Risarcimento dei danni. 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell’ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
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Samples: Cooperazione in Materia Di Difesa, Cooperation Agreement, Cooperation Agreement
Risarcimento dei danni. 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito nell'ambito del presente Accordo, sarà sara' - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell’ambito attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
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Samples: Accordo Di Cooperazione in Materia Di Difesa, Accordo Di Cooperazione in Materia Di Difesa
Risarcimento dei danni. 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà - sarà, previo accordo tra le Parti - Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle nello svolgimento delle attività nell’ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
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Risarcimento dei danni. 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà - sarà, previo accordo tra le Parti - a carico della Parti, corrisposto dalla Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell’ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
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Risarcimento dei danni. 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante inviante, durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà - sarà, previo accordo tra le Parti - Parti, a carico della Parte inviantedi quest’ultima.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle nello svolgimento delle attività nell’ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
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Samples: Cooperation Agreement
Risarcimento dei danni. 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà - sarà, previo accordo tra le Parti - Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell’ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
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