Common use of Riserva di proprietà Clause in Contracts

Riserva di proprietà. Nell’ipotesi di vendita con pagamento dilazionato, l’Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti solo dopo l’avvenuto pagamento dell’ultima rata del prezzo, assumendo tuttavia il rischio della perdita totale e parziale dei Prodotti sin dal momento della consegna. L’assunzione del rischio riguarda anche il furto, l’incendio o il caso fortuito che comportassero la perdita totale o parziale dei Prodotti. Il pagamento deI Prodotti, dovrà, pertanto, essere effettuato indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuto perimento totale o parziale di essa. A tal fine l’Acquirente dovrà produrre a semplice richiesta del Fornitore un’idonea polizza di copertura dei rischi per il danneggiamento o perimento dei beni. L’Acquirente si impegna a non trasferire a terzi il godimento dei Prodotti prima di averne acquistato la proprietà e, in caso di atti esecutivi sulla stessa ad opera di terzi, si obbliga a comunicare all’Autorità procedente la sua qualità di semplice detentore dei Prodotti. In tal caso, l’Acquirente deve avvertire il Fornitore dell’inizio degli atti esecutivi, non oltre le 24 ore successive, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede del Fornitore anticipata via telefax o via e-mail. Ai sensi dell’art. 1524, secondo comma del codice civile, il presente contratto di vendita con patto di riservato dominio deve essere trascritto nei registri della Cancelleria del Tribunale competente terrirorialmente a spese dell’Acquirente.

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Riserva di proprietà. Nell’ipotesi di vendita con pagamento dilazionatoLa proprietà della merce è riservata alla Novacavi fino a completa corresponsione del prezzo e delle voci accessorie, l’Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti solo dopo l’avvenuto pagamento dell’ultima rata del prezzo, assumendo tuttavia il rischio della perdita totale e parziale dei Prodotti sin dal mentre resta specificato che i rischi sulla merce vengono trasferiti all’Acquirente al momento della consegna. L’assunzione del rischio riguarda anche Di conseguenza, in caso di parziale o non completo pagamento, la Novacavi si riserva il furtodiritto di esigere alla prima richiesta e senza altra formalità, l’incendio la restituzione della merce consegnata, in qualunque luogo essa venga a trovarsi. La merce stoccata nei locali dell’Acquirente (magazzini, depositi o il altro) verrà ritenuta afferente alle fatture insolute. L’Acquirente si impegna quindi a non concedere a terzi qualsiasi diritto che possa risultare pregiudizievole all’esercizio della presente clausola. Ogni e qualsiasi spesa riconducibile al ritrasferimento della merce nei locali della Novacavi sarà a carico dell’Acquirente. In caso fortuito l’Acquirente venga sottoposto a procedura fallimentare, questi dovrà informare la Novacavi entro 24 ore e interrompere immediatamente la vendita della merce di cui non abbia ancora acquisito la proprietà. L’acquirente sarà altresì tenuto a rispettare gli obblighi che comportassero la perdita totale o parziale dei Prodottigli incombono in quanto depositario delle merci. Il pagamento deI ProdottiDi conseguenza, dovrà, pertanto, essere effettuato indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuto perimento totale o parziale di essa. A tal fine l’Acquirente dovrà produrre a semplice richiesta del Fornitore un’idonea polizza corrispondere il prezzo della merce in caso di copertura dei rischi per il danneggiamento ammanco accidentale o perimento dei benimeno. L’Acquirente si impegna a non trasferire a terzi rimuovere gli imballaggi o le etichette presenti sulle merci presenti in deposito e non ancora saldate. Le sopraelencate disposizioni si applicheranno, fatta salva ogni eventuale azione volta ad ottenere il godimento dei Prodotti prima di averne acquistato la proprietà e, in caso di atti esecutivi sulla stessa ad opera di terzi, si obbliga a comunicare all’Autorità procedente la sua qualità di semplice detentore dei Prodotti. In tal caso, l’Acquirente deve avvertire il Fornitore dell’inizio degli atti esecutivi, non oltre le 24 ore successive, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede risarcimento per mancato o parziale pagamento del Fornitore anticipata via telefax o via e-mail. Ai sensi dell’art. 1524, secondo comma del codice civile, il presente contratto di vendita con patto di riservato dominio deve essere trascritto nei registri della Cancelleria del Tribunale competente terrirorialmente a spese dell’Acquirenteprezzo.

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Samples: www.novacavi.it

Riserva di proprietà. Nell’ipotesi I prodotti consegnati restano di vendita con proprietà esclusiva e inalienabile del venditore fino al pagamento dilazionatocompleto e incondizionato del prezzo e dei costi accessori. Fino al completo pagamento, l’Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti solo dopo l’avvenuto pagamento dell’ultima rata del prezzo, assumendo tuttavia il rischio della perdita totale e parziale dei Prodotti sin dal venditore detiene il diritto di recuperare i prodotti al costo dell’acquirente indipendentemente dai motivi per cui sono trattenuti. Dal momento della consegna, l’acquirente deve assicurarsi che i prodotti rimangano facilmente identificabili fino al pagamento completo e incondizionato del prezzo. L’assunzione del rischio riguarda anche il furtoL’acquirente si assume tutti i rischi, l’incendio o incluso a titolo esemplificativo il caso fortuito che comportassero la di perdita totale o deterioramento parziale dei Prodottiprodotti. Il pagamento deI Prodotti, dovrà, pertanto, essere effettuato indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuto perimento totale o parziale L’acquirente non trasferisce il diritto di essa. A tal fine l’Acquirente dovrà produrre a semplice richiesta del Fornitore un’idonea polizza di copertura dei rischi per il danneggiamento o perimento dei beni. L’Acquirente si impegna a non trasferire proprietà sui prodotti a terzi fino al pagamento completo e incondizionato del prezzo. Qualora la validità della presente clausola di riserva di proprietà sia soggetta a particolari formalità giuridiche nel Paese dell’acquirente o a particolari condizioni preliminari, l’acquirente è tenuto ad informare il godimento dei Prodotti prima venditore e ad adempiere a tali condizioni. [Applicabile solo per l’ Italia: In base all’articolo 11 n. 3 del D. Lgs 231/2002 sulla riserva di averne acquistato la proprietà eproprietà, in caso di atti esecutivi sulla stessa ad opera per assicurare l’applicabilità nei confronti di terzi, si obbliga a comunicare all’Autorità procedente la sua qualità riserva di semplice detentore dei Prodotti. In tal caso, l’Acquirente deve avvertire il Fornitore dell’inizio degli atti esecutivi, non oltre le 24 ore successive, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede del Fornitore anticipata via telefax o via e-mail. Ai sensi dell’art. 1524, secondo comma del codice civile, il presente contratto di vendita con patto di riservato dominio deve essere trascritto nei registri della Cancelleria del Tribunale competente terrirorialmente a spese dell’Acquirenteproprietà sarà espressamente citata in ogni fattura per ogni singola fornitura.]

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