Riscossione. A partire dall’1.1.2012 i soggetti Gestori provvederanno alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza: • la retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza; • la retta a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno la stessa giornata non può essere contabilizzata una seconda volta; • la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio; • al momento dell’accesso nelle strutture residenziali deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’utente o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni; • la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o al Comune di residenza, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; • in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i Gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS). L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore provvederà all’invio di un secondo sollecito. Trascorso inutilmente il termine del secondo sollecito, il Gestore contatterà il Comune di residenza dell’utente moroso al fine di concordare modalità idonee al recupero del credito. All’utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali. Al fine di evitare quanto sopra, il Gestore si impegna all’eventuale definizione, in accordo con l’utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato. Il Gestore si impegna a certificare annualmente le spese per l'assistenza specifica, conteggiando, al netto di eventuali contributi e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente, ai sensi della DGR n. 2110/2009 par. p.a.
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Samples: Contratto Di Servizio
Riscossione. A partire dall’1.1.2012 i soggetti Gestori provvederanno 1. La Tariffa è applicata e riscossa dal Comune secondo la vigente normativa in materia di riscossione delle entrate di propria pertinenza.
2. L’ammontare annuo della Tariffa è suddiviso in rate, pagabili anche in un’unica soluzione, qualunque siano le modalità di riscossione approntate dal Comune.
3. Il Comune, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle quote entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuzione dovute dagli contribuenti/utenti, garantendo i interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio che compromettono il regolare adempimento dell’obbligo di versamento, sulla base dei criteri precisati nella deliberazione medesima.
5. Il Funzionario Responsabile dell’Entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dell’entrata ordinaria o di arretrati della stessa, alle seguenti elementi di trasparenzacondizioni: • la retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese inesistenza di competenzamorosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni per le quali il contribuente sia decaduto dal relativo beneficio per inadempimento ; • assenza di fideiussione qualora il totale dell’importo dovuto ai fini TIA sia non inferiore ad € 250,00= e non superiore ad € 2.500,00=; • richiesta di dilazione presentata entro la retta a carico dell’anziano data di scadenza fissata per il pagamento del debito e comunque entro la tariffa 1a rata di scadenza dei pagamenti della TIA; • sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all’art. 21, comma 1 del DPR602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999. Restano a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno contribuente gli oneri di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno la stessa giornata non può essere contabilizzata una seconda volta; • la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio; • al momento dell’accesso nelle strutture residenziali deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’utente o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni; • la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o al Comune di residenza, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; • in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i Gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS). L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore provvederà all’invio di un secondo sollecito. Trascorso inutilmente il termine del secondo sollecito, il Gestore contatterà il Comune di residenza dell’utente moroso al fine di concordare modalità idonee al recupero del credito. All’utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legaliriscossione, le spese sostenute ed i diritti originati dalla rateizzazione; • per importi superiori ai 2.500,00= euro: il Funzionario deve chiedere apposita fideiussione bancaria o assicurativa ed applicherà i termini e le condizioni previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate; • per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento o in altri regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto compatibili si applicano le norme che disciplinano l’istituto della dilazione o rateizzazione di pagamento di cui al DPR 602/1973 con successive m. e i .; • Tenuto conto della tempestività della data di presentazione della richiesta (al più tardi entro 30/4), la dilazione potrà essere orientativamente concessa come segue: da € 250 a € 750 4 da € 751 a € 1.200 6 da € 1.201 a € 2.500 8 • Il termine massimo per il recupero pagamento dell’ultima rata della dilazione è comunque il 31/12 dell’anno di richiesta, indipendentemente dal numero di rate individuate dagli scaglioni per importo del creditodebito di cui sopra. Fermo restante il rispetto di tale data (31/12 dell’anno di richiesta) le rate potranno essere stabilite con cadenza mensile, le rivalutazioni ed interessi legali. Al fine bimestrale o trimestrale; C o m u n e d i P e s c h i e r a B o r r o m e o • Nel caso di evitare quanto sopramancato pagamento anche di una sola rata, il Gestore si impegna all’eventuale definizionedebitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni della scadenza non adempiuta; • In caso di mancato pagamento del debito residuo entro i successivi 30 giorni dalla scadenza non adempiuta ,il contribuente considerato già automaticamente decaduto dal beneficio della dilazione, verrà iscritto a ruolo per l’intero importo ancora dovuto che è immediatamente riscuotibile in accordo con l’utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato. Il Gestore si impegna a certificare annualmente le spese per l'assistenza specifica, conteggiando, al netto di eventuali contributi e/o compartecipazione del Comune, unica soluzione ed il 50% della retta a relativo carico dell'utente, ai sensi della DGR n. 2110/2009 par. p.anon è più rateizzabile.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tariffa Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani
Riscossione. A partire dall’1.1.2012 i soggetti Gestori provvederanno 1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione delle quote della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di contribuzione dovute dagli utentiquanto disposto dalla legislazione vigente.
2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da permettere una semplice, garantendo i seguenti elementi chiara e trasparente lettura dei dati da parte dell'utente e dovrà contenere l'indirizzo e il numero di trasparenza: • telefono dello sportello informazioni.
3. Il soggetto gestore emetterà la retta è giornaliera e viene fattura relativa all'acconto per l'intero anno solare di rifermento, in base alle tariffe a preventivo deliberate dall'assemblea, nel periodo marzo- agosto de medesimo anno. La fattura di acconto sarà pagata in via posticipata rispetto al mese due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di competenza; • la retta a carico dell’anziano e spedizione della fattura. Il soggetto gestore calcolerà, alla fine di ciascun anno solare di riferimento, la tariffa variabile €/litro a carico del FRNA sono riconosciute consuntivo. Questa sarà determinata dal quoziente derivante dal rapporto tra la quota variabile dell'anno solare di riferimento e il totale dei litri effettivamente rilevati dalle letture strumentali per ogni singola utenza, integrati con i minimi di conferimento deliberati. Il soggetto gestore emetterà la fattura relativa al conguaglio entro il primo giorno quadrimestre dell'anno successivo all'anno solare di ingresso nel servizio sino al giorno riferimento. La fattura di dimissione/decesso compresoconguaglio sarà pagata in un'unica rata avente scadenza 30 giorni dalla data di spedizione della fattura. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrà riportato a credito nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la stessa giornata somma verrà rimborsata dal soggetto gestore.
4. Nel caso in cui per l'anno solare di riferimento l'assemblea non può essere contabilizzata una seconda volta; abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui al comma 3, il soggetto gestore potrà emettere la fattura relativa all'acconto avvalendosi delle tariffe approvate dall'assemblea l'anno precedente.
5. Le fatture aventi importo totale inferiore rispettivamente a: • la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% 50,00€ per le giornate utenze domestiche • 350,00€ per le utenze non domestiche avranno un'unica scadenza 30 giorni dalla data documentata di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, spedizione della fattura.
6. Nel caso in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio; • al momento dell’accesso nelle strutture residenziali deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’utente o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni; • la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o al Comune di residenza, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; • in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate comunicazione da parte del mese successivomedesimo, previa comunicazione all’utente. Per agevolare che comportano la riemissione o la rispedizione della fattura all'utente, il pagamento delle quote dell'importo dovuto sarà previsto in un'unica rata e dovrà essere effettuato a 30 giorni dalla data di contribuzione da parte degli utenti, i Gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS). L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore provvederà all’invio di un secondo sollecito. Trascorso inutilmente il termine del secondo sollecito, il Gestore contatterà il Comune di residenza dell’utente moroso al fine di concordare modalità idonee al recupero del credito. All’utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali. Al fine di evitare quanto sopra, il Gestore si impegna all’eventuale definizione, in accordo con l’utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato. Il Gestore si impegna a certificare annualmente le spese per l'assistenza specifica, conteggiando, al netto di eventuali contributi e/o compartecipazione del Comune, il 50% rispedizione della retta a carico dell'utente, ai sensi della DGR n. 2110/2009 par. p.afattura qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
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Samples: Regolamento Consortile Per La Disciplina Della Tares
Riscossione. A partire dall’1.1.2012 i soggetti Gestori provvederanno alla riscossione delle quote 1. Il Comune in accordo con il Gestore stabilisce le forme, le modalità e le scadenze di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza: • la retta è giornaliera pagamento della Tariffa sulla base del D.L. 201/2011 e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza; • la retta a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno la stessa giornata non può essere contabilizzata una seconda volta; • la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio; • al momento dell’accesso nelle strutture residenziali deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’utente o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni; • la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o al Comune di residenza, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; • in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i Gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS). L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”successive modifiche.
2. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito riscuote la tariffa puntuale dovuta inviando alle singole utenze, anche per posta semplice, fatture che specificano le somme dovute.
3. In caso di ritardato pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecitodella Tariffa, il Gestore provvederà all’invio ad addebitare gli interessi di un secondo sollecitomora, calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3 punti, applicato sui giorni di effettivo ritardo.
4. Trascorso inutilmente il termine del secondo sollecitoIn caso di ritardato e/o mancato pagamento, trascorsi i 60 gg dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore contatterà il Comune di residenza dell’utente moroso al fine di concordare modalità idonee al recupero del credito. All’utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovutoprovvederà ad inviare comunicazione addebitando, oltre agli interessi previsti al rimborso precedente comma 3 anche un diritto fisso di segreteria per un importo pari a € 15,00. Se entro i successivi 30 gg non dovesse pervenire alcun pagamento verranno avviate le procedure legali di riscossione.
5. Il pagamento delle spese legalifatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita, le spese sostenute per il recupero del creditosu richiesta dell’utente, le rivalutazioni ed interessi legali. Al fine di evitare quanto sopranei seguenti casi:
a) temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, il Gestore si impegna all’eventuale definizione, potrà valutare le reali difficoltà finanziarie in accordo con cui versa l’utente, e dilazionare il pagamento in un numero massimo di tre rate mensili;
b) importo totale fattura superiore a € 4.000,00; in questo caso il debito potrà essere dilazionato in un numero massimo di due rate mensili.
6. Per la gestione di questi ultimi due casi saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a € 10,00.
7. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l’attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.
8. Per il recupero coattivo del credito il soggetto gestore potrà avviare le procedure che riterrà più opportune con le modalità di pagamento rateizzato ed i criteri previsti dalla normativa in materia o dilazionatoaltro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
9. Il E’ facoltà del Gestore si impegna a certificare annualmente le non procedere alla riscossione coattiva per importi che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per l'assistenza specifica, conteggiando, al netto di eventuali contributi e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente, ai sensi della DGR n. 2110/2009 par. p.ala riscossione stessa.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Della Tares Puntuale
Riscossione. A partire dall’1.1.2012 i soggetti Gestori provvederanno alla riscossione delle quote 1. Il Comune in accordo con il Gestore stabilisce le forme, le modalità e le scadenze di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza: • la retta è giornaliera pagamento della Tari puntuale sulla base della L. 147/2013 del 27 dicembre 2013 e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza; • la retta a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno la stessa giornata non può essere contabilizzata una seconda volta; • la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio; • al momento dell’accesso nelle strutture residenziali deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’utente o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni; • la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o al Comune di residenza, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; • in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i Gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS). L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”successive modifiche.
2. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito riscuote la Tari puntuale dovuta inviando alle singole utenze, anche per posta semplice, fatture che specificano le somme dovute.
3. In caso di ritardato pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecitodella Tari puntuale, il Gestore provvederà all’invio ad addebitare gli interessi di un secondo sollecitomora, calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3 punti, applicato sui giorni di effettivo ritardo.
4. Trascorso inutilmente il termine del secondo sollecitoIn caso di ritardato e/o mancato pagamento, trascorsi i 60 gg dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore contatterà il Comune di residenza dell’utente moroso al fine di concordare modalità idonee al recupero del credito. All’utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovutoprovvederà ad inviare comunicazione addebitando, oltre agli interessi previsti al rimborso precedente comma 3 anche un diritto fisso di segreteria per un importo pari a € 15,00. Se entro i successivi 30 gg non dovesse pervenire alcun pagamento verranno avviate le procedure legali di riscossione.
5. Il pagamento delle spese legalifatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita, le spese sostenute per il recupero del creditosu richiesta dell'utente, le rivalutazioni ed interessi legali. Al fine di evitare quanto sopranei seguenti casi:
a) temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, il Gestore si impegna all’eventuale definizionepotrà valutare le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, e dilazionare il pagamento in accordo un numero massimo di tre rate mensili;
b) importo totale fattura superiore a € 4.000,00; in questo caso il debito potrà essere dilazionato in un numero massimo di due rate mensili.
6. Per la gestione di questi ultimi due casi saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a € 10,00.
7. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma 4.
8. Per il recupero coattivo del credito il soggetto gestore potrà avviare le procedure che riterrà più opportune con l’utente, di le modalità di pagamento rateizzato ed i criteri previsti dalla normativa in materia o dilazionatoaltro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
9. Il E' facoltà del Gestore si impegna a certificare annualmente le non procedere alla riscossione coattiva per importi che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per l'assistenza specifica, conteggiando, al netto di eventuali contributi e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente, ai sensi della DGR n. 2110/2009 par. p.ala riscossione stessa.
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