Common use of Rischio volo Clause in Contracts

Rischio volo. L’Assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi di trasferimento in aereo, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: • da società e/o aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri; • da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato, o da altri in suo favore, per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile: Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) per il caso invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) per il caso inabilità temporanea. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.

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Samples: www.aics.it, www.aics.it

Rischio volo. L’Assicurazione vale anche per gli L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca subiti dall’Aderente-Assicurato durante i viaggi di trasferimento in aereoaerei effettuati, effettuati in qualità di come passeggero su velivoli o ed elicotteri da chiunque esercitiin servizio pubblico di linee aeree regolari, tranne che: • compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società e/di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o aziende di lavoro aereoprivati condotti da piloti professionisti escluse, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri; • da aeroclubsper quest’ultimi, le trasvolate oceaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza e di Collettiva ed eventuali altre polizze assicurazioni stipulate dall’Assicurato, dall’Aderente-Assicurato o da altri in suo favore, favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobileimporti: Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 1.050.000,00 per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) Invalidità Permanente per persona ed € 2.600.000,00 per il caso invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) di Invalidità Permanente complessivamente per aeromobile. Agli effetti della garanzia, il caso inabilità temporanea. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato l’Aderente-Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al si considera concluso nel momento in cui ne discendeè disceso. Qualora in un singolo evento siano coinvolti più Aderenti-Assicurati e la somma dei singoli Indennizzi ecceda il capitale per evento (€ 2.600.000,00), la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente assicurati, salvo il diritto dell’Aderente-Assicurato al rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni, Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni

Rischio volo. L’Assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi di trasferimento in aereo, aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: • che da società e/Società o aziende Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; • , e da aeroclubsAereoclub. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza e di polizza ed eventuali altre polizze assicurazioni da chiunque stipulate dall’Assicurato, o da altri in suo favore, favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare i seguenti importi complessivamente il capitale di: • per persona: - Euro 500.000,00 per il caso di Morte; - Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; • per aeromobile: - Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) 7.500.000,00 per il caso mortedi Morte; - Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) 7.500.000,00 per il caso invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) di Invalidità Permanente. In detta limitazione per il caso inabilità temporaneaaeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Qualora Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti importi sopra indicati, le somme gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato in caso di sinistro saranno ridotte in proporzione adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al si considera concluso nel momento in cui ne discendeè disceso.

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Samples: www.icmarconibattipaglia.edu.it

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento in aereotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società esocietà/o aziende azienda di lavoro aereo, aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubsaereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato, dall’Assicurato o da altri in suo favore, favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi importi: per aeromobilepersona: Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 1.032.913,80 per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 258,23 per il caso di inabilità temporanea; per aeromobile: € 10.329.137,98 per il caso morte; € 10.329.137,98 per il caso di invalidità permanente; € 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea. Qualora Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti importi sopra indicati, le somme indenni- tà spettanti a ciascun Assicurato in caso di sinistro saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli con- tratti. Agli effetti della garanzia, il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al si considera concluso nel momento in cui ne discendeè disceso. La garanzia in cui al presen- te articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

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Samples: www.inat.it

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento in aereotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società esocietà/o aziende azienda di lavoro aereo, aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeridi pas- seggeri; - da aeroclubsaereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato, dall’Assicurato o da altri in suo favore, favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comunicomu- ni, non potrà superare i seguenti importi importi: per persona: per aeromobile: Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 1.032.913,80 per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 258,23 per il caso di inabilità temporanea; € 10.329.137,98 per il caso morte; € 10.329.137,98 per il caso di invalidità permanente; € 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea. Qualora Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti importi sopra indicatiindica- ti, le somme indennità spettanti a ciascun Assicurato in caso di sinistro saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti adeguate con riduzione ed imputazione pro- porzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento si considera concluso nel momen- to in cui ne discendeè disceso. La garanzia in cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

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Samples: www.csap.it

Rischio volo. L’Assicurazione vale anche per gli L'assicurazione é estesa agli infortuni che l’Assicurato l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento in aereotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne cheesclusi i viaggi effettuati: • da società e- su aeromobili di società/o aziende di lavoro aereo, in occasione di aereo per voli diversi da dal trasporto pubblico di passeggeri; - su aeromobili di aereoclubs; - su apparecchi per il volo da aeroclubsdiporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili). La somma Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle garanzie somme assicurate di cui alla presente Polizza polizza e di eventuali altre polizze assicurazioni da chiunque stipulate dall’Assicurato, o da altri in suo favore, a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, comuni individuali e cumulative non potrà può superare i seguenti importi capitali di: - per persona: euro 1.000.000,00 per il caso di morte; euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente; - complessivamente per aeromobile: Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) euro 5.000.000,00 per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) di morte euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) . In detta delimitazione per il caso inabilità temporaneaaeromobile rientrano anche le somme riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni stipulate dallo stesso Contraente. Qualora Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicatiimporti so- praindicati, le somme indennità spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti caso di sinistro sono adeguate con riduzione ed il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne discendeimputazione proporzionale sulle singole polizze.

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Samples: www.provincia.como.it

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento in aereotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società esocietà/o aziende azienda di lavoro aereo, aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubsaereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato, dall’Assicurato o da altri in suo favore, favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comunicomu- ni, non potrà superare i seguenti importi importi: per persona: per aeromobile: Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 1.032.913,80 per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) € 258,23 per il caso di inabilità temporanea; € 10.329.137,98 per il caso morte; € 10.329.137,98 per il caso di invalidità permanente; € 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea. Qualora Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti importi sopra indicatiindica- ti, le somme indennità spettanti a ciascun Assicurato in caso di sinistro saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti adeguate con riduzione ed imputazione pro- porzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile dell’aereomobile e cessa al si considera concluso nel momento in cui ne discendeè disceso. La garanzia in cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

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Samples: Polizza Convenzione Infortuni Light

Rischio volo. L’Assicurazione vale anche per gli L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi di trasferimento in aereo, per motivi connessi all’attività lavorativa, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli o od elicotteri da chiunque eserciti, eserciti tranne cheche : - da società esocietà/o aziende di lavoro aereo, aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubsaero clubs. La somma Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle garanzie somme assicurate di cui alla presente Polizza polizza e di eventuali altre polizze assicurazioni da chiunque stipulate dall’Assicurato, o da altri in suo favore, a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e cumulative non potrà può superare i seguenti importi per aeromobilecapitali di : Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) ⮚ €uro 1.050.000 per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) morte ⮚ €uro 1.050.000 per il caso invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) permanente totale ⮚ €uro 260 al giorno per inabilità temporanea ⮚ €uro 5.200.000 per il caso morte ⮚ €uro 5.200.000 per il caso invalidità permanente totale ⮚ €uro 5.200 al giorno per inabilità temporaneatemporanea In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze. Qualora Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicatiimporti sopraindicati, le somme indennità spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti caso di sinistro sono adeguate in riduzione ed il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne discendeimputazione proporzionale sui singoli contratti.

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Samples: www.comune.fano.pu.it

Rischio volo. L’Assicurazione vale anche per gli A parziale deroga del successivo art. A.6 (Rischi esclusi dall’assicurazione), l’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento in aereotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da società esocietà/o aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubsaero club. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato, o da altri altre in suo favore, favore per il rischio volo in abbinamento a polizze Poliz- ze infortuni comuni, comuni stipulate presso questa stessa società assicurativa non potrà superare i seguenti importi importi: ■ per aeromobile: Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) persona, 250.000,00 euro per il caso morte; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) , 250.000,00 euro per il caso invalidità permanente; Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) ■ complessivamente per aeromobile, 1.000.000,00 euro per il caso inabilità temporaneamorte, 1.000.000,00 euro per il caso invalidità permanente. Qualora Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicura- ti eccedano gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti importi sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato indennità spet- tanti in caso di sinistro saranno ridotte in proporzione adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende ini- ziato al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti. La garanzia assicurativa inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile dell’ae- romobile e cessa al si considera concluso nel momento in cui ne discendeè disceso.

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Samples: Assicurazione Assistenza Prestazioni