Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101. Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Strumentario Chirurgico, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura1. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Con riferimento al trattamento dei dati da parte personali connesso all’espletamento delle reciproche attività previste dal presente contratto, le Parti - ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza - opereranno in qualità di “Responsabili del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento Trattamento dei dati sensibili: dati” ai sensi dell’art. 4 punto 8) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, EU n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), impegnandosi al pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento, del D. Lgs. 196/2003 (di seguito il “Codice della Privacy” come novellato dal D. Lgs. 101/2018) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101. Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità tutti i provvedimenti del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti Garante per la protezione dei dati necessari alla esecuzione personali secondo gli accordi stipulati da ACI con le Regioni Titolari del contratto. I trattamenti dei dati sono improntatiTrattamento e gli accordi stipulati da LIS con i punti vendita responsabili del trattamento per conto delle Regioni, Titolari del trattamento, in particolarevirtù della convenzione di concessione per il servizio di riscossione del bollo auto. Le Parti manterranno la più assoluta riservatezza, ai principi anche dopo la cessazione dell’accordo, su tutte le informazioni (ivi incluse quelle di correttezzacarattere tecnico, liceità economico e trasparenza ed avvengono nel rispetto commerciale) delle misure quali fossero venute reciprocamente a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso, salvo per quanto sia necessario comunicare a soci, dipendenti, amministratori, rappresentanti, consulenti e/o finanziatori per l’attuazione di sicurezza previste dall’artquanto in esso previsto. 32 Regolamento UE/2016/679.Ciascuna Parte, in relazione all’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo, si impegna:
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Samples: Deliberazione Del Comitato Esecutivo
Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; , di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornituradell’Accordo Quadro. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria l’Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, il contrattorispettivamente, l’accordo quadro ed i contratti applicativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore dell’O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101. Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contrattodell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679.
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Samples: Framework Agreement
Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione datiinformazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; , di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornituradel Contratto. Il Fornitore L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Aggiudicatario è responsabile della puntuale per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la Provincia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto, diritto il contrattoContratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto l’Aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del ConsiglioL’Aggiudicatario si impegna, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101n. 196/2003 e s.m.i. Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari e dai relativi regolamenti di attuazione in seguito materia di riservatezza. L’Aggiudicatario si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a dettati legislativi emanati durante il tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di validità 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitoreo alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati necessari alla esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679dati.
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Samples: Technical and Administrative Specifications for Contracting
Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore soggetto affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; , di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura. Il Fornitore contraente è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria l’azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore soggetto affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore contraente deve rispondere all'attuale all’attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, Consiglio del 27 aprile 2016 27/04/2016 (GDPR) e al D.LgsD.lgs. 10/08/2018 n.10110/08/2018, n. 101 e ss. mm. ii. Eventuali modifiche / modifiche/adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contrattoConcessionario. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 32, Regolamento UE/2016/679(UE) 2016/679.
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Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; , di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria l’AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale all’attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, Consiglio del 27 aprile 2016 27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.10110/08/2018, n. 101. Eventuali modifiche / modifiche/adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitoreFornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 32, Regolamento UE/2016/679(UE) 2016/679.
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