Parto Clausole campione

Parto. L’assicurazione è prestata a favore del dipendente e del suo nucleo familiare - figli, coniuge o convivente more uxorio – fiscalmente a carico e prevede: 1. Parto naturale comportante ricovero in istituto di cura (pubblico o privato): le spese documentate di cui al precedente punto A.2), comprese quelle ostetriche, fino all'importo massimo di € 8.000 per evento e il rimborso delle spese per le visite specialistiche ed i relativi accertamenti diagnostici (compresi onorari dei medici) effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura nei 90 giorni precedenti al parto e le spese per le visite specialistiche, gli esami diagnostici, l’acquisto di medicinali e per le prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, effettuate nei 60 giorni successivi al parto entro il limite di € 1.000 annue (per parti plurimi tale limite è aumentato del 50% per il secondo nato e del 25% per ciascuno dei successivi nati). 2. Parto cesareo avvenuto in istituto di cura (pubblico o privato): le spese documentate di cui al precedente punto A.1) ed alle condizioni ivi stabilite; Rimborsi in comune ai punti 1. (Parto naturale) e 2. (Xxxxx xxxxxxx) Norme in comune ai punti A. (Ricoveri di medicina o chirurgia ed interventi chirurgici ambulatoriali) e B. (Parto) 1. è prevista la possibilità di un’anticipazione dell’indennizzo nella misura massima pari al 95% dell’importo indennizzabile, dietro presentazione della documentazione medica che attesti la necessità della prestazione ed il costo della stessa. 2. nel solo caso di ricovero in luogo di cura e sempreché questo sia documentato, è data facoltà all'Assicurato di chiedere, in sostituzione integrale del trattamento di cui ai precedenti punti A.1) e A.2) nonché delle pre e post relative al parto naturale, la corresponsione di una indennità giornaliera sostitutiva per ogni giorno di ricovero (contando sia il giorno di ingresso sia quello di uscita), con un massimo di 60 giorni, pari ad € 115; 3. è prevista l’applicazione di uno scoperto pari al 10% per le prestazioni rese al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale e per il network sanitario e/o medici non rientrante nel circuito convenzionato con l’impresa di assicurazione.
Parto. In caso di parto con o senza taglio cesareo l’indennità garan- tita viene corrisposta fino ad un massimo di sette giorni di Ricovero per Sinistro. In caso di: - Ricovero a seguito di Malattia o Infortunio che richieda sia due pernottamenti consecutivi presso Istituto di Cura sia l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibi- le dal paziente, la Compagnia liquida l’indennità pattuita per il Ricovero fino alla data di rimozione del mezzo, con il massimo di 60 giorni per Sinistro; - Frattura ossea documentata, la Compagnia liquida l’in- dennità pattuita per il Ricovero: • nel caso di applicazione di mezzo di contenzione inamo- vibile dal paziente e tendente all’immobilizzazione della parte, sino alla data di rimozione del mezzo, con il mas- simo di 60 giorni per Sinistro; • in caso di Frattura di bacino e/o vertebre anche in assen- za di applicazione di mezzo di contenzione, con il mas- simo di 60 giorni per Sinistro; • negli altri casi di Frattura, nei quali non è necessario ap- plicare un mezzo di contenzione con le caratteristiche esposte al primo punto, sarà riconosciuto un importo pari all’indennità di Ricovero, per ogni giorno di Inabi- lità temporanea totale, con il massimo di 30 giorni per Sinistro.
Parto. In caso di parto effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata è previsto la copertura massima omnicomprensiva di: • Euro 3.000,00 in caso di parto naturale • Euro 6.000,00 in caso di parto cesareo per evento senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Parto. Nell’indennità giornaliera per malattia è inclusa la copertura della perdita di guadagno in seguito al parto.
Parto. Il diritto a prestazioni inizia il giorno del parto. Per un’indennità giornaliera che è stata assicurata per lo stesso importo per almeno 3 anni di assicurazione pieni prima del parto, la durata massima delle prestazioni si estende a 16 settimane, vale a dire due settimane in più rispet- to all’indennità di maternità secondo la LIPG, per l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata in caso di parto. In caso di durata assicurativa più breve, la durata delle prestazioni ammonta a 8 settimane. Per il parto si applica lo stesso periodo di attesa della malattia. Il periodo di attesa viene dedotto dalla durata delle prestazioni in caso di parto, indipen- dentemente dal verificarsi di una malattia o di un infortunio. Se il periodo di attesa è stato dedotto dalla durata delle prestazioni a seguito di complica- zioni durante la gravidanza, per l’indennità di parto si rinuncia a una nuova deduzione del periodo di attesa. Le indennità giornaliere in caso di parto vengono dedotte dalla durata mas- sima di prestazione di un caso assicurativo.
Parto a) Parto normale: • rimborso delle spese di degenza nel limite massimo di Euro 330 giornaliere; • rimborso di tutte le altre spese (onorario medico ostetrico, assistenza pediatrica, ostetrica) nel limite massimo di Euro 2.300; b) Xxxxx xxxxxxx e gravidanza extra-uterina: • rimborso delle spese sostenute nelle stesse misure e con gli stessi limiti previsti per i ricoveri di chirurgia di cui al precedente punto 3).
Parto. In caso di ricovero per parto, naturale x xxxxxxx, Reale Mutua paga le spese indicate alla lettera A del presente articolo. ◆ € 3.000 in caso di parto naturale; ◆ € 6.000 in caso di parto cesareo. Qualora il ricovero sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale o il parto avvenga a domicilio, Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di € 1.500.
Parto. L’assicurazione è prestata a favore del dipendente e del suo coniuge o del convivente more uxorio – e prevede: 1. Parto normale: rimborso delle spese di degenza sino ad € 7.000 e delle spese pre e post parto entro il limite di € 1.000 annue. 2. Parto cesareo: rimborso delle spese come previsto al punto A del presente articolo. 3. Per i punti A e B è prevista la possibilità di un’anticipazione dell’indennizzo nella misura massima pari al 90% dell’importo indennizzabile, dietro presentazione della documentazione medica che attesti la necessità della prestazione ed il costo della stessa. 4. è prevista l’applicazione di uno scoperto pari al 10% per le prestazioni rese al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale e per le strutture sanitarie non rientranti nel circuito convenzionato con l’impresa di assicurazione.
Parto. In caso di: a) parto cesareo avvenuto in istituto di cura (pubblico o privato): le spese documentate di cui al precedente punto 1) ed alle condizioni ivi stabilite; b) parto non cesareo, comportante ricovero in istituto di cura (pubblico o privato): le spese documentate di cui al precedente punto 2), comprese quelle ostetriche, fino all'importo massimo di € 7.000 per evento nonché, nei limiti di € 1.000 per evento, il rimborso delle spese per le visite specialistiche ed i relativi accertamenti diagnostici (compresi onorari dei medici) effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura nei 90 giorni precedenti al parto e le spese per le visite specialistiche, gli esami diagnostici, l’acquisto di medicinali e per le prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, effettuate nei 60 giorni successivi al parto. La copertura prevista ai punti a) e b) con le stesse modalità è estesa al coniuge, o al convivente more uxorio del dipendente assicurato, che sia fiscalmente a carico o con reddito annuo non superiore ad € 35.000. Nel solo caso di ricovero in luogo di cura e sempreché questo sia documentato, è data facoltà all'Assicurato di chiedere, in sostituzione integrale del trattamento di cui ai precedenti punti 1) e 2) la corresponsione di una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero, con un massimo di 60 giorni, pari ad € 176; tale facoltà non è però riconosciuta relativamente al rimborso delle spese per parto non cesareo.
Parto. Le indennità giornaliere in caso di parto vengono versate se prima del parto è esistita una copertura equivalente presso l’assicuratore o presso un altro assicuratore per almeno 270 giorni senza interruzione (periodo di carenza in caso di maternità). Le persone assicurate che interrompono la loro attività lucrativa più di 8 settimane prima del parto o che non ottengono un’indennità di maternità secondo la Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) sono conside- rate persone senza attività lucrativa. In caso di parto, ÖKK COMPENSA versa prestazioni complementari all’in- dennità di maternità secondo la LIPG fino al reddito effettivo, al massimo tuttavia fino alla somma dell’indennità giornaliera stabilita.