Risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi previsti da altre norme del presente contratto, si realizza: a. al raggiungimento del limite di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia; b. per recesso o dimissioni; c. per inabilità a svolgere qualsiasi mansione; d. licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo ai sensi della Legge n.604 del 15-7-1966 secondo quanto previsto dal precedente art. 76.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi previsti da altre norme del presente contratto, si realizza:
a. a) al raggiungimento compimento del limite 65° anno di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età esclusione di coloro che non hanno maturato il minimo pensionabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti per e, comunque, non oltre il conseguimento della pensione 70° anno di vecchiaiaetà;
b. b) per recesso o dimissioni;
c. c) per inabilità a svolgere qualsiasi mansione;
d. d) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo ai sensi della Legge n.604 del 15-7-1966 secondo quanto previsto dal precedente art. 761966.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi previsti da altre norme del presente contratto, si realizza:
a. a) al raggiungimento del limite di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia;.
b. b) per recesso o dimissioni;
c. c) per inabilità a svolgere qualsiasi mansione;
d. d) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo ai sensi della Legge n.604 del 15-7-1966 secondo quanto previsto dal precedente art. 7657.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi previsti da altre norme del presente contratto, si realizza:
a. a) al raggiungimento del limite di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età dell'età pensionabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia;.
b. b) per recesso o dimissioni;
c. c) per inabilità a svolgere qualsiasi mansione;
d. d) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo ai sensi della Legge n.604 del 15-7-1966 secondo quanto previsto dal precedente art. 7657.
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