alcune delle spese relative alle vertenze assicurate con la garanzia Rimborso spese sanitarie deve intendersi come disponibilità unica per tutela legaleannualità assicurativa e per persona assicurata. Per tutti i casi sopra indicati il rimborso viene effettuato previa presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale e a cure ultimate.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Copertura Dai Rischi Infortuni Della Circolazione
Rimborso spese sanitarie. (infortuni); Derivanti dalla pratica a qualsiasi titolo di alcune attività sportive identificate; Rimborso spese pre e post ricovero (malattie); Derivanti dall’uso e guida di autoveicoli a motore su circuiti adibiti agli sport In continuità: assicura il caso di morte conseguente infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza della relativa somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, le spese sanitarie sostenute per:
1) onorari dei chirurghi e/o dell’équipe operatoria;
2) uso della sala operatoria, materiale d’intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento;
3) rette di degenza;
4) esami ed accertamenti diagnostici;
5) trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti da uno specialista o dal medico curante effettuati e fatturati entro i 180 giorni successivi all’infortunio o alla data di dimissione del primo ricovero necessario per la cura dell’infortunio stesso; tali spese sono rimborsate fino a euro 1.500;
6) trasporto dell’Assicurato in Istituto di cura con qualsiasi mezzo ed il ritorno a casa effettuato con xxxxxxxxx;
7) prestazioni medico-infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche. Restano esclusi dall’indennizzo i medicinali;
8) il trasferimento, per l’immediato ricovero dell’Assicurato presso un Istituto di cura idoneo, qualora l’Assicurato venga ritenuto non curabile dall’equipe medica dell’Istituto di cura del luogo ove è avve- nuto l’infortunio;
9) cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici pro- vocati da infortunio. Le malattie/invalidità permanenti derivanti da: Abuso di alcoolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti; Trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; Guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; Contaminazioni chimiche o biologiche; Interventi comprese quelle per interventi di chirurgia plastica a scopo estetico; Interventi od estetica. L’intervento di chirurgia bariatrica per estetica dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di guarigione clinica dell’infortunio, sempre che la cura dell’obesità; le prestazioni e le terapie con finalità dietologica. L’assicurazione di tutela legale non è operante: Per le vertenze aventi ad oggetto violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’assicurato, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’assicurato abbia preso parte, detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento di acque, terreni e colture; Per le vertenze: tra gli assicurati e tra assicurato e contraente, dell’assicurato nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di Generali Italia; Se l’assicurato non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni; Se polizza sia in vigore al momento del sinistro dell’intervento; 10)cure e protesi dentarie fino al massimo di euro 750 per sinistro. La Società effettua il veicolo non risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria; Se l’assicurato è imputato rimborso a cura ultimata e previa presentazione della cartella clinica e delle fatture o parcelle giustificative di guida spesa in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso. Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogati i servizi e originale, con l’applicazione di franchigie (intendendosi una franchigia a carico dell’Assicurato di euro 150 per franchigia sinistro. Esclusivamente per le persone dai 76 anni di età compiuti al momento dell’infortunio, la percentuale di invalidità permanente o Società rim- borsa esclusivamente le spese sanitarie sostenute durante il numero di giorni di ricovero; restano escluse pertanto tutte le spese sanitarie sostenute successivamente al ricovero o in assenza di inabilità, al di sotto dei quali non viene corrisposto l’indennizzo o viene corrisposto in parte). Sono inoltre previsti dei limiti per alcune delle spese relative alle vertenze assicurate con la garanzia per tutela legalericovero.
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Samples: Insurance Contract