Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio Clausole campione

Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio a) In caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Locazione Finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario: • restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo; • consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del Finanziamento o il suo trasferimento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui: • l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo; • l’Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.
Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio. In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è ne- cessario consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del finanziamento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione; la Contraente restituirà all’Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un sog- getto diverso dall’Aderente, la Contraente restituirà al terzo la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte previa ricezione del modulo di autorizzazione firmato da parte dell’Aderente. In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, espor- tazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che deter- mina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno suc- cessivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; il Contraente restituirà all’Ade- rente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Xxxxx totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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