Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO. 28.1. Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. 28.2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 28.3. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 28.4. La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore. 28.5. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile. 28.6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA. 28.7. La SA avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni del “Direttore dell'Esecuzione” del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; c) rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione e il completamento nei termini previsti dal presente contratto e dal Capitolato d’Oneri; d) non rispondenza delle prestazioni contrattuali fornite al Capitolato d’Xxxxx e al contratto; e) sia intervenuta, nei confronti dell’appaltatore, sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., ovvero nel caso in cui l’appaltatore non sia in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 80.

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Samples: Contratto Di Servizio

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO. 28.1Oltre a quanto previsto dall’art. Ai sensi dell’articolo 109 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dei tempi di esecuzione, in caso di modifiche non autorizzate oppure quando l’Appaltatore, per negligenza o imperizia propria o di imprese dallo stesso incaricate, comprometta la corretta e tempestiva esecuzione deli servizi/lavori. Al verificarsi di una o più delle fattispecie su indicate, si seguirà la procedura indicata nell’art. 19 del Capitolato Speciale. In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Il Comune si riserva la facoltà di recedere, in qualunque momento, dal contratto per motivi di pubblico interesse dandone motivato preavviso all’Appaltatore almeno 20 giorni prima mediante PEC. L’Appaltatore avrà diritto, oltre al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data del recesso, ad un indennizzo pari a un decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite, calcolato come previsto dall’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. 28.2s.m.i. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 28.3. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 28.4. La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – Articolo 17 - Garanzia fideiussoria a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro di cauzione definitiva A garanzia degli impegni assunti con il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore. 28.5. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile. 28.6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA. 28.7. La SA avrà il diritto di risolvere il presente contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempierel'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante atto di fidejussione numero 1551500, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso rilasciata da Elba Assicurazioni SpA in data 19/11/2019, per l’importo di non meno di quindici € 148.051,98 (15) giorni naturali euro centoquarantottomilacinquantuno/98), calcolato nel rispetto del combinato disposto degli artt. 103, comma 1, e consecutivi93, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni del “Direttore dell'Esecuzione” del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; c) rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione e il completamento nei termini previsti dal presente contratto e dal Capitolato d’Oneri; d) non rispondenza delle prestazioni contrattuali fornite al Capitolato d’Xxxxx e al contratto; e) sia intervenuta, nei confronti dell’appaltatore, sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xxs.m.i., ovvero tenuto conto dello sconto proposto in sede di offerta e del possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, il Comune potrà incamerare, totalmente o parzialmente, la cauzione. Conseguentemente alla riduzione della stessa, l’Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali al suo reintegro, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune. Il Comune ha la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in cui l’appaltatore non sia in possesso dei requisiti conseguenza dell’estensione delle prestazioni. La garanzia di cui al citato articolo 80sopra sarà restituita in seguito ad istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del presente contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.

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Samples: Contratto Di Appalto

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO. 28.1Oltre a quanto stabilito dall’art. Ai 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’articolo 109 dell’art. 1456 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice Civile e xx.xxss.mm.ii., è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. 28.2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 28.3. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a escludendo qualsiasi pretesa risarcitoriadi indennizzo sia da parte del Concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso nei seguenti casi: i. Interruzione dell’attività didattica senza giusta causa; ii. Inosservanza reiterata delle spese.disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; 28.4iii. La SA ha diritto Organizzazione di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto attività non consone alle finalità culturali e sociali del CPM debitamente contestate da parte di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile Scandicci Cultura; iv. Sopravvenute cause ostative in materia di procedure concorsualilegislazione anti-mafia; v. Apertura di procedura di sequestro, che proponga lo scioglimentopignoramento, la liquidazioneconcordato fallimentare, la composizione amichevolefallimento a carico del Concessionario; vi. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale; vii. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro; viii. Mancata esecuzione del piano degli investimenti di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara; Scandicci Cultura, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditorinel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatorevengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base della concessione, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore. 28.5. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguitedi recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione. Al Concessionario non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo se non per giusta causa o cause di forza maggiore e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile. 28.6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA. 28.7. La SA avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso scritto a mezzo lettera raccomandata A/RA.R. non inferiore a sei mesi; diversamente Scandicci Cultura, nei casi qui di seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni del “Direttore dell'Esecuzione” del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato oltre a trattenersi il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteglideposito cauzionale, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; c) rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione e il completamento nei termini previsti dal presente contratto e dal Capitolato d’Oneri; d) non rispondenza delle prestazioni contrattuali fornite avrà diritto a riscuotere una penale pari al Capitolato d’Xxxxx e al contratto; e) sia intervenuta, nei confronti dell’appaltatore, sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xxdoppio della cauzione stessa., ovvero nel caso in cui l’appaltatore non sia in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 80.

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Samples: Concession Agreement

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO. 28.11. Ai Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1.1. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; 1.2. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; 1.3. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva; 1.4. fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'imprese; 1.5. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva; 1.6. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione; 1.7. cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell’articolo 109 dell’art. 116, 2° comma, del D.LgsD.lgs 163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda; 1.8. n. 50/2016 e xx.xx.ove il Comune, è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempomomento dell'esecuzione, previo comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo del dieci per cento dei servizi o delle forniture non eseguite. 28.2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta contratto; 1.9. qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 28.3. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 28.4. La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso l’Amministrazione si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi avvalga della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore. 28.5. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile. 28.6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA. 28.7. La SA avrà il diritto facoltà di risolvere il contratto, sempre che ; il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni del “Direttore dell'Esecuzione” del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimentiComune incamera la cauzione definitiva; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; c) rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione e il completamento nei termini 2. Negli altri casi previsti dal presente contratto capitolato e dal Capitolato d’Oneri;dalla vigente normativa. d) non rispondenza delle prestazioni contrattuali fornite al Capitolato d’Xxxxx e al contratto; e) sia intervenuta, nei confronti 3. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, sentenza lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xxprezzo conseguente al nuovo affidamento., ovvero nel caso in cui l’appaltatore non sia in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 80.

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Samples: Service Agreement