Risposta. In relazione al primo quesito, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.
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Risposta. In relazione Non si conferma. Il Ribasso non sarà calcolato dal Sistema, bensì dalla Commissione che utilizzerà tutte le cifre risultanti dalla formula di calcolo. Si rimanda al primo quesitoCapitolato d'Oneri NEW paragrafi 16, 17.3 e 17.4 per i dettagli relativi ai troncamenti ed arrotondamenti delle grandezze che verranno utilizzate per i calcoli dei punteggi tecnici ed economici. 870 Chiarimento ID 617 Si conferma che: Il chiarimento al quesito n 523 afferma che “la strategia "re-purchase" è orientata all'adozione di un servizio SaaS (acquisibile dalle Amministrazioni con strumenti diversi dalla presente iniziativa) per il quale non viene richiesto di progettare un'archi-tettura”. Si chiede conferma che in alcuni progetti di mi-grazione sia possibile proporre anche gli altri ser-vizi (ad es. PaaS) per la strategia re-purchase, se ritenuto più aderente alle esigenze della ammini-strazione. Si veda, ad esempio, lo scenario di consolidamento Database richiesto nel Lotto 9. Domanda: Si chiede di confermare che, in questo contesto, per la strategia di migra-zione del database ma-nagement system on-premise, è corretto appli-care tutte le fasi previste della strategia di migra-zione nella loro interezza (M1, X0, X0, X0, X0). RISPOSTA: Lo scenario re-purchase è sempre circoscritto all'adozione di un SaaS per cui si confermano le fasi previste del Capitolato tecnico. Nello scenario descritto per il Business Case, il Concorrente assuma che i necessari input (intesi come deliverable e configurazioni) per svolgere le fasi specificate siano tutti disponibili. 871 Chiarimenti ID 649 707 852 Si conferma che: Oggetto del contratto “[…]” Fase M5.1 Gestione degli Incident Ai fini di una corretta definizione e dimensionamento del servizio, si rappresenta chiede alla SA di confermare che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), descritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incidenti di sicurezza, quali quelli dettagliati al punto 8) del cap 2 Oggetto del Contratto. […]. Si conferma che: Facendo riferimento al Capitolato tecnico speciale L7-11 2 Fase M5, secondo un consolidato orientamento giurisprudenzialein cui si recita “[…]” si chiede di confermare, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 ai fini di una corretta descrizione e dimensionamento del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.servizio richiesto, che sta gli Incident i quali sia richiesto il suddetto supporto siano esclusivamente agli incidenti di sicurezza come meglio dettagliati alla pag. 4. […] Si conferma che: “[…]” DOMANDA: si chiede di confermare che il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a fondamento dell'autogoverno tutte le tipologie di incident riscontrabili sulla infrastruttura del CSP e non solo agli incident di sicurezza. DOMANDA: Si chiede di confermare che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), de- scritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incident di sicurezza RISPOSTA: Si conferma, pertanto la risposta al chiarimento 852 è da ritenersi un refuso. 872 All. 15 – Schema di Offerta Tecnica_NEW – pag.5 In riferimento all'ordine dei fattori di produzione capitoli per le offerte dei lotti 7-11, si chiede conferma che sia possibile trattare i criteri tabellari subito dopo il capitolo C13 (Portale della fornitura) e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanzaprima dei capitoli C02 (Esperienze pregresse) e C09 (Business case), tale clausola deve essere interpretata in modo da facilitare la numerazione delle pagine per le diverse sezioni in conformità ai requisiti – in particolare per ottemperare al requisito delle 70 pagine complessive, da cui vanno esclusi i capitoli C02 e C09. RISPOSTA: Si conferma. 873 Chiarimenti ID 649 852 Con riferimento ai chiarimenti pubblicati e l’errata corrige n.3, in particolare si richiamano: ·chiarimento n.649 in cui si conferma che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), descritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incidenti di sicurezza; ·chiarimento n.852 in cui si conferma che il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a tutte le tipologie di incident riscontrabili sulla infrastruttura del CSP e non limitare solo agli incident di sicurezza Si prega di chiarire quale sia l'ambito corretto da considerare per il servizio di gestione degli incident M5.1. RISPOSTA: Si conferma, pertanto la libertà di iniziativa economica erisposta al chiarimento 852 è da ritenersi un refuso. 874 Chiarimenti ID 97 e 655 A) Facendo riferimento ai documenti: “Xxxxxx xxxxxxx x 0”, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente “Errata corrige n.3” e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro “Chiarimenti” e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato più precisamente ai chiarimenti n.97 e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punton.655, si veda anche chiede di confermare che la cessione degli strumenti non sia applicabile ai lotti 7-11. B) In caso non si confermi quanto precisato dall’ANAC al parsopra, si richiede di confermare che, per quanto attiene i lotti 7-11, siano da cedere “all'Amministrazione gli strumenti tecnologici utilizzati dall'Amministrazione per la fruizione del servizio, fatta eccezione per i software la cui titolarità è nella disponibilità del fornitore", intendendosi inclusi gli strumenti che siano necessari per fruire appieno dei servizi Cloud così come configurati e posti in esercizio nell'ambito delle attività della fornitura dei lotti 7-11 e non inclusi gli strumenti utilizzati dal fornitore per facilitare, efficientare o velocizzare le attività di migrazione di cui alle fasi M1-M5. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019RISPOSTA: In relazione alla domanda sub-A non si conferma. In relazione alla domanda sub-B si conferma quanto asserito nella risposta al secondo quesitochiarimento ID 000.Xx veda inoltre risposta al chiarimento ID 877. 875 Capitolato d'oneri NEW Con riferimento al Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10 e 11 e precisamente per quanto riferito ai criteri C15 e C16, si evidenzia chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di confermare che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare certificazione "Docker Administration and Operations Advanced (DevOps Institute)" in considerazione dell’equivalenza delle competenze necessarie, sia equivalente alle certificazioni in ambito h) dei criteri C15 e C16. RISPOSTA: Si conferma 876 Capitolato d'oneri NEW Con riferimento al Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10 e 11 ed in particolare per quanto riferito ai criteri C15 e C16, si chiede cortesemente di confermare che la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”certificazione "DevOps Foundation (DevOps Institute)" sia considerata equivalente alle certificazioni in ambito h) dei criteri C15 e C16.
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Risposta. Si conferma. POLIZZE ASSICURATIVE - CAPITOLATO ONERI Nel Capitolato d’Oneri non ci sono indicazioni in merito alle polizze assicurative da produrre, ma viene fornito in Allegato 17 un Modello per le polizze assicurative da emettere a favore delle Amministrazioni che stipulano i contratti esecutivi. Si chiede pertanto conferma che le polizze assicurative vadano emesse unicamente nei confronti delle Amministrazioni contraenti solo se richieste in sede di contratto esecutivo” Si rinvia alla risposta alle domande n.17 e n. 61. In relazione al primo quesitocaso di partecipazione alla presente procedura di gara in qualità di Consorzio Stabile di cui all’art.45 co.2 lett. c) del Codice, con designazione di consorziate esecutrici, che eseguiranno direttamente tutte le attività previste per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, si rappresenta chechiede se con riferimento requisito di cui al punto 7.1 a) del Capitolato d’Oneri, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia obbligatorio che anche il Consorzio debba dimostrare di possedere nel certificato camerale un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto ovvero sia sufficiente che tale requisito lo debba possedere la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva o le consorziate esecutrici che eseguiranno le attività oggetto della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC presente procedura? Come previsto al par. 3 7.5 del Capitolato d’Oneri, nel caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) del Codice, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella commissioni provinciali per l’artigianato di cui al menzionato artpunto 7.1 lett. 105 a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In merito al requisito di cui al punto 7.1 b) del d.lgsCapitolato d’Oneri riguardante il rapporto sulle pari opportunità di genere e generazionali, si chiede quale sia la documentazione da produrre nel caso in cui il numero dei dipendenti fosse inferiore a 15, casistica che non è stata prevista nelle opzioni indicate ai punti b1) e b2); del citato paragrafo 7.1. Come specificato nel Capitola d’Oneri, il possesso del requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali di cui ai commi 2, 3 e 3bis, dell’art. 47, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 50/2016108/2021 è richiesto agli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti o con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 100. Pertanto solo gli operatori che versino in tali condizioni saranno tenuti, ai fini della comprova del possesso del requisito richiesto, a produrre la documentazione di cui al paragrafo 7. Lett. b), b1) e b2). CAPITOLATO TECNICO SPECIALE PAR.5.4.2 Il Cap. tecnico par 5.4.2 Metriche e dimensionamento, relativamente al servizio di Service Management specifica che: Il servizio è erogato in modalità continuativa ed è remunerato in modalità a consumo. La metrica considerata è il prezzo unitario x ticket, laddove nei ticket si conteggiano esclusivamente quelli relativi ad operazioni di change (…). I ticket di altra natura (incident, problem, altro) non contribuiscono a determinare la retribuzione del servizio; in ogni caso il Fornitore è tenuto a gestire tutte le attività che afferiscono ai processi di incident, problem ecc. (…). Si chiede di confermare che il Servizio di Service management debba essere acquisito in aggiunta almeno ad un altro servizio base (es. Presidio e/o Monitoraggio H24 remoto) al fine di retribuire le attività relative a quei ticket (incident, problem, altro) che, per definizioneloro natura, non contribuiscono a determinare la remunerazione del servizio Service Management Non si conferma. Si vedano le risposte alle domande nn. 33 e 37. 13 SCHEMA DI CONTRATTO ART. 13 PAG. 9 Lo schema di contratto esecutivo prevede l’affidamento di una parte delle all’art. 13.8 che: “Per le prestazioni “a terzi”.affidate in subappalto:
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Risposta. I dati che vengono richiesti con la FAQ, erano stati richiesti dalla SA all'appaltatore uscente per poter dare attuazione alla clausola sociale prevista all'art. 23 del Disciplinare di gara. L'appaltatore uscente, a seguito di una prima richiesta (nota Prot. Gen. n. 2022/250564 dd. 17/11/2022) aveva risposto (nota prot. 9246 dd. 7/12/2022) fornendo i dati aggregati che sono stati messi a disposizione nell'ALL. "A". Successivamente la SA ha richiesto una precisazione (nota PROT. GEN. N 2023/23629 - PROT. CORR. N- 2019/9/2/5-21/107-2023/1313 dd. 31/01/2023) chiedendo di fornire dettagli disaggregati per ciascun lavoratore finalizzati alla completa e consapevole attuazione della clausola sociale da parte dei futuri offerenti. Nuovamente l'appaltatore uscente (nota prot. GEN-GEN-2023-36206-A dd. 17/2/2023), non ha dato riscontro alla precisazione dichiarando che “...ritiene che i dati forniti nella prima comunicazione (anzianità aziendale, qualifica, tipologia contrattuale, CCNL applicato e relativo inquadramento, mansione, costo complessivo del personale gia ripartito come richiesto) siano esaustivi di quanto previsto dalle vigenti normative e contratti.”. A seguito della presente FAQ, la SA ha nuovamente richiesto (nota PEC PG 2023/97541 – PROT CORR N-2019 /9/2/5 - 21 /108 -2023/4741 dd. 21/04/2023) all'appaltatore uscente di fornire i dati disaggregati per ogni lavoratore interessato onde poter formulare la risposta alla FAQ. Il termine perentorio assegnato nella nuova richiesta è il 26/04/2023. La SA metterà immediatamente a disposizione i dati forniti dall'appaltatore uscente. QUESITO n. 6 In relazione al primo quesitodocumento “prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione” – allegato A, richiamato nel Disciplinare di gara al paragrafo 17.1: - in merito al subcriterio 4.1, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia chiede di libertà confermare che le classi illuminotecniche di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appaltoprogetto non possono superare quelle d’ingresso indicate dal Comune; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile - con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, riferimento al subcriterio 4.2 si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.chiede:
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Risposta. In relazione al primo quesitoai punti A), B), C) e D), si rappresenta checonferma. 944 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento n. 835 e 610 Si evidenzia che nella risposta di chiarimento ID 835 è contenuto un refuso, in quanto si afferma che la Stazione Appaltante verificherà il nuovo requisito minimo pena esclusione relativo alla distanza di 2,5 km tra due o più Availability Zone della stessa Region come disciplinato nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 paragrafo 3, in cui però tale requisito non è contemplato. Si chiede pertanto di indicare come la S.A. potrà verificare tale requisito, anche alla luce dei nuovi chiarimenti ed in particolare alla risposta ID 610, in cui il concetto di distanza si sposta da quello di AZ a quello di Data Center appartenenti ad AZ differenti. RISPOSTA: Si veda in primis risposta al chiarimento ID 940. Si veda Errata Corrige n.4 e documento aggiornato Capitolato tecnico speciale Lotto 1 con riferimento al paragrafo 3. 945 Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 42 Requisito Migliorativo R3 si chiede di confermare che nell’ambito del sub-criterio discrezionale relativo alle “Funzionalità esposte” sono valutate anche le proposte di personalizzazione della Cloud Management Platform offerta in grado di esporre esclusivamente i servizi previsti dall’Accordo Quadro in modo tale da agevolare le Amministrazioni Contraenti ad utilizzare quanto espressamente ordinato. RISPOSTA: Non si conferma. 946 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 593, ID 594 ed ID 597; Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - Indicatori di qualità - Sezione: 4.1 Uptime Nella risposta al chiarimento ID 597 si afferma che “l’importo complessivo mensile per il servizio di riferimento” è l’importo massimo che le Amministrazioni potranno spendere per il servizio specifico, come esplicitato nel Contratto Esecutivo. Tale importo, secondo quanto prescritto nella sezione “Azioni contrattuali” del documento Appendice 1 al CT Speciale Lotto1 – Indicatori di qualità new sez. 4.1 Uptime, costituisce il valore su cui viene calcolata la penale in caso di disponibilità del servizio per un consolidato orientamento giurisprudenzialetempo inferiore al valore soglia di Uptime richiesto. Nella risposta al chiarimento ID 593 si afferma che il valore di Uptime si riferisce al singolo Servizio/Risorsa/Infrastruttura. Nella risposta al chiarimento ID 594 viene esplicitato che se una PA ha contrattualizzato un servizio per 1000 VM e si verifica un guasto che impatta una sola VM per 1 minuto, il tempo di indisponibilità T_down sarà pari ad 1 minuto relativamente alla sola Risorsa VM oggetto del disservizio. Si chiede pertanto di: a) confermare che la penale da corrispondere, nell’esempio citato, sarà pari al 10% del canone mensile della sola VM oggetto del disservizio per ogni 0,001% in diminuzione rispetto al valore soglia (e non il 10% dell’importo complessivo mensile per il servizio di riferimento indicato nel contratto esecutivo); b) chiarire in che modo e su quale documento contrattuale sarà definito il canone mensile della singola Xxxxxxx (nell’esempio citato, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 CostVM)., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.
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Risposta. In relazione Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al primo quesitoconsorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza. Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Costriverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016). Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo documentazione ex D.M. n. 55 del contratto di appalto; in sostanza2013. Va ribadito, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratorituttavia, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settorimandatario, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019DPR 26 ottobre 1972, n. 5243; Sez633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. III, 7/1/2019risoluzioni 23 maggio 2000, n. 142 e 5/5/201767/E, 15 maggio 2002, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018145/E e 14 novembre 2002, n. 272 e 7/6/2016, 355/E)» (così la risoluzione n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003242/E del 27 agosto 2009). Sul puntoIn altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si veda anche quanto precisato dall’ANAC al parestenderà ai rapporti consorzio- consorziate. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, ma si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”inserisca nella filiera dei subappalti.
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Samples: E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici, E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici
Risposta. Si confermano entrambi i punti 852 DOCUMENTO: Allegato 16C –Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, par 6.5.1 Gestione degli incident (M5.1) pag.19. Errata Corrige n2 e Chiarimenti, Domanda n°54, pag.14; Domanda n°292, pag.80 TESTO: “Il Fornitore dovrà avere competenze tecnologiche sull’infrastruttura cloud target e dovrà essere in grado di ripristinare la piena operatività dei servizi.” DOMANDA: si chiede di confermare che il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a tutte le tipologie di incident riscontrabili sulla infrastruttura del CSP e non solo agli incident di sicurezza. RISPOSTA Si conferma 853 DOCUMENTO: Capitolato d’oneri - Par. 17.1 – Criterio C09 Lotto 7 Pag. 75 DOMANDA: In relazione al primo quesitocoerenza con quanto specificato nei chiarimenti n. 227 e 279 dell’Errata Corrige n.2 e Chiarimenti, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, chiede di confermare che il business Case PAC 1 Re-Host prevede la c.d. descrizione di “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari una soluzione progettuale per i servizi di supporto finalizzati alla migrazione in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria cloud di un appalto pubblico servizio di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica workflow management presso un Ministero Centrale”. RISPOSTA Si conferma 854 DOCUMENTO: Capitolato d’oneri - Par. 17.1 – Criterio C09 Lotto 10 Pag. 96 DOMANDA: In coerenza con quanto specificato nei chiarimenti n. 227 e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 280 dell’Errata Corrige n.2 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul puntoXxxxxxxxxxx, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al parchiede di confermare che il business Case PAC 1 Re-Host prevede la descrizione di “una proposta progettuale per la migrazione di un applicativo per la gestione dell’albo fornitori presso una Regione”. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti RISPOSTA Si conferma TESTO: “La disciplina delle clausole sociali”(v) eventuali figure o schemi esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a Calibri 8.” “Domanda – Al punto (v) dell'elenco si legge: "eventuali figure o schemi esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a Calibri 8". Si chiede di confermare che sia possibile DOCUMENTO: Schema di utilizzare figure o schemi esplicativi realizzati con font diverso da Calibri Offerta Tecnica_NEW, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 (sempre salvaguardando la leggibilità e le dimensioni minime del 13/02/2019. In relazione al secondo quesitofont), si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.in
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Risposta. In relazione al primo quesito, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul puntoSi conferma, si veda anche Errata corrige n.4 e documento Capitolato tecnico speciale L7-11 ripubblicato. 932 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: Nelle risposte ai chiarimenti ID 645, ID 646 ed ID 647 riferite ai criteri tabellari C10, C11 e C12 del Capitolato d’Oneri per i Lotti 7 – 11, si chiarisce che il possesso delle certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, essendo requisiti legati all’esecuzione dei servizi, dovrà essere posseduto e dimostrato in sede di stipula. Si chiede conferma che, in aggiunta a quanto precisato dall’ANAC previsto alla lettera k) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, e per i soli Lotti 7 – 11, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. delle precedenti certificazioni qualora nella Relazione Tecnica abbia assunto l’impegno relativamente al loro possesso. RISPOSTA: Si conferma. 933 Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito migliorativo R5 e Allegato 15 par. 2.2.3 “Criteri Tabellari”. DOMANDA: in considerazione del fatto che, come riportato al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti 2.2.3 dell’Allegato 15 “La disciplina delle clausole socialiSchema di offerta tecnica”, approvate dal Consiglio dell’Autorità il concorrente deve semplicemente dichiarare il suo “impegno” alla fornitura dei requisiti migliorativi tabellari e che il possesso di tutte o di parte delle certificazioni richieste con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione il requisito migliorativo R5 relativo al secondo quesitoLotto 1 è evidentemente un requisito legato all’esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara, si evidenzia chiede di confermare che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatorenell’Offerta Tecnica è sufficiente dichiarare l’impegno di possedere all’atto dell’aggiudicazione definitiva la/le certificazione/i richiesta/e ed eventualmente indicarne il loro codice identificativo. RISPOSTA: Si conferma 934 Capitolato d’Xxxxx, fattispecie ontologicamente diversa da quella par. 15 bis, pag. 40 e par. 22, pag. 116 DOMANDA: si chiede di confermare che un Concorrente che abbia dichiarato l’impegno di possedere la/le certificazione/i di cui al menzionato artrequisito migliorativo R5 del Lotto 1 non debba inserire nella “documentazione a comprova” la relativa copia conforme essendo tali certificati necessari alla sola esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara. 105 Pertanto, come previsto alla lettera i) della sezione “Documenti per la stipula” del d.lgsparagrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, tali certificati verranno consegnati alla Stazione Appaltante solo in questa fase della procedura di gara. n. 50/2016, cheRISPOSTA: Si conferma DOMANDA: nella risposta al chiarimento ID 664 viene confermata la possibilità di riportare in Offerta Tecnica, per definizionei requisiti R1 e R2, prevede l’affidamento l’impegno ad erogare i servizi oggetto della gara anche da Region ed Availability Zone all’interno della Comunità Europea che saranno disponibili almeno all’atto della consegna dei documenti necessari per la stipula II Tranche dell’Accordo Quadro. Si chiede di una parte delle prestazioni chiarire quale “documentazione a terzi”.comprova” dei chiarimenti e Errata requisiti migliorativi R1 e R2 deve essere inserita nella c.d. Busta D per le Region e per le
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Risposta. L'esempio riportato è una fattispecie valutabile dalla Commissione. In relazione al primo quesitogenerale verranno valutate tutte le proposte in termini di strumenti e soluzioni, nelle disponibilità delle best practice, conoscenze e competenze del Concorrente, che messe a disposizione dell'Amministrazione ne agevoleranno la fruizione dei servizi di cui alle fasi del Capitolato tecnico Speciale. 893 Capitolato Speciale Lotti 7-11, fase M4, quesito n.640 Capitolato Speciale Lotti 7-11, fase M4, quesito n.640, viene identificato come refuso il deliverable della fase M4 “…documento che raccoglie le configurazioni delle risorse..”, si rappresenta chiede di chiarire quale sia il deliverable atteso per la fase. RISPOSTA: Si faccia riferimento al Capitolato tecnico speciale lotti 7-11 di cui all'Errata Corrige n.2, con particolare riferimento al passaggio "Per ogni ambiente monitorato il Fornitore dovrà produrre un deliverable […]". 894 ALLEGATO 14 - CAPITOLATO TECNICO Parte Generale - Paragrafo - 2.2 A Pag. 16 del documento ALLEGATO 14 - CAPITOLATO TECNICO Parte Generale - Paragrafo - 2.2 Indicatori di digitalizzazione - è indicato che: “Per quanto riguarda gli Indicatori Specifici di digitalizzazione utilizzabili in funzione dell’Accordo Quadro di riferimento e ferme restando le modalità di indicazione da parte delle Amministrazioni beneficiarie, secondo si rimanda al Capitolato Tecnico – parte Speciale relativo al lotto di pertinenza.” Si chiede di chiarire in quale parte del Capitolato Tecnico – parte Speciale Lotti 7-11 sono descritti gli Indicatori Specifici di digitalizzazione per quanto riguarda i suddetti lotti. RISPOSTA: Si faccia riferimento all'Errata Corrige n.4 e documenti aggiornati Capitolato tecnico Generale con riferimento al paragrafo 2.2 e Capitolato tecnico Speciale Lotti 7-11 paragrafo 9.11 Nel documento: ALLEGATO 16B – CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 2-6 SERVIZI DI SUPPORTO - Paragrafo 5.4.1.1 Verifica degli indicatori di performance è indicato che per la Fase 5.4 PMO (S4) dei Lotti 2-6 è prevista una attività di verifica degli indicatori di performance. In particolare a pag. 26 è indicato che: “Una volta identificati, nella fase di strategia di migrazione, i KPI specifici che dovranno essere utilizzati per ciascuna 895 ALLEGATO 16B – CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 2-6 SERVIZI DI SUPPORTO - Paragrafo 5.4.1.1 Amministrazione, il Fornitore dovrà monitorarne l’andamento e renderli disponibile sul Portale della Fornitura di Lotto, recuperando le informazioni necessarie dai Portali di Fornitura degli altri Lotti, possibilmente tramite un consolidato orientamento giurisprudenzialeflusso dati automatizzato”. Poiché nel Capitolato Speciale Lotti 7-11 non si parla di indicatori di performance, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia si chiede di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., confermare che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria trattasi di un appalto pubblico refuso. In caso di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul puntorisposta negativa, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella chiede di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”chiarire cosa esattamente gli aggiudicatari dei Lotti 7-11 debbano rendere disponibili nei propri portali della fornitura.
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Risposta. In relazione al primo quesitoFermo quanto riportato nell’art. 26 (Subappalto) dello Schema di Convenzione e nell’art. 1 (Oggetto) del Disciplinare di Gara, si rappresenta cheil concorrente deve indicare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenzialeall’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare. L’appaltatore deve depositare presso Consip S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 certificazione attestante il possesso da parte del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipantiqualificazione delle imprese, nonché atta la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a ledere lui affidate (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificati o dichiarazioni sostitutive di: casellario giudiziale, ottemperanza ex art. 17 L. n. 68/99, inesistenza cause di esclusione ex D.Lgs 157/95 nonché la libertà d'impresanon sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 come modificata dal D.L. 210/2002, riconosciuta e garantita dall'artconvertito in Legge n. 266/2002; dichiarazione – resa nelle forme di legge – circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo 2359 c.c. con l’impresa aggiudicataria del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003subappalto ecc…). Sul puntoIl subappaltatore dovrà possedere inoltre tra i propri requisiti soggettivi, si veda anche quelli necessari e previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione delle specifiche attività affidate, trasmettendone a Consip S.p.A. le relative certificazioni. L’appaltatore deve attestate la non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni. Si applicano, in quanto precisato dall’ANAC al parcompatibili, le altre disposizioni dell’art. 3 delle Linee Guida 18 della Legge n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”55/90.
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Risposta. Si conferma 925 Capitolato D'oneri New - R27 Nal Capitolato d'Oneri new - R27 viene assegnato un punto tabellare per il "supporto Integrazioni kubernetes" Si chiede alla SA di specificare come debba essere inteso il concetto di "supporto Integrazioni Kubernetes" da parte dell’application platform al fine della attribuzione del punteggio tecnico tabellare. RISPOSTA: Si intende la capacità dell'istanza application platform di operare con un cluster kubernetes. 926 Capitolato D'oneri New - R21 Si chiede alla SA di meglio dettagliare quali sono i criteri con i quali verranno assegnati i 5 punti discrezionali previsti per il requisito R21. RISPOSTA: Come specificato nel Capitolato d'Oneri verranno valutate la capacità di interconnessione e di banda verso Internet eXchange (IX) e peering diretti al fine di offrire migliori prestazioni di rete end-to-end (velocità, affidabilità, ecc) e capacità di mitigare attacchi DDoS. 927 Capitolato d’Oneri_new.pdf – Partecipazione a più Lotti pag. 17 e Allegato 5-DGUE DOMANDA: Si chiede di confermare che, come previsto dal Capitolato d’Oneri, il vincolo di partecipazione che prevede l’impossibilità di partecipare contemporaneamente ai Lotti 2-6 e anche a uno o più tra il Lotto 1 e i 7-11 non si applica, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. In relazione al primo quesitoparticolare, si rappresenta chiede di confermare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.:
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. In relazione al primo quesitoPer quanto esposto anche i rimborsi spese addebitati in parcella dovranno essere sottoposti a ritenuta. Non si applica, si rappresenta invece, la ritenuta d’acconto nel caso di spese anticipate in nome e per conto del cliente e regolarmente documentate (per esempio diritti di segreteria, visure camerali o catastali eccetera). Nota spese Compenso marzo 2008 200,00 Rimborso spese forfetario 20,00 Totale 220,00 Ritenuta d’acconto (20%) 44,00 Compenso netto 156,00 Spese anticipate per v/conto (documenti allegati) 14,00 Totale a pagare 170,00 Ccnl terziario: integrazione dell’ivc Sappiamo che il CCNL 2 luglio 2004 per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi associate a Confcommercio è scaduto il 31 dicembre 2006. L’associazione, con comunicato n. 16 del 13 aprile 2007 e n. 34 del 27 giugno 2007, aveva all’epoca diffuso gli importi da corrispondere a titolo di indennità di vacanza contrattuale con le retribuzioni rispettivamente del mese di aprile 2007 e di luglio 2007. Ora, a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL, è la stessa associazione che, secondo con un consolidato orientamento giurisprudenzialeatto unilaterale (non si tratta di accordo) precede la corresponsione di una integrazione all’IVC a suo tempo stabilita e, con il comunicato n. 20 del 20 marzo 2008, invita le imprese che applicano il contratto del terziario a corrispondere, a partire dalla busta paga del mese di aprile 2008, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia somma integrativa dell’attuale indennità di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenzavacanza contrattuale, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Costsecondo quanto specificato nella tabella che segue., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.
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Samples: Settimanale Giuridico, Fiscale, Previdenziale in Materia Di Lavoro
Risposta. In relazione al primo quesito, si rappresenta Con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 è stato precisato che, secondo in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del unico contratto di appalto; , comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in sostanzaparte soggette al regime dell’inversione contabile di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, tale clausola deve essere interpretata sesto comma, del DPR 633 del 1972 e in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul puntoparte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si veda anche deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”il meccanismo dell’inversione contabile, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. In relazione al secondo quesitouna logica di semplificazione, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatoreil medesimo documento di prassi ha chiarito, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016però, che, per definizionestante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, prevede l’affidamento nell’ipotesi di una parte un contratto unico di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio, ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla sopra citata lettera a-ter). In proposito, occorre tuttavia evidenziare che l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha ricondotto nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001 gli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”, precedentemente rientranti, in linea generale, nella “ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001. Ciò posto, coerentemente con la logica di semplificazione perseguita già con la citata circolare n. 14/E del 2015, si ritiene che, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lett. b) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Si precisa che l’attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie, in virtù della modifica normativa sopra esposta, può trovare applicazione limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento, precedentemente rientranti nella “ristrutturazione edilizia” e ora derubricati a terzi”“manutenzione straordinaria” (cfr. articolo 17, comma 1, del DL n. 133 del 2014). Conseguentemente, in presenza, ad esempio, di un contratto avente ad oggetto il frazionamento di un’unità immobiliare, senza modifica della volumetria complessiva dell’edificio e dell’originaria destinazione d’uso, in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi edilizi, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.
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Samples: Circolare
Risposta. In relazione Si conferma 937 Capitolato D’oneri. Par. 17.1 e Par. 15bis e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 839 DOMANDA: Con riferimento ai requisiti migliorativi riportati nel paragrafo 17.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed in particolare ai criteri migliorativi che il Concorrente non offre e che prevedono esplicitamente l’assegnazione di un punteggio pari a zero (criteri R6, R8, R10, R19), si chiede di confermare che non si debba produrre la relativa documentazione di comprova, come invece si riporta nella risposta al primo quesito 839. Quanto riportato nella risposta al quesito, è in contrasto con quanto riportato nel Capitolato d’Oneri, Par. 15bis, in cui si rappresenta cita: Con riferimento ai criteri migliorativi (ove offerti) del prodotto offerto si evidenzia che: - la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero, - la mancata produzione di documentazione a comprova ovvero, - la presentazione di documentazione diversa da quella indicata ovvero, - la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel prodotto offerto, di una caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. RISPOSTA: Come specificato nella risposta al Chiarimento ID 437, I requisiti oggetto di verifica sono tutti quelli espressi nel paragrafo Verifica tecnica con le modalità ivi indicate. Pertanto la risposta al chiarimento ID 839 va intesa in tal senso. 938 Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 par. 17.1, pag. 43, Requisiti R13 e R14 DOMANDA: essendo stato chiarito che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro assume in proprio la responsabilità della correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti (cfr. risposta al chiarimento ID 731), si chiede, pertanto, di confermare che è il Concorrente ad assumersi direttamente la responsabilità nel garantire i requisiti R13 ed R14 sia nel caso in cui venga offerto il rispetto del solo valore minimo richiesto (R13 SLA - Uptime = 99.95%; R14 Grace Period dati = 1 mese) sia nel caso in cui venga offerto uno dei valori migliorativi previsti. In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenzialeindipendentemente dal valore dichiarato per entrambi i criteri, la il Concorrente non deve inserire alcun documento a comprova nella c.d. “clausola sociale” ammessa dall’artBusta D. RISPOSTA: In coerenza con quanto dichiarato al requisito 731, è il Concorrente ad assumersi la responsabilità di quanto offerto. 50 Con riferimento ai requisiti R13 ed R14 è possibile fornire una dichiarazione di rispetto del d.lgsrequisito migliorativo ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere eventuali approfondimenti ritenuti necessari. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente 939 II Tranche Chiarimenti e Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 – chiarimento ID 822 - servizio DNS, ID 823 - Servizio DDOS e Capitolato D’oneri, par. 15bis DOMANDA: Con riferimento ai principi nazionali e comunitari chiarimenti citati, ed in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale particolare all’ID 822 ed ID 823, si chiede conferma che la dimostrazione a cui fa riferimento la risposta fornita e di concorrenzaseguito riportata: “Si conferma, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenzafermo restando che la circolazione dei dati al di fuori dell’UE deve rispettare le condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del Regolamento UE (decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea o la presenza di ulteriori garanzie adeguate) che devono poter essere dimostrate dal concorrente.” non si riferisce alla presentazione di documentazione di comprova per il soddisfacimento del requisito, scoraggiando la partecipazione alla gara in quanto si tratta di requisiti minimi generali non appartenenti alle categorie di requisiti minimi da comprovare (“REQ_XXX_XX”) o migliorativi (“Rx”), come specificato nel Capitolato d’Oneri, paragrafo 15bis. RISPOSTA: Si conferma. 940 I Tranche Chiarimenti e limitando ultroneamente la platea dei partecipantiErrata Corrige n. 2 – chiarimento ID 391 ed ID 393 e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 610 DOMANDA: l’xxxxxx xxxxxxx x. 0 ha introdotto, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 (Allegato 16A), il requisito minimo per cui “Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km” riportando quanto richiesto con il chiarimento ID 391 al fine del soddisfacimento del requisito migliorativo R1 relativo alla numerosità delle Availability Zone offerte dal Concorrente per ciascuna Region. Nella successiva tranche di chiarimenti, con la risposta al chiarimento ID 610, è stato confermato che, nel caso in cui ciascuna Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta sia costituita da uno o più Data Center, il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2 è comunque soddisfatto se esiste sempre uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa una Availability Zone la cui distanza sia almeno pari a 2,5 Km da uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa un’altra Availability Zone della stessa Region. È evidente che la risposta al chiarimento ID 610 ha ulteriormente modificato il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2. Infatti, il Capitolato Tecnico non prevede, né come requisito minimo né come requisito migliorativo, la necessità di distribuire tutte le Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta in più Data Center, pertanto il chiarimento ID 610 permette il rispetto del requisito minimo relativo alla distanza minima di 2,5 Km anche in situazioni del tutto illogiche che vengono supportate dal seguente esempio. Si ipotizza un CSP le cui Region siano costituite da 3 delle Linee Guida Availability Zone distribuite in soli 2 Data Center (DC-A e DC-B) distanti tra di loro almeno 2,5 Km: • Availability Zone 1: distribuite tra il DC-A ed il DC-B; • Availability Zone 2: distribuita solo nel DC-A; • Availability Zone 3: distribuita solo nel DC-B. XX-X XX0 XX0-X Distanza >= 2,5Km AZ1-B AZ3 DC-B Dalla figura precedente è evidente che la tutte le AZ rispettano il requisito della distanza maggiore di 2,5 Km tra almeno uno dei Data Center che le ospitano visto che: • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ2 per il tramite del DC-B dove si estende per una quota parte (AZ1-B); • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 per il tramite del DC-A dove si estende per una quota parte (AZ1-A); • AZ2 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 visto che entrambe le AZ si estendono in singoli Data Center fra di loro distanti 2,5 Km. La distribuzione di Availability Zone sopra rappresentata permetterebbe comunque al CSP/Concorrente di poter offrire in risposta al requisito migliorativo R1 una numerosità di AZ superiore a 2 ottenendo il punteggio massimo per questo criterio. Considerato che un’Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l’Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo oppure spostarlo (nell’esempio sopra riportato è possibile scegliere la AZ1 e non il DC-A oppure il DC-B), è evidente come allo stato attuale esistono situazioni in cui non è rispettato il requisito minimo della distanza tra le Availability Zone non avendo le Amministrazioni Contraenti la certezza di poter distribuire i propri servizi alla distanza minima richiesta dal Capitolato Tecnico ma dovendosi solo affidare allo SLA di disponibilità offerto (Uptime). Si chiede, per quanto sopra rappresentato, di eliminare il requisito relativo alla distanza minima tra le Availability Zone introdotto con l’errata corrige n. 13 recanti 2 e ritornare alla formulazione originaria del Capitolato Tecnico confermata anche da quanto riportato nella risposta di chiarimento ID 393 per cui “La disciplina delle clausole socialiSi conferma che ogni “Availability zone” di una stessa Region deve avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre “Availability zone” all'interno della stessa Region”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesitocaso di risposta negativa, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella chiede di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, confermare che, per definizioneevitare lo scenario sopra riportato, prevede l’affidamento è possibile offrire Availability Zone distribuite tra uno o più Data Center solo se è rispettato il requisito minimo della distanza di 2,5 Km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una parte AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region. È del tutto evidente, infine, come il caso di esempio sopra proposto sia solo una delle prestazioni “possibili combinazioni, nella figura sottostante si evidenzia come anche in presenza di più Data Center per Availability Zone si ricade nella situazione per cui Data Center di Availability Zone diverse possono trovarsi fisicamente ad una distanza inferiore a terzi”2,5 km.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. In relazione Si conferma 717 risposta al primo quesitoquesito n.105 Con riferimento ai chiarimenti, ed in particolare alla risposta al quesito n.105, in ragione del riscontro fornito dalla Stazione Appaltante, si rappresenta chechiede conferma che il conseguimento delle certificazioni professionali utili a soddisfare i criteri di valutazione tecnica C14 – C15 – C16 possano essere conseguiti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenzialeladdove mancanti al momento della presentazione d’offerta, la c.dfino alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro di riferimento. RISPOSTA Si conferma Alla risposta al chiarimento n. 552 si legge: “clausola sociale” ammessa a)Il concorrente indica: - all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro (presente procedura), di voler ricorrere al subappalto; - nell’ambito del Piano Operativo (o dell’offerta in caso di rilancio competitivo per il Lotto 1), nella seconda fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 50 105 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenzaCodice, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in C-460/2002 e 14/7/2005 tale sede, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione di quanto sopra l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.” b) Procedura di gara: schermata “Scelta dei lotti” DOMANDA - Dal momento che, a seguito della sentenza citata, il concorrente non ha più l'obbligo di indicare in C-386/2003). Sul puntosede di offerta la quota percentuale sull'importo contrattuale che intende subappaltare, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al mentre il Capitolato d’Oneri par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella 9 Sistema richiede per poter procedere di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.compilare i campi Quota % e
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Risposta. Non si conferma. Si veda la risposta al chiarimento ID 633. 635 Cap. Tecnico Lotto 1 cap. 2.1 speciale Nel capitolo in questione si richiede che i servizi offerti siano qualificati secondo la Circolare n. 2 del 9 aprile 2018 al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro come previsto nel Capitolato d’Oneri. E’ richiesto poi successivamente che in generale, vale il principio che il fornitore si obbliga a garantire la continuità della qualificazione dei servizi offerti in gara. Analogamente lo stesso requisito di mantenere la qualificazione, in caso di revoca o scadenza, vale anche in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro. In relazione al primo quesitoconsiderazione del fatto che: a)come indicato anche nella documentazione di gara, essa si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 configuracome una rivendita da parte del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.fornitore, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori quindi nulla può nelsenso del mantenimento della qualifica; b)che i servizi sul cloud pubblico evolvono di produzione continuo e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; quindi unrequisito oggi vincolante potrebbe non avere più validità in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludenteunimmediato futuro c)che l’art. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia 6 della circolare indica che la clausola sociale prevista dalla lex specialis qualificazione ha una durata disoli 24 mesi. Si chiede gentilmente di confermare 1)che il vincolo del mantenimento della qualifica è volta a tutelare da ritenersi vincolanteper il CSP e quindi l’indicazione “Il Concorrente è unico responsabiledella tempistica necessaria al fine di conservare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella qualificazione comesopra descritto” non possa considerarsi valido. 2)Che il vincolo della qualifica dei servizi si debba intendere che è il CSPche dovrà continuare ad essere qualificato AGID. 3)Che la qualifica si possa mantenere/rinnovare con i requisiti richiesti almomento della stipula dell’accordo quadro oppure con la stessatipologia di cui al menzionato artrequisito ma migliorativo (ad es. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”se oggi è richiesta lacertificazione XXX ma domani il CSP acquisisce la certificazione YYYsuperiore o sostitutiva della precedente ciò è ritenuto valido).
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Risposta. In relazione Si conferma la risposta alla domanda 552 760 Capitolato d’oneri – 13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Premesso che a pag. 33-34 del Capitolato d’oneri si legge quanto di seguito riportato: “L’istanza di partecipazione a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003); - del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. – Lotto/i: CIG ”). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.” Si chiede di confermare che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e di partecipazione a più lotti tra quelli di cui ai numeri 7-11, considerato che ogni componente del raggruppamento predispone la propria domanda di partecipazione, in ogni caso la copia informatica del modulo F23 dovrà essere unica con l’indicazione dei lotti di partecipazione e di importo pari a Euro 16,00. RISPOSTA Si conferma 761 Capitolato d’oneri – 26 ORDINATIVI – LOTTI 2-11 Premesso che al primo quesitopunto 26. ORDINATIVI – LOTTI 2-11 del Capitolato d’Oneri si legge: “Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per tutti i lotti da 2 a 11, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare ordinativi in favore dell’unico operatore affidatario dell’Accordo Quadro entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso. Il singolo affidamento avviene a seguito della stipula di appositi Contratti Esecutivi. Quest’ultimi, il cui contenuto viene definito nello schema di Accordo Quadro, dovrà e prevedere almeno: - l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura; - l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura; - la durata del Contratto di fornitura. Il Contratto Esecutivo si rappresenta che, secondo perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro” Si chiede di confermare che le Amministrazioni potranno affidare ordinativi in favore dell'operatore affidatario solo a seguito di stipula di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.dContratto Esecutivo. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 RISPOSTA Si conferma Domanda # 48 "Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del d.lgs. n. 50/2016 “loro utililizzo" E' ammesso un reboot o deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali a caldo? Risposta Le modifiche dovranno essere possibili a caldo. 762 Capitolato Speciale Risposta # 48 Lotto al Tecnico 1 2.3 quesito Considerando che ad oggi la maggioranza dei cloud provider non consente di effettuare un resize di una VM "a caldo" (senza un reboot della VM) si chiede di: 1 ‐ confermare che il requisito minimo richiesto è quello riportato ad oggi nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 al punto 2.3 (new version) che recita "Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utilizzo, e comunitari sarà possibile sia eseguire crescita (scale‐up) che decrescita (scale‐down) delle risorse, adeguando il prezzo della VM a quanto previsto per lo scaglione destinazione nel listino di gara. Le richieste di upgrade e downgrade dovranno essere disponibili tramite la CMP in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'artmaniera “self‐provisioning”. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019. In relazione al secondo quesito, si evidenzia 2‐ confermare che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta "Possibilita di modificare le configurazione della virtual machine a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui caldo" rimane un aspetto migliorativo (e non un requisito minimo) come riportato al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”punto R10 della tabella punteggi Lotto 1 nel Capitolato d'Oneri.
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Risposta. In relazione Si veda la risposta al primo quesitoquesito n. 3. Rif. Disciplinare di Gara. Si chiede di confermare se, in un RTI verticale, sia ritenuta idonea la certificazione EN ISO 9001 anche per il settore EA33, ovvero "EA 33 - Tecnologia dell'Informazione (lnformation tecnology)" per il Fornitore che si rappresenta occuperà della fornitura della componente "INFRASTRUTIURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEL SERVIZIO OPERATORI" Si rinvia alla risposta al quesito n. 82. E’ confermato che, secondo ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, un consolidato partecipante al RTI non in possesso della certificazione ISO 9001:2008 possa avvalersi di tale requisito attraverso un’impresa ausiliaria? In conformità al prevalente orientamento giurisprudenzialefavorevole della giurisprudenza e tenuto conto della logica pro-concorrenziale sottesa, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali l’avvalimento in questione sarà da considerarsi ammissibile laddove dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare non solo il requisito astrattamente considerato, bensì le effettive risorse possedute e comunitari il proprio apparato organizzativo, in materia tutte le parti che hanno giustificato il riconoscimento della certificazione di libertà di iniziativa imprenditoriale qualità (mezzi, personale, prassi e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in tutti gli altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003elementi aziendali qualificanti). Sul puntoE’ confermato che, si ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, uno o più partecipanti al RTI la cui certificazione ISO 9001:2008 settore EA-33 o EA-35 non contenga gli scopi richiesti possa/possano avvalersi di tale requisito attraverso la stessa impresa ausiliaria? Si veda la risposta al quesito n. 145. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, è confermata la possibilità di avvalimento interno al RTI? Si conferma. Si veda anche quanto precisato dall’ANAC la risposta al par. 3 delle Linee Guida quesito n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019145. In relazione caso di avvalimento del requisito di possesso della certificazione ISO 9001:2008, è ammessa la riduzione del 50% della garanzia provvisoria, come espresso al secondo quesitocomma 10 dell’Art. 9 del disciplinare di gara? Si conferma. Si veda anche la risposta al quesito n. 145. Rif. Disciplinare di Gara Schema di offerta, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta pag. 8. Si chiede se il Costo del Personale a tutelare la stabilità occupazionale contatto, non soggetto a ribasso, indicato nello schema di offerta (€1.57 per il Cluster 1;€2.33 per il Cluster 2; €3.29 per il Cluster 3) sia comprensivo dell'incidenza del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”Team Leader o rappresenti solo il costo dell'Operatore telefonico.
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Risposta. In relazione al primo quesito, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul puntoSi conferma, si veda anche Errata corrige n.4 e documento Capitolato tecnico speciale L7-11 ripubblicato. 932 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: Nelle risposte ai chiarimenti ID 645, ID 646 ed ID 647 riferite ai criteri tabellari C10, C11 e C12 del Capitolato d’Oneri per i Lotti 7 – 11, si chiarisce che il possesso delle certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, essendo requisiti legati all’esecuzione dei servizi, dovrà essere posseduto e dimostrato in sede di stipula. Si chiede conferma che, in aggiunta a quanto precisato dall’ANAC previsto alla lettera k) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, e per i soli Lotti 7 – 11, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. delle precedenti certificazioni qualora nella Relazione Tecnica abbia assunto l’impegno relativamente al loro possesso. RISPOSTA: Si conferma. 933 Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito migliorativo R5 e Allegato 15 par. 2.2.3 “Criteri Tabellari”. DOMANDA: in considerazione del fatto che, come riportato al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti 2.2.3 dell’Allegato 15 “La disciplina delle clausole socialiSchema di offerta tecnica”, approvate dal Consiglio dell’Autorità il concorrente deve semplicemente dichiarare il suo “impegno” alla fornitura dei requisiti migliorativi tabellari e che il possesso di tutte o di parte delle certificazioni richieste con delibera il requisito migliorativo R5 relativo al Lotto 1 è evidentemente un requisito legato all’esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che nell’Offerta Tecnica è sufficiente dichiarare l’impegno di possedere all’atto dell’aggiudicazione definitiva la/le certificazione/i richiesta/e ed eventualmente indicarne il loro codice identificativo. RISPOSTA: Si conferma 934 Capitolato d’Xxxxx, par. 15 bis, pag. 40 e par. 22, pag. 116 DOMANDA: si chiede di confermare che un Concorrente che abbia dichiarato l’impegno di possedere la/le certificazione/i di cui al requisito migliorativo R5 del Lotto 1 non debba inserire nella “documentazione a comprova” la relativa copia conforme essendo tali certificati necessari alla sola esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, come previsto alla lettera i) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, tali certificati verranno consegnati alla Stazione Appaltante solo in questa fase della procedura di gara. RISPOSTA: Si conferma 935 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 114 3 e Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 DOMANDA: nella risposta al chiarimento ID 664 viene confermata la possibilità di riportare in Offerta Tecnica, per i requisiti R1 e R2, l’impegno ad erogare i servizi oggetto della gara anche da Region ed Availability Zone all’interno della Comunità Europea che saranno disponibili almeno all’atto della consegna dei documenti necessari per la stipula dell’Accordo Quadro. Si chiede di chiarire quale “documentazione a comprova” dei requisiti migliorativi R1 e R2 deve essere inserita nella c.d. Busta D per le Region e per le Availability Zone che il Concorrente si è impegnato a rendere disponibili all’atto della consegna della documentazione per la stipula. RISPOSTA: La documentazione potrà essere di tipo documentazione tecnica dei servizi o apposita documentazione (ad esempio mappe relative alle roadmap di sviluppo delle Region ed AZ dichiarate) predisposta eventualmente tramite schermate e use case che consentano di verificare i requisiti R1 ed R2. 936 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimenti ID 396 ed ID 664 - Capitolato d’Oneri, par. 22, pag. 116 DOMANDA: In considerazione della continua evoluzione e aggiornamento del 13/02/2019panorama dell’information technology, si chiede di confermare la possibilità di dichiarare in fase di offerta (Tabella A) e quindi considerare accettabili anche servizi disponibili in base a piani di disponibilità futura (in roadmap) purché risultino completamente erogabili, secondo i requisiti minimi del Capitolato Tecnico e gli eventuali requisiti migliorativi offerti, al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro e qualificati da AgID ai sensi delle circolari 2 e 3 del 2018 come richiesto alla lettera h) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula” del Capitolato d’Oneri, e come peraltro confermato nel chiarimento ID 664 a riguardo delle Region. In relazione RISPOSTA: Si conferma 937 Capitolato D’oneri. Par. 17.1 e Par. 15bis e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 839 DOMANDA: Con riferimento ai requisiti migliorativi riportati nel paragrafo 17.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed in particolare ai criteri migliorativi che il Concorrente non offre e che prevedono esplicitamente l’assegnazione di un punteggio pari a zero (criteri R6, R8, R10, R19), si chiede di confermare che non si debba produrre la relativa documentazione di comprova, come invece si riporta nella risposta al secondo quesito 839. Quanto riportato nella risposta al quesito, è in contrasto con quanto riportato nel Capitolato d’Oneri, Par. 15bis, in cui si cita: Con riferimento ai criteri migliorativi (ove offerti) del prodotto offerto si evidenzia che che: - la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero, - la mancata produzione di documentazione a tutelare comprova ovvero, - la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente presentazione di documentazione diversa da quella indicata ovvero, - la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel prodotto offerto, di una caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. RISPOSTA: Come specificato nella risposta al Chiarimento ID 437, I requisiti oggetto di verifica sono tutti quelli espressi nel paragrafo Verifica tecnica con le modalità ivi indicate. Pertanto la risposta al chiarimento ID 839 va intesa in tal senso. 938 Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 par. 17.1, pag. 43, Requisiti R13 e R14 DOMANDA: essendo stato chiarito che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro assume in proprio la responsabilità della correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti (cfr. risposta al chiarimento ID 731), si chiede, pertanto, di confermare che è il Concorrente ad assumersi direttamente la responsabilità nel garantire i requisiti R13 ed R14 sia nel caso in cui venga offerto il rispetto del solo valore minimo richiesto (R13 SLA - Uptime = 99.95%; R14 Grace Period dati = 1 mese) sia nel caso in cui venga offerto uno dei valori migliorativi previsti. In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che, indipendentemente dal valore dichiarato per entrambi i criteri, il Concorrente non deve inserire alcun documento a comprova nella c.d. Busta D. RISPOSTA: In coerenza con quanto dichiarato al menzionato artrequisito 731, è il Concorrente ad assumersi la responsabilità di quanto offerto. 105 Con riferimento ai requisiti R13 ed R14 è possibile fornire una dichiarazione di rispetto del d.lgsrequisito migliorativo ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere eventuali approfondimenti ritenuti necessari. 939 II Tranche Chiarimenti e Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 – chiarimento ID 822 - servizio DNS, ID 823 - Servizio DDOS e Capitolato D’oneri, par. 15bis DOMANDA: Con riferimento ai chiarimenti citati, ed in particolare all’ID 822 ed ID 823, si chiede conferma che la dimostrazione a cui fa riferimento la risposta fornita e di seguito riportata: “Si conferma, fermo restando che la circolazione dei dati al di fuori dell’UE deve rispettare le condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del Regolamento UE (decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea o la presenza di ulteriori garanzie adeguate) che devono poter essere dimostrate dal concorrente.” non si riferisce alla presentazione di documentazione di comprova per il soddisfacimento del requisito, in quanto si tratta di requisiti minimi generali non appartenenti alle categorie di requisiti minimi da comprovare (“REQ_XXX_XX”) o migliorativi (“Rx”), come specificato nel Capitolato d’Oneri, paragrafo 15bis. RISPOSTA: Si conferma. 940 I Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 50/20162 – chiarimento ID 391 ed ID 393 e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 610 DOMANDA: l’xxxxxx xxxxxxx x. 0 ha introdotto, al par. 2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 (Allegato 16A), il requisito minimo per cui “Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km” riportando quanto richiesto con il chiarimento ID 391 al fine del soddisfacimento del requisito migliorativo R1 relativo alla numerosità delle Availability Zone offerte dal Concorrente per ciascuna Region. Nella successiva tranche di chiarimenti, con la risposta al chiarimento ID 610, è stato confermato che, nel caso in cui ciascuna Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta sia costituita da uno o più Data Center, il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2 è comunque soddisfatto se esiste sempre uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa una Availability Zone la cui distanza sia almeno pari a 2,5 Km da uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa un’altra Availability Zone della stessa Region. È evidente che la risposta al chiarimento ID 610 ha ulteriormente modificato il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2. Infatti, il Capitolato Tecnico non prevede, né come requisito minimo né come requisito migliorativo, la necessità di distribuire tutte le Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta in più Data Center, pertanto il chiarimento ID 610 permette il rispetto del requisito minimo relativo alla distanza minima di 2,5 Km anche in situazioni del tutto illogiche che vengono supportate dal seguente esempio. Si ipotizza un CSP le cui Region siano costituite da 3 Availability Zone distribuite in soli 2 Data Center (DC-A e DC-B) distanti tra di loro almeno 2,5 Km: • Availability Zone 1: distribuite tra il DC-A ed il DC-B; • Availability Zone 2: distribuita solo nel DC-A; • Availability Zone 3: distribuita solo nel DC-B. XX-X XX0 XX0-X Distanza >= 2,5Km AZ1-B AZ3 DC-B Dalla figura precedente è evidente che la tutte le AZ rispettano il requisito della distanza maggiore di 2,5 Km tra almeno uno dei Data Center che le ospitano visto che: • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ2 per il tramite del DC-B dove si estende per una quota parte (AZ1-B); • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 per il tramite del DC-A dove si estende per una quota parte (AZ1-A); • AZ2 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 visto che entrambe le AZ si estendono in singoli Data Center fra di loro distanti 2,5 Km. La distribuzione di Availability Zone sopra rappresentata permetterebbe comunque al CSP/Concorrente di poter offrire in risposta al requisito migliorativo R1 una numerosità di AZ superiore a 2 ottenendo il punteggio massimo per questo criterio. Considerato che un’Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l’Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo oppure spostarlo (nell’esempio sopra riportato è possibile scegliere la AZ1 e non il DC-A oppure il DC-B), è evidente come allo stato attuale esistono situazioni in cui non è rispettato il requisito minimo della distanza tra le Availability Zone non avendo le Amministrazioni Contraenti la certezza di poter distribuire i propri servizi alla distanza minima richiesta dal Capitolato Tecnico ma dovendosi solo affidare allo SLA di disponibilità offerto (Uptime). Si chiede, per quanto sopra rappresentato, di eliminare il requisito relativo alla distanza minima tra le Availability Zone introdotto con l’errata corrige n. 2 e ritornare alla formulazione originaria del Capitolato Tecnico confermata anche da quanto riportato nella risposta di chiarimento ID 393 per cui “Si conferma che ogni “Availability zone” di una stessa Region deve avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre “Availability zone” all'interno della stessa Region”. In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che, per definizioneevitare lo scenario sopra riportato, prevede l’affidamento è possibile offrire Availability Zone distribuite tra uno o più Data Center solo se è rispettato il requisito minimo della distanza di 2,5 Km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una parte AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region. È del tutto evidente, infine, come il caso di esempio sopra proposto sia solo una delle prestazioni “possibili combinazioni, nella figura sottostante si evidenzia come anche in presenza di più Data Center per Availability Zone si ricade nella situazione per cui Data Center di Availability Zone diverse possono trovarsi fisicamente ad una distanza inferiore a terzi”2,5 km.
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