Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice. 2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio con il medesimo 4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione. 5. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.
2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio con il medesimo.
4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.
5. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014.
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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codiceCodice D.L. n. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio con il medesimo
4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.
5. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014.
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