Rischio di morte. 1. L’assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2. 2. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata da: a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; f) incidente di volo, se l’Aderente Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto; h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione o successivamente. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Rischio di morte. 1. L’assicurazione Il rischio di morte è operante, coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicuratodell’Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2seguito riportate. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata da:
a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato • dolo del Contraente o del Beneficiario;
b) dei Beneficiari; • partecipazione dell’Aderente Assicurato attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) ; • partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o salvo che non dichiarataderivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, guerra civilesu richiesta del Contraente, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militarealle condizioni stabilite dal competente Ministero; la copertu- ra si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
f) • incidente di volo, se l’Aderente Assicurato l’Assicurato consapevolmente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
g) • suicidio, se avviene nei primi due 2 anni dall'entrata dall’entrata in vigore dell'assicurazione o, del Contratto; trascorso questo periodo, nei se avviene entro i primi dodici 12 mesi dell’eventuale dall’eventuale riattivazione del contratto;
h) attività sportivaContratto; • uso non terapeutico di stupefacenti, non dichiarata allucinogeni e simili; • stato di ubriachezza/ebbrezza: – qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida di un veicolo; – in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; • decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come praticata alla paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della sottoscrizione del modulo segnalazione; • decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di ade- sione o successivamenteguerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l’evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, casi la Società Compagnia corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1solo l’importo dei premi pagati al netto dei costi.
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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante
Rischio di morte. 1. L’assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata da:
a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato o del Beneficiario;
b) partecipazione dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente l’ Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
f) incidente di volo, se l’Aderente Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione o successivamente. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Rischio di morte. 1. L’assicurazione li rischio di morte è operante, coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2dell'Assicurato. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata ' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a) : • attività dolosa dell’Aderente Assicurato del Contraente o del Beneficiario;
b) beneficiario; • partecipazione dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato dell'Assicurato ad atti di guerra, criminali; • guerra dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra si intende esclusa militare anche se l’Aderente Assicurato l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
f) • incidente di volo, se l’Aderente Assicurato l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile mezzo aereo non autorizzato al vo- lo volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; idoneo e, in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo caso, se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di pilota e/o membro dell’equipaggio;
g) dell'equipaggio; • suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione odell'assicurazione; • attività sportiva non dichiarata al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, trascorso questo periodoanche se intrapresa successivamente a tale momento. • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure altra patologia ad essa collegata, sopravvenuta entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza della polizza. Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi dodici 6 mesi dell’eventuale riattivazione dalla data di decorrenza del contratto;
hcontratto (Carenza) attività sportivaper cause diverse da: • infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto); • una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione o successivamenteinfettiva). In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, casi la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento paga il controvalore delle quote attribuite detratta la parte relativa al rischio corso, al giorno di premio effettuato, riferimento utile (essendo la data dell'operazione il giorno in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1cui sia pervenuta alla Società la documentazione completa).
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Samples: Insurance Contract
Rischio di morte. 1. L’assicurazione Il rischio di morte è operante, coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali territo- riali e senza tener tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2dell’Assicurato. E’ È esclusa dall’assicurazione la morte causata da:
a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato del Contraente o del Beneficiario;
b) partecipazione dell’Aderente Assicurato dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiaratadichia- rata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzionedisordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra copertura si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato l’As- sicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato l’Assicurato non sia regolarmente abili- tato abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi su- bacquei;
f) incidente di volo, se l’Aderente Assicurato l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato l’Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggiodell’equi- paggio;
g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata dall’entrata in vigore dell'assicurazione dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
h) attività sportivainfortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all’uso non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo terapeutico di ade- sione o successivamentestupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista pre- vista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
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Rischio di morte. 1. L’assicurazione Il rischio di morte è operante, coperto qualunque possa esserne essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2territoriali. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata È escluso dalla copertura soltanto il decesso causato da:
a) attività dolosa : • dolo dell’Aderente Assicurato o del Beneficiario;
b) ; • partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi;
c) ; • partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra copertura si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) ; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’Aderente implica l’esclusione dalla copertura assicurativa; • eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) ; • guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
f) ; • incidente di volo, se l’Aderente Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo volo o con pilota non titolare di del brevetto idoneo; idoneo e, in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo caso, se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
g) ; • suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata dall’entrata in vigore dell'assicurazione dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
h) ; • attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione adesione o successivamente. In questi casiSi richiama l’attenzione dell’Aderente sull’obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia, ad eccezione in base alle disposizioni di quello indicato alla lettera acui all’art. 1926 del codice civile, le modifiche di professione dell’assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto. Il rischio di morte è inoltre escluso dalla copertura, nei casi previsti dai seguenti punti A) e B), qualora essi siano espressamente richiamati in polizza:
A) Condizioni di carenza per assicurazioni senza visita medica
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della presente copertura: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della presente copertura;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della presente copertura, intendendo per infortunio (ferme restando le esclusioni sopra richiamate) l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il quale decesso dell’Aderente avvenga entro i primi cinque anni dall’entrata in vigore della presente copertura e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, sarà pagato.
B) Assicurazioni con visita medica in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.assenza del test HIV
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo