Common use of Rimborso spese Clause in Contracts

Rimborso spese. (art. 2.9 cpv. 2) La regolamentazione di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA non vale per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics. Per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenti. 1. Indennità forfetaria 1 I collaboratori / le collaboratrici ricevono, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno di trasporto e in presenza di un tempo di lavoro uguale o supe- riore a cinque ore e mezza, una indennità forfetaria per il vitto di 5 franchi, indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA. 2 Non ha luogo alcun cumulo con le spese per il vitto di cui all’articolo 3 del regolamento sulle spese di Posta CH SA. 3 I collaboratori / le collaboratrici, al posto dell’indennità forfetaria per il vitto ai sensi dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso il datore di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno. 2. Utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici possono rientrare al loro luogo di lavoro pre- visto nel contratto di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il recapito risp. il veicolo per il trasporto al fine di trascorrere in un altro luogo la pausa per il consu- mo del pasto principale (ad es. a casa). In tali casi non è dovuto alcun rim- borso spese. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 è gratuito. 3 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo di ristorazione con posti a sedere e l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena), il collaboratore / la collaboratrice ha diritto a un rimborso spese per i pasti di un massimo di 17 franchi su pre- sentazione della ricevuta originale. 2 Il versamento di un rimborso spese per i pasti viene stabilito per iscritto.

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Samples: Accordo

Rimborso spese. (artAl personale in forza nei magazzini, presente al lavoro nelle giornate di sabato, conformemente alle intese previste nel presente Protocollo verranno corrisposti gli importi precisati al Titolo 8) c- c1- c2 del CIA 18.06.1985. 2.9 cpv. 2) La regolamentazione Il rimborso spese di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA al presente articolo non vale è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi e per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogisticsgli effetti. dell'art. 1 della legge 297 del 29.05.1982. Ai lavoratori assenti per qualunque causa in uno o più sabati, la somma di cui sopra sarà corrisposta proporzionalmente ai sabati effettivamente lavorati, salvo recupero in altro/altri sabati. Per i collaboratori / le collaboratrici lavoratori part time presenti al lavoro nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenti. giornate di sabato, la somma di cui al 1. Indennità forfetaria 1 I collaboratori / le collaboratrici ricevono, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno di trasporto e in presenza di un tempo ° capoverso del presente articolo sarà corrisposta proporzionalmente all'orario di lavoro uguale o supe- riore a cinque ore e mezzaindividuale, una indennità forfetaria per il vitto fermo restando anche in questo caso l'applicazione dei commi precedenti. Il presente titolo non si applica al personale di 5 franchi, indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SAnuovi magazzini. 2 Non ha luogo alcun cumulo con le spese per il vitto di cui all’articolo 3 del regolamento sulle spese di Posta CH SA. 3 I collaboratori / le collaboratrici, al posto dell’indennità forfetaria per il vitto ai sensi dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso il datore (CIA 1988) VI Orario di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o Fermo restando che modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione preventiva a livello di Magazzino tra la Direzione e CdA si conviene quanto segue: - le parti confermano la premessa generale al punto 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio c del C.I.A. 12.06.1985 UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx - l'Azienda si impegna a presentare a livello nazionale entro il 28.02.1989 un progetto di ogni anno. 2. Utilizzo organizzazione del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici possono rientrare al loro luogo lavoro improntata sui seguenti criteri: - 38 ore settimanali - distribuzione dell'orario di lavoro pre- visto su 5 giorni - presenza al sabato per ciascun dipendente, compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 2 sabati al mese da gennaio a novembre - apertura nei 4 sabati prenatalizi secondo le modalità previste nel contratto Protocollo di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il recapito risp. il veicolo per il trasporto Intesa 2.12.1983, aggiornato al 12.06.1985, recepito nel CIA del 12.06.1985 e successivi accordi in materia - eventuale aumento del monte ore dei part time, qualora compatibile - nuova turnazione e distribuzione dei nastri orari - diverso utilizzo dei part time - miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo degli impianti - livelli occupazionali adeguati Sulla base del progetto predisposto dall'Azienda si attiveranno confronti e contrattazioni .a livello territoriale su tutti i magazzini al fine di trascorrere realizzare intese, in un altro luogo mancanza delle quali, resteranno in vigore le intese in atto. Si concorda che comunque, indipendentemente dall'esito dei confronti relativi al progetto, la pausa riduzione dell'orario a 38 ore la settimana, come previsto dal vigente CCNL, verrà attuata a decorrere dal 1.07.1990, previo confronto con i CdA sulle modalità di applicazione La realizzazione delle 38 ore settimanali avverrà attraverso il prelievo di 2 ore per il consu- mo ogni settimana effettivamente lavorata attingendo dal monte-permessi dell'art. 28 punto c) del pasto principale (ad esvigente CCNL. Nell'eventualità di future e diverse modalità di applicazione a casa)livello di CCNL le parti si impegnano fin d'ora a rivedere quanto sopra concordato. In tali casi non è dovuto alcun rim- borso speseogni caso le parti convengono di incontrarsi sulla stessa materia entro il 1° luglio 1990. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 è gratuito. 3 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo Relativamente agli orari di ristorazione con posti a sedere e l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena), il collaboratore / la collaboratrice ha diritto a un rimborso spese apertura per i pasti nuovi magazzini, l'Azienda, nell'ambito dei confronti relativi alle singole convenzioni previste nel capitolo "Mercato del Lavoro" presenterà lo schema di un massimo distribuzione degli orari settimanali di 17 franchi apertura su pre- sentazione della ricevuta originale6 giorni relativi a tutto l'arco dell'anno. 2 Il versamento (Verbale di un rimborso spese per i pasti viene stabilito per iscritto.riunione 22.05.1991) (omissis… vedi in POLITICHE GENERALI)

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Samples: Contratto Di Inserimento

Rimborso spese. “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (artarticolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore). 2.9 cpvIl comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. 2) La regolamentazione L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA non vale per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogisticstipo forfetario. Per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenti. 1. Indennità forfetaria 1 I collaboratori / le collaboratrici ricevonoMentre il comma 4 del medesimo articolo 17, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno di trasporto e in presenza di un tempo di lavoro uguale o supe- riore a cinque ore e mezza, una indennità forfetaria per il vitto di 5 franchi, indipendentemente dal fatto ammette che la prestazione lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA. 2 Non ha luogo alcun cumulo con le spese per il vitto siano rimborsate a fronte di cui all’articolo 3 del regolamento sulle spese di Posta CH SA. 3 I collaboratori / le collaboratrici, al posto dell’indennità forfetaria per il vitto ai sensi dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso il datore di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno. 2. Utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici possono rientrare al loro luogo di lavoro pre- visto nel contratto di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il recapito risp. il veicolo per il trasporto al fine di trascorrere in un altro luogo la pausa per il consu- mo del pasto principale (ad es. a casa). In tali casi non è dovuto alcun rim- borso spese. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto un’autocertificazione resa ai sensi del capoverso 1 DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri ed i 150,00 euro mensili. L'organo sociale competente dell’associazione/organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è gratuitoammessa questa modalità di rimborso. 3 L’utilizzo Il Comune, a fronte dello svolgimento del veicolo servizio in questione, corrisponderà all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, un rimborso economico delle spese sostenute “… nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”. Saranno comunque ammesse le seguenti spese: Spese per il recapito risppersonale: - per i volontari impiegati nel servizio 100%, secondo quanto previsto all’art. del veicolo 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017; - per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora personale dipendente impiegato nel servizio 50/100 (dimostrabile attraverso libretti di servizio); Ulteriori spese, secondo il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo di ristorazione con posti a sedere e l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena), il collaboratore / la collaboratrice ha diritto a un rimborso spese criterio suddetto: -se inerenti esclusivamente al servizio 100% -se quota parte 20% In ogni caso per i pasti consumi e per le spese rendicontate, è stabilito nella misura massima di un massimo di 17 franchi su pre- sentazione della ricevuta originale€ 8.000,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 2 Il versamento di un rimborso spese per i pasti viene stabilito per iscritto117/2017.

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Samples: Convenzione Per La Co Progettazione Di Attivita’ Per L’attivita Di Mediazione Culturale Presso Gli Istituti Scolastici Agli Alunni Stranieri Al Fine Di Favorire La Loro Integrazione, Prevedendo Anche Il Coinvolgimento Delle Loro Famiglie

Rimborso spese. Garantisce, a seconda delle garanzie sottoscritte: › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Ricovero con intervento chi- rurgico (art. 2.9 cpv1); › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato seguito di Grande Intervento Chirurgico (art.2), intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione; › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito Ricovero anche senza intervento chirurgico (art. 2) 4); › il rimborso delle spese sostenute per Esami altamente specialistici (art. 3); › il rimborso delle spese sostenute per Visite specialistiche ed esami (art. 5); Sono previste due forme di garanzia: › ORO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, qualora l’Assicurato si rivolga alle strut- ture sanitarie convenzionate, sarà esonerato dal pagamento delle spese. La regolamentazione Società prov- vederà al pagamento diretto, per Suo conto. - ARGENTO: in caso di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA non vale per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogisticsricovero o di intervento chirurgico, la Società effettuerà, al termine delle cure, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite. Per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ art.9 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenticon applica- zione dell’eventuale scoperto pattuito in contratto. 1. Indennità forfetaria 1 I collaboratori / le collaboratrici ricevonoDi base lo scoperto è pari al 25% dell’importo delle spese stesse, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno di trasporto e in presenza ma può essere abrogato o ridotto a fronte di un tempo sovrappremio. Per la garanzia Grande Intervento Chirurgico, se scelta la combinazione B, l’abrogazione è automatica. Nel caso di lavoro uguale o supe- riore a cinque ore pagamento diretto in strutture convenzionate (Forma ORO) non è previsto alcuno scoperto. Si rinvia agli artt. 7 e mezza8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. il massimale, una indennità forfetaria riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costitui- sce il vitto massimo impegno della Impresa di 5 franchi, indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SAAssicurazione. 2 Non ha luogo alcun cumulo con le Nel caso di massimale assicurato per spese per il vitto solo intervento chirurgico pari ad Euro 300.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di cui all’articolo 3 del regolamento sulle spese di Posta CH SA. 3 I collaboratori / le collaboratrici, al posto dell’indennità forfetaria per il vitto ai sensi dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso il datore di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno. 2. Utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici possono rientrare al loro luogo di lavoro pre- visto nel contratto di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il recapito risp. il veicolo per il trasporto al fine di trascorrere in un altro luogo la pausa per il consu- mo del pasto principale (ad es. a casa). In tali casi non è dovuto alcun rim- borso spese. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 è gratuito. 3 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo di ristorazione con posti a sedere e l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena)Euro 350.000,00, il collaboratore / la collaboratrice ha diritto rimborso massimo sarà pari all’intero massimale. › Scoperto 25%: lo scoperto è percentuale della spesa che resta a un rimborso spese per i pasti carico dell’Assicurato. Nel caso di un massimo previsione di 17 franchi su pre- sentazione della ricevuta originale. 2 Il versamento scoperto pari al 25% ove il sinistro abbia comportato una spesa di un rimborso spese per i pasti viene stabilito per iscritto.Euro 10.000,00 il rimborso, tenuto conto che lo scoperto è pari ad Euro 2.500,00, sarà il seguente: Euro 10.000,00 – Euro 2.500,00 = Euro 7.500,00

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale

Rimborso spese. L’accordo comprende il rimborso degli oneri relativi alle spese sostenute per l’attività prestata, ai sensi della vigente normativa. Il valore massimo rimborsabile per le attività previste nella presente convenzione, per il periodo di 36 mesi a partire dal ………….………, è di Euro 5.070.040,00- (artIVA esclusa, se e in quanto dovuta), comprensivo dei previsti 4 interventi annui di P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario e di assistenza a grandi eventi e manifestazioni, salvo maggiori costi da rimborsare dovuti ad aumenti imprevisti ed imprevedibili delle voci di costo ammesse a rimborso o incrementi di attività ulteriori necessari e richiesti dalla Centrale Operativa Regionale SORES FVG e dalla S.S.D. del Sistema 118 dell’ASUITS. 2.9 cpvIl rimborso delle spese sostenute avverrà con cadenza mensile, come di seguito indicato: sulla scorta di specifica richiesta, presentata entro i primi 15 gg del mese successivo, esclusivamente verso presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel mese di riferimento e dell’indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, nonché degli operatori impiegati nei servizi. 2) Il rimborso avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, da parte del Referente aziendale. È ammessa la fatturazione separata da parte delle due associazioni costituenti l’Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà, in ogni caso, essere corredata del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione richiesta. L'Associazione, pertanto, s’impegna a trasmettere mensilmente ai Referenti aziendali il rendiconto delle spese sostenute nel mese di riferimento, con dettaglio dei servizi resi da ogni mezzo impiegato nonché delle giornate di presenza degli operatori. Il Referente aziendale – o suo delegato – provvederà alla verifica della rendicontazione mensile e alla sottoscrizione per conferma del servizio eseguito al fine della liquidazione. Nel caso in cui l’Associazione non avesse a disposizione entro il 15 del mese successivo tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e puntualmente rendicontate, questi saranno inviati con cadenza trimestrale al Referente aziendale per la verifica. L’erogazione del rimborso sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La regolamentazione verifica della documentazione verrà svolta dal referente aziendale dell’ASUITS o suo delegato. (indicato all’art. 4). Al termine del presente rapporto convenzionale e al fine dell’erogazione del saldo finale, l’Associazione si impegna a produrre al Responsabile della S.S.D. Sistema 118 dell’ASUITS, oltre alla documentazione mensile prevista, una certificazione, in forma sostitutiva di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA atto notorio, che le medesime spese non vale per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogisticssiano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici. Per i collaboratori / quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall’Associazione in relazione all’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le collaboratrici parti danno atto che non potranno essere ammesse al contributo pubblico: • spese inerenti l’acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc…), neppure se stabilmente impiegati nelle unità Recapito attività convenzionate; • spese per le attività formative e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenti. 1. Indennità forfetaria 1 I collaboratori / le collaboratrici ricevono, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno aggiornamento degli operatori; • scontrini e/o rimborsi spese forfetari generici non identificativi della specifica tipologia di trasporto e in presenza di un tempo di lavoro uguale o supe- riore a cinque ore e mezza, una indennità forfetaria per il vitto di 5 franchi, indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA. 2 Non ha luogo alcun cumulo con spesa; • iniziative esclusivamente pro soci; • interventi strutturali; • le spese per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l’attività convenzionata. L’Associazione si impegna a fornire un elenco analitico della documentazione giustificativa presentata a scopo di rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, con chiara evidenza del periodo e della tipologia di spesa sostenuta. Nell’ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall’Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l’ASUITS procederà ad erogare il vitto saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all’eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto. Nel caso non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di cui all’articolo 3 quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento. Tutta la documentazione inviata dall’Associazione verrà conservata presso gli uffici del regolamento sulle spese di Posta CH SAResponsabile della S.S. Sistema 118 dell’ASUITS. 3 I collaboratori / le collaboratriciL’Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, al posto dell’indennità forfetaria per il vitto in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell’ASUITS. L’ASUITS, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d’ufficio attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto. I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione. L’ASUITS si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo. L’ASUITS, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell’Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso fatti anche il datore di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno. 2. Utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici possono rientrare al loro luogo di lavoro pre- visto nel contratto di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il recapito risp. il veicolo per il trasporto al fine di trascorrere in un altro luogo la pausa per il consu- mo del pasto principale (ad es. a casa). In tali casi non è dovuto alcun rim- borso spese. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 è gratuito. 3 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo di ristorazione con posti a sedere e l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena), il collaboratore / la collaboratrice ha diritto a un rimborso spese per i pasti di un massimo di 17 franchi su pre- sentazione della ricevuta originale. 2 Il versamento di un rimborso spese per i pasti viene stabilito per iscrittoPresidente dell’Associazione.

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Samples: asugi.sanita.fvg.it