Common use of Riserva di proprietà Clause in Contracts

Riserva di proprietà. 15.1 La Merce rimane di proprietà del Venditore fino al pagamento di qualsiasi e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale con il Venditore. 15.2 In caso di conti correnti, questa riserva di proprietà fungerà da garanzia per la rivendicazione del saldo a cui il Venditore ha diritto. 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità di produttore senza obblighi. In caso di lavorazione, integrazione o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirente, il Venditore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principale, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creata. 15.4 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente non ha il diritto di impegnare la Merce soggetta a riserva di proprietà, di concedere ipoteche mobiliari su di essa o fare altre disposizioni che compromettano il titolo del Venditore su tali prodotti.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Riserva di proprietà. 15.1 La Merce rimane 1. Senza pregiudizio per le disposizioni di cui al paragrafo 5.2. che precede, la proprietà dei Prodotti non si trasferirà al Compratore sino al pagamento integrale del Prezzo, ed il Compratore deterrà i Prodotti quale depositario e fiduciario del Venditore. Il Venditore avrà pertanto il diritto di riacquistare, previa comunicazione al Compratore, il possesso di tutti o parte di tali Prodotti. 2. Qualora il pagamento del Prezzo possa avvenire, previo espresso consenso del Venditore, a mezzo di assegni, cambiali, tratte o ricevute bancarie, i Prodotti resteranno di proprietà del Venditore fino al pagamento di qualsiasi e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale con il Venditoresino all’incasso definitivo dei titoli. L’eventuale rinnovo non avrà effetti novativi. 15.2 In caso 3. Nel tempo in cui il Venditore rimarrà proprietario dei Prodotti, il Compratore potrà vendere i Prodotti solo quale mandatario del Venditore e per conto di conti correntiquest’ultimo, questa ad acquirenti solvibili, ad un normale prezzo commerciale, e con la condizione che i benefici di ogni contratto di vendita ed il ricavato della vendita dei Prodotti vengano trattenuti dal Compratore nell’interesse del Venditore e che le somme così incassate vengano utilizzate esclusi- vamente per il pagamento al Venditore del prezzo dei Prodotti. 4. La vendita con riserva di proprietà fungerà da garanzia è prevista anche per la rivendicazione le “cose consumabili” escludendo però l’applicabilità degli artt. 1525 c.c. (in- adempimento del saldo a cui il Venditore ha dirittocompratore) e 1526 (risoluzione del contratto). 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità di produttore senza obblighi. In caso di lavorazione, integrazione o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirente, il Venditore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principale, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creata. 15.4 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente non ha il diritto di impegnare la Merce soggetta a riserva di proprietà, di concedere ipoteche mobiliari su di essa o fare altre disposizioni che compromettano il titolo del Venditore su tali prodotti.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Riserva di proprietà. 15.1 La Merce rimane 12.1 Le forniture restano di proprietà del Venditore della nostra azienda fino al pagamento di qualsiasi tutti i nostri crediti, indipendentemente dalla ragione giuridica, anche se vengono effettuati dei pagamenti per crediti particolari, specificamente indicati. Sul conto aperto, la riserva di proprietà vale a garanzia del nostro saldo creditore. La lavorazione e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale la trasformazione avvengono per nostro conto, con esclusione dell’acquisto della proprietà in base alle disposizioni del codice civile italiano e senza alcun obbligo da parte nostra. La merce lavorata serve come garanzia per il Venditoredovuto come da fattura della merce sottoposta a riserva di proprietà. 15.2 12.2 In caso di conti correntilavorazione con altre merci, questa non di nostra proprietà, da parte del committente/acquirente, avremo il diritto alla comproprietà del nuovo oggetto, in proporzione del valore della merce sotto riserva di proprietà fungerà da garanzia per la rivendicazione del saldo rispetto a cui il Venditore ha diritto. 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità di produttore senza obblighi. In caso di lavorazione, integrazione o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirente, il Venditore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le quello delle altre merci lavorate trasformate al momento della lavorazione. La nuova Per il nuovo oggetto risultante dalla trasformazione vale per il resto quanto valeva per la merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a sotto riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la E’ considerato merce principale, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creatasotto riserva di proprietà ai sensi delle presenti condizioni. 15.4 L'Acquirente 12.3 Il committente/acquirente può rivendere la nostra proprietà esclusivamente nell'ambito della regolare attività commerciale, alle sue normali condizioni commerciali e finché egli non si trovi in mora. Egli è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a alla rivendita della merce sotto riserva di proprietà solo nell'ambito a condizione che il credito derivante dalla rivendita venga ceduto alla nostra azienda ai sensi dei paragrafi 4 e 5. Egli non è autorizzato a disporre in altri modi della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente non ha il diritto merce sotto riserva di impegnare la Merce soggetta a proprietà. 12.4 I crediti del committente/acquirente, derivanti da una rivendita della merce sotto riserva di proprietà, vengono sin d'ora ceduti alla nostra azienda e ciò indipendentemente dal fatto che la merce sotto riserva di concedere ipoteche mobiliari proprietà venga rivenduta senza o dopo la trasformazione e che venga ceduta a uno o più acquirenti. Il credito ceduto serve come garanzia per l'ammontare del valore della merce rivenduta sotto riserva di proprietà. 12.5 Se la merce sotto riserva di proprietà viene rivenduta dal committente/acquirente insieme ad altre merci, non di nostra proprietà, senza o dopo la trasformazione, la cessione del credito derivante dalla rivendita vale solo per l'ammontare del valore della merce sotto riserva di proprietà. 12.6 Fino a nostra revoca in qualsiasi momento, il committente/acquirente è autorizzato a riscuotere crediti derivanti dalla rivendita. Egli non è invece autorizzato a disporre di tali crediti tramite cessione. Su nostra richiesta egli è tenuto a comunicare al suo acquirente la cessione alla nostra azienda. 12.7 Se il valore delle garanzie esistenti a nostro favore supera complessivamente i crediti della nostra azienda del 20% (venti percento), su richiesta del committente/acquirente saremo tenuti a svincolare delle garanzie a nostra scelta. 12.8 Il committente/acquirente è tenuto ad informarci tempestivamente di essa un eventuale pignoramento o fare altre disposizioni che compromettano il titolo del Venditore su tali prodottidi un'altra limitazione da parte di terzi.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Riserva di proprietà. 15.1 1. La Merce rimane di proprietà degli articoli relativi alle Forniture (“Beni”) non si trasferisce alla stipula del Venditore fino al pagamento di qualsiasi e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale contratto, o alla consegna dei Beni, ma solo con il Venditorepagamento dell’intero prezzo convenuto per la vendita. L’Acquirente acquisirà, pertanto, la disponibilità dei beni e se ne accollerà i relativi rischi anche se la proprietà degli stessi non gli è ancora stata trasferita. 15.2 In caso di conti correnti, questa 2. Per la durata della riserva di proprietà, l’Acquirente non può impegnare i Beni o utilizzarli come garanzia, e la rivendita sarà possibile solo per i rivenditori nel corso del normale svolgimento della loro attività e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal suo cliente o faccia dipendere il trasferimento della proprietà fungerà al cliente, dall’adempimento dell’obbligo di pagamento da garanzia per la rivendicazione parte del saldo a cui il Venditore ha dirittocliente. 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità di produttore senza obblighi3. In caso di lavorazionerivendita dei Beni, integrazione l’Acquirente cede immediatamente al Fornitore, tutti i crediti che avrà nei confronti dei suoi clienti a titolo di garanzia, compresi gli eventuali diritti di garanzia e tutte le richieste di saldo, a titolo di garanzia, senza che siano necessarie ulteriori (a) L’acquirente può elaborare, amalgamare o commistione della merce soggetta combinare i Beni con altri articoli, ma deve conservare i nuovi articoli così creati per il Fornitore, esercitando la dovuta cura di un diligente uomo d’affari. I nuovi articoli sono considerati come Beni soggetti a riserva riservato dominio. (b) Il Fornitore e l’Acquirente concordano sul fatto che se i Beni vengono combinati con altri articoli che non sono di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirentedel Fornitore, il Venditore Fornitore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il del nuovo articolo in proporzione al valore di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le altre merci lavorate deli Beni combinati o amalgamati agli altri oggetti al momento della lavorazionecombinazione. A tal riguardo, i nuovi articoli sono considerati come Beni soggetti a riservato dominio. (c) Le disposizioni sulla cessione dei crediti di cui al precedente punto 3. si applicano anche ai nuovi articoli. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva cessione vale, tuttavia, solo per l’importo corrispondente al valore fatturato dal fornitore per i Beni che sono stati trasformati o combinati. (d) Qualora l’Acquirente combini i Beni con altri beni immobili o beni mobili, senza che sia necessaria un’ulteriore dichiarazione in tal senso, cede al Fornitore come garanzia il suo diritto al corrispettivo per la combinazione compresi tutti i diritti di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale garanzia per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principale, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà l’importo proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creatavalore che le Merci soggette a riservato dominio hanno sugli altri articoli combinati al momento della combinazione. 15.4 L'Acquirente 5. Fino a nuovo avviso, l’Acquirente può riscuotere i crediti ceduti relativi alla rivendita. Il Fornitore ha il diritto di revocare l’autorizzazione dell’Acquirente di riscuotere i crediti per validi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo, ritardi di pagamento, sospensione dei pagamenti, avvio di procedure di insolvenza, protesti o indicazioni giustificate per sovraindebitamento. Inoltre alla scadenza di un adeguato periodo di preavviso per la comunicazione della cessione, il Fornitore può realizzare i crediti ceduti ed esigere che l’Acquirente informi il cliente della cessione. 6. L’Acquirente dovrà informare immediatamente il Fornitore di qualsiasi sequestro o altro atto di intervento da parte di terzi. Se è autorizzato possibile dimostrare un ragionevole interesse, l’Acquirente dovrà, senza indebito 7. Qualora l’Acquirente non adempia ai propri obblighi, non effettui il pagamento dovuto o violi in altro modo i propri obblighi, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e ritirare i Beni in caso di inadempimento continuato dopo la scadenza di un congruo termine di preavviso stabilito dal Fornitore; le disposizioni che prevedono che non sia necessario un termine di preavviso sono prive di effetto. L’Acquirente è tenuto a rivendere restituire la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commercialeriservato dominio. L'Acquirente non ha Il fatto che il diritto di impegnare Fornitore riprenda le Merci in giacenza e/o eserciti la Merce soggetta a riserva di proprietà, di concedere ipoteche mobiliari su di essa o fare altre disposizioni non comporta la risoluzione del contratto, a meno che compromettano il titolo del Venditore su tali prodottiFornitore lo dichiari espressamente.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Riserva di proprietà. 15.1 10.1. Le nostre forniture avvengono senza eccezioni con riserva di proprietà. La Merce merce consegnata rimane di nostra proprietà del Venditore fino al completo pagamento di qualsiasi e tutte le pretese tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale con il Venditorecommittente (merce con riserva di proprietà). Le cambiali e gli assegni sono considerati pagamenti solo se siamo esonerati dalla loro responsabilità. L’inserimento di singoli crediti in una fattura corrente o l’estrazione del saldo e il relativo riconoscimento non annullano la riserva di proprietà. 15.2 In caso di conti correnti, questa riserva di proprietà fungerà 10.2. La lavorazione o la trasformazione della merce consegnata da garanzia parte del committente avviene per la rivendicazione del saldo a cui il Venditore ha diritto. 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore noi in qualità di produttore senza obblighiproduttore. In caso di lavorazionecollegamento e miscelazione con altre merci non di nostra proprietà da parte del committente in un nuovo oggetto unitario, integrazione o commistione ci spetta la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a con riserva di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirente, il Venditore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le rispetto alle altre merci lavorate e/o inserite al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione e/o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principale, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creatadel collegamento. 15.4 L'Acquirente 10.3. Il committente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a merce con riserva di proprietà solo nell'ambito nell’ambito della normale attivi- tà commerciale e corretta attività commercialedei suoi normali rapporti commerciali e solo a condizione che i crediti ai sensi del punto 9.4 ci vengano effettivamente ceduti. L'Acquirente Tale autorizzazione è revocabile in caso di mancato pagamento da parte del committente. Questi non ha il diritto è autorizzato a disporre in altro modo della merce riserva con di impegnare la Merce soggetta proprietà, in particolare a non darla in pegno o a cederla in garanzia. 10.4. Il committente ci cede fin da subito tutti i crediti derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà, indipendentemente dal fatto che la stessa venga rivenduta senza o dopo la lavorazione e a uno o più acqui- renti. Il credito ceduto funge da garanzia per tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale, per un im- porto pari al valore della rispettiva merce con riserva di concedere ipoteche mobiliari proprietà ceduta. Se la merce con riserva di proprietà viene venduta dal committente insieme ad altre merci non di proprietà, viene ceduta solo la parte del credito che corrisponde alla merce con riserva di proprietà venduta. Se il prezzo di vendita della merce con riserva di proprietà non può essere determinato, il valore della merce con riserva di proprietà viene misurato in base al nostro valore di fatturazione. Il punto 9.1 frase 3 si applica di conseguenza alla riserva di proprietà estesa. 10.5. Il committente è autorizzato a recuperare i crediti derivanti dalla rivendita fino alla nostra revoca in qualsiasi momento. 10.6. Se il valore delle garanzie esistenti per noi supera complessivamente i nostri crediti di oltre il 20%, su richie- sta del committente siamo obbligati a rilasciare o cedere le garanzie in eccesso, riservandoci la scelta dei crediti da rilasciare. 10.7. Il committente è tenuto a informarci immediatamente di essa o fare altre disposizioni che compromettano il titolo qualsiasi violazione dei nostri diritti sulla merce con riserva di proprietà e sui crediti a noi ceduti da parte di terzi, in particolare a causa di misure esecutive. 10.8. La rivendicazione dei diritti di riserva di proprietà non costituisce causa di risoluzione del Venditore su tali prodotticontratto.

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Samples: Condizioni Di Vendita, Fornitura, Pagamento E Utilizzo

Riserva di proprietà. 15.1 La Merce rimane 1. Il Venditore conserva il diritto di proprietà dei Prodotti consegnati ai sensi del Venditore contratto d’acquisto fino al pagamento a quando l'Acquirente non abbia saldato interamente (con fondi disponibili): a. il prezzo dei Prodotti; b. il prezzo di qualsiasi lavoro eseguito o da eseguire in virtù del contratto d’acquisto; c. il prezzo di qualsiasi Prodotto consegnato o da consegnare e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale con il Venditore.prezzo di qualsiasi lavoro eseguito o da eseguire in virtù di qualsiasi altro contratto d’acquisto; e 15.2 In caso d. gli importi dovuti a fronte di conti correnti, questa riserva di proprietà fungerà da garanzia per la rivendicazione del saldo a cui il Venditore ha diritto. 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità di produttore senza obblighi. In caso di lavorazione, integrazione o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce qualsiasi pretesa risarcitoria conseguente al mancato adempimento al contratto d’acquisto da parte dell'Acquirente, . 2. Fino al momento in cui il Venditore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore di fattura della Merce soggetta a riserva diritto di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principaledei Prodotti non viene trasferito all'Acquirente, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creata. 15.4 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente questi non ha il diritto di impegnare la Merce soggetta i Prodotti o di gravarli in alcun modo e/o di smaltirli senza il previo consenso scritto del Venditore. La rivendita come parte delle normali operazioni commerciali dell'Acquirente è consentita a meno che il Venditore non abbia comunicato per iscritto all'Acquirente l’intenzione di esercitare i propri diritti derivanti dalla riserva di proprietà. 3. L'Acquirente è tenuto a mantenere separati e identificabili i Prodotti consegnati in virtù di ciascun contratto d’acquisto e a trattare tali Prodotti con ragionevole cura. 4. L'Acquirente autorizza irrevocabilmente il Venditore ad accedere alle proprie aree d’utilizzo al fine di recuperare i Prodotti consegnati nel caso di esercizio dei diritti di proprietà; a tal riguardo, di concedere ipoteche mobiliari su di essa o fare altre disposizioni che compromettano il titolo del l'Acquirente dovrà fornire al Venditore su tali prodottitutta l'assistenza richiesta.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Riserva di proprietà. 15.1 La Merce 1. SMA rimane proprietaria (e il Cliente lo accetta espressamente) dei beni consegnati (“beni oggetto di proprietà del Venditore fino al pagamento riservato dominio”) fintanto che il relativo prezzo non è stato interamente pagato. Fino a tale momento i beni in questione non possono formare oggetto di qualsiasi e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale con il Venditore. 15.2 In caso pegno o cessione a titolo di conti correnti, questa garanzia. Laddove necessario SMA può inoltre registrare la riserva di proprietà fungerà da garanzia per presso le autorità o gli uffici competenti nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari od opportuni al fine di mantenere la rivendicazione del saldo proprietà dei detti beni. Se SMA lo chiede, il Cliente è tenuto ad assisterla [a cui il Venditore ha dirittoproprie spese] al fine di rendere effettiva la riserva di proprietà. 15.3 La movimentazione 2. Le lavorazioni e la i trattamenti sui beni oggetto di riservato dominio sono sempre svolti nell’interesse di SMA e senza che da tali attività sorga alcuna obbligazione in capo ad essa. Nel caso di lavorazione della Merce soggetta insieme con beni che non appartengono a SMA, questa diventa comproprietaria del nuovo bene in proporzione al valore in fattura che il bene oggetto di riservato dominio ha alla data di lavorazione rispetto a quello dell’altro bene. Lo stesso vale anche nei casi in cui SMA avrebbe diritto alla proprietà esclusiva ai sensi dell’art. 939, comma 2, cod. civ., restando inteso che detta disposizione si intende espressamente derogata. Il nuovo bene è custodito dal Cliente nell’interesse di SMA senza costi per questa ed è considerato bene oggetto di riservato dominio nel senso di cui al presente articolo. GTC-IT-IT202002 3. Il Cliente ha diritto di rivendere con riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità i beni oggetto di produttore senza obblighiriservato dominio nel normale corso della propria attività aziendale. In caso di lavorazione, integrazione o commistione rivendita è tenuto a informare il terzo acquirente della merce soggetta a riserva di proprietà a favore di SMA. 4. I crediti del Cliente che derivano dalla cessione dei beni oggetto di riservato dominio si intendono automaticamente ceduti a SMA e fungono da garanzia nella stessa misura dei beni oggetto di riservato dominio. Se i beni oggetto di riservato dominio sono rivenduti dal Cliente insieme con altra merce altri beni non forniti da SMA, il credito ceduto si intende limitato al valore dei primi. In caso di vendita di beni sui quali SMA ha un diritto di comproprietà ai sensi dell’articolo VII.2, la cessione del credito è limitata al valore di tale diritto. 5. Il Cliente è autorizzato a ricevere il pagamento dei crediti nascenti dalla rivendita, fintanto che SMA non revochi tale potere. La revoca è consentita in qualsiasi momento, ma SMA farà uso di una tale facoltà soltanto qualora il Cliente restasse inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni nei confronti di SMA ovvero apparisse manifestamente insolvente. Il Cliente può cedere i crediti – inclusa la cessione a società di factoring – esclusivamente previo consenso scritto di SMA. Il Cliente è tenuto a informare gli acquirenti del fatto che il credito è ceduto a SMA e fornire a questa tutte le informazioni e i documenti che essa dovesse domandare al fine di recuperare il credito o i crediti. SMA ha facoltà di notificare autonomamente la cessione agli acquirenti. 6. In caso di pignoramento o altri provvedimenti o interferenze da parte dell'Acquirentedi terzi il Cliente deve informare SMA senza ritardo. 7. Qualora il Cliente violasse le obbligazioni di cui al contratto, compresa a titolo d’esempio quella di pagamento, dopo il Venditore acquisirà la comproprietà vano decorso di un termine adeguato SMA avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto e diritto di riprendere possesso dei beni oggetto di riservato dominio. A tale scopo ha anche diritto di accedere alle strutture del Cliente. 8. Qualora le regole qui stabilite si ponessero in conflitto con norme di applicazione necessaria del paese di destinazione, si applicano le norme della nuova merce nel rapporto fra il valore legge di fattura della Merce soggetta a tale paese in materia di riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili che maggiormente si avvicina alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principale, si riterrà inteso struttura delineata nei paragrafi che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creataprecedono. 15.4 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente non ha il diritto di impegnare la Merce soggetta a riserva di proprietà, di concedere ipoteche mobiliari su di essa o fare altre disposizioni che compromettano il titolo del Venditore su tali prodotti.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Riserva di proprietà. 15.1 La Merce rimane 7.1. Le merci consegnate rimangono di proprietà del Venditore Fornitore fino al completo pagamento di qualsiasi e tutte le pretese tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con tra il Venditore. 15.2 In caso Fornitore e il Rivenditore. Solo la ricevuta del prezzo di conti correnti, questa acquisto emessa dal Fornitore è prova di pagamento. La riserva di proprietà fungerà da garanzia per la rivendicazione del saldo include le parti di ricambio anche se installate. Il Rivenditore è tenuto a cui il Venditore ha dirittotrattare con cura i prodotti prenotati. 15.3 La movimentazione e 7.2. Il Rivenditore ha il diritto di rivendere o cedere in locazione i beni prenotati solo previo espresso consenso scritto del Fornitore. Sono inoltre vietati la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per costituzione in pegno, il Venditore in qualità di produttore senza obblighitrasferimento come titolo. In caso di lavorazione, integrazione consenso alla rivendita o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirenteal noleggio, il Venditore acquisirà Rivenditore è obbligato a garantire i diritti del Fornitore come proprietario condizionale nella rivendita di beni riservati. A tal fine, il Rivenditore assegna al Fornitore tutti i crediti a lui spettanti dalla rivendita dei beni riservati nei confronti del Rivenditore di tali beni. Il Fornitore dichiara l'accettazione di detta cessione. Nonostante la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra cessione e il valore diritto di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principaleriscossione del fornitore, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creata. 15.4 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente non Rivenditore ha il diritto di impegnare riscuotere i crediti fintantoché soddisfi i propri obblighi nei confronti del Fornitore e non incorra in perdite finanziarie. Su richiesta del Fornitore, il Rivenditore deve fornire tutte le informazioni necessarie per la Merce soggetta riscossione dei crediti ceduti nei confronti del Fornitore e informare il rispettivo debitore della cessione. 7.3. Il distributore deve immediatamente informare il Fornitore di eventuali misure di preclusione da parte di terzi sui beni riservati o sui crediti assegnati in anticipo, consegnando i documenti necessari per un intervento. Il Rivenditore è tenuto ad assicurare i beni riservati contro perdite o danni a riserva di proprietà, di concedere ipoteche mobiliari su di essa o fare altre disposizioni che compromettano il titolo del Venditore su tali prodottiproprie spese.

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Samples: Terms and Conditions

Riserva di proprietà. 15.1 14.1. La Merce rimane proprietà dei Prodotti venduti è trasferita dal momento del pagamento integrale del prezzo e dei suoi accessori da parte dell'Acquirente (IVA inclusa). Gli assegni, tratte o qualsiasi titolo che crei un obbligo di proprietà pagamento sono considerati come pagamenti solo a partire dal momento del Venditore fino al pagamento loro incasso definitivo, poiché la clausola di qualsiasi e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale con il Venditore. 15.2 In caso di conti correnti, questa riserva di proprietà fungerà da garanzia per conserva la rivendicazione del saldo sua piena validità fino a cui il Venditore ha dirittoquel momento. 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità di produttore senza obblighi14.2. In caso di lavorazionemancato pagamento entro il termine convenuto, integrazione la restituzione dei Prodotti potrà essere pretesa di pieno diritto e senza formalità preliminari. L'Acquirente si impegna, fino al pagamento completo del prezzo, a distinguere i Prodotti venduti e a far sì che restino perfettamente identificabili da parte del Venditore come relativi al Contratto di Vendita. In caso contrario, i Prodotti in possesso dell'Acquirente saranno considerati come non pagati qualora fossero identici nell'aspetto. 14.3. L'Acquirente si fa carico di tutti i rischi che i Prodotti potrebbero subire o commistione causare dal momento della merce soggetta a riserva loro consegna franco fabbrica o Ex-WOrks e prende tutte le misure necessarie per tutelare il diritto di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirente, il Venditore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principale, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al del Venditore. L'Acquirente manterrà Egli si impegna, fin dalla conclusione del Contratto di Xxxxxxx, a sottoscrivere le polizze assicurative necessarie. 14.4. I pagamenti parziali eseguiti restano acquisiti a titolo di riparazione del danno causato dalla mancata esecuzione del Contratto di Vendita risultante in custodia particolare dalla scomparsa o dal deterioramento dei Prodotti, fatto salvo il diritto per il Venditore di chiedere altri risarcimenti per la comproprietà in tal modo creatariparazione integrale del danno subito. 15.4 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente non ha il diritto di impegnare la Merce soggetta a riserva di proprietà, di concedere ipoteche mobiliari su di essa o fare altre disposizioni che compromettano il titolo del Venditore su tali prodotti.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Riserva di proprietà. 15.1 La Merce (1) Fino a quando non sono soddisfatti tutti crediti (inclusi tutti i saldi delle partite correnti) vantati dal Fornitore nei confronti del Cliente a qualsiasi titolo, pretesa e/o ragione, al Fornitore sono garantite la seguente garanzie, che saranno svincolate in tutto o in parte su richiesta del Fornitore, nella misura in cui il loro valore di realizzo supera in modo persistente i crediti di oltre il 10. (2) Il bene acquistato rimane di proprietà del Venditore fino al pagamento di qualsiasi e tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale con il VenditoreFornitore (merce riservata). 15.2 (3) Anche nell’ipotesi di'elaborazione e trasformazione del bene, ancorché eseguita da xxxxx, essa si ritiene sempre eseguita per il Fornitore in quanto produttore; il Forntiore ha diritto alla comproprie- tà al nuovo bene nella misura del rapporto tra il valore della merce riservata (valore della fattura) e quello del nuovo bene. In caso di conti correntiquesto caso, questa riserva di proprietà fungerà il Cliente funge gratuitamente da garanzia depositario del bene per la rivendicazione del saldo a cui il Venditore ha dirittoFornitore. Se il Cliente rivende il nuovo bene, si applica il paragrafo 10.3. 15.3 La movimentazione e la lavorazione della Merce soggetta a riserva di proprietà avvengono per il Venditore in qualità di produttore senza obblighi. In caso di lavorazione, integrazione o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce da parte dell'Acquirente, il Venditore acquisirà la comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore di fattura della Merce soggetta a riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione. La nuova merce ottenuta dalla lavorazione sarà soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla Merce soggetta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l'integrazione o la commistione della Merce si verifichi in modo tale per cui la Merce dell'Acquirente deve essere considerata la merce principale, si riterrà inteso che l'Acquirente cede la comproprietà proporzionale al Venditore. L'Acquirente manterrà in custodia per il Venditore la comproprietà in tal modo creata. 15.4 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito della normale e corretta attività commerciale. L'Acquirente non (4) Il Cliente ha il diritto di impegnare elaborare e vendere la Merce merce riservata nell’ambito della normale attività, purché non sia moroso, ossia non sia decorso il termine di cui all’art. 2.4. Non sono ammessi la costituzione in pegno o cessioni a titolo di garanzia. Il Cliente è tenuto ad assicurare la merce riservata contro i comuni rischi. A titolo di garanzia, il Cliente cede fin da ora al Fornitore per intero i crediti derivanti dalla rivendita o da altro titolo (assicurazione, azione non autorizzata) della merce oggetto di riserva di proprietà (compresi tutti i crediti a saldo in conto corrente). Il Fornitore accetta la cessione. Il Fornitore autorizza, salvo revoca, il cliente a riscuotere i crediti ceduti al Fornitore per suo conto e a proprio nome. Questa autorizzazione alla riscossione diretta può essere revocata solo se il Cliente non rispetta corretta- mente i suoi obblighi di pagamento. (5) In caso di rivendicazioni di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare pignoramenti e procedure (preliminari) di concedere ipoteche mobiliari su insolvenza, il Cliente farà presente la sussistenza del diritto di essa o fare altre disposizioni proprietà del Fornitore e informerà immediatamente il Fornitore, in modo che compromettano il titolo del Venditore su tali prodottipossa far valere i suoi diritti.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura