Rischio in itinere. L’assicurazione opera per i soggetti assicurati cui è obbligatoria l’assicurazione (legge 289 del 27 dicembre 2002 e sue s.m.i) in occasione di trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati come passeggeri o in forma individuale, verso e da il luogo di svolgimento delle attività assicurate, esclusi gli incidenti verificatesi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività assicurate e in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine della attività stessa.
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Samples: Convenzione Assicurativa, Convenzione Assicurativa, Convenzione Assicurativa
Rischio in itinere. L’assicurazione opera per i soggetti assicurati cui è obbligatoria l’assicurazione (legge 289 del 27 dicembre 2002 e sue s.m.i) in occasione di trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati come passeggeri o in forma individuale, verso e da il luogo di svolgimento delle attività assicurate, esclusi gli incidenti verificatesi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività assicurate e in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine della attività dell’attività stessa.
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Rischio in itinere. L’assicurazione opera per i soggetti assicurati cui è obbligatoria l’assicurazione (legge 289 del 27 dicembre 2002 e sue s.m.i) in occasione di trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati come passeggeri o in forma individuale, verso e da il luogo di svolgimento delle attività assicurate, esclusi gli incidenti verificatesi verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività assicurate e in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine della attività stessa.
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Samples: Convenzione Infortuni