Risultati attesi I risultati che si attendono da questo progetto sono, in prima istanza, • una riduzione delle predazioni agli allevamenti • in un tempo medio, la loro cessazione. Non si può escludere a priori che, al pascolo, non vi saranno ancora tentativi di predazione che talvolta potrebbero avere successo. Tuttavia, nelle esperienze maturate in altri contesti ambientali si è avuta, nel breve periodo, la quasi totale scomparsa degli attacchi agli animali domestici, fatte salve, in poche occasioni, l’attacco alle greggi da parte di numerosi cani inselvatichiti di grossa taglia. Di seguito si dettagliano i risultati attesi dalla realizzazione del progetto: ◼ Attivazione di un servizio di assistenza agli allevatori inerente la gestione corretta dei tentativi di predazione del lupo ◼ Formazione degli allevatori sulla problematica di gestione degli attacchi da lupo o Abbattimento delle predazioni a danno delle aziende zootecniche da parte del lupo e del cane randagio/inselvatichito ◼ -Formazione degli allevatori sulle pratiche di tutela degli allevamenti e della buona condotta dei cani da guardiania e delle strutture di protezione. Appare opportuno che all’interno di ogni azienda zootecnica vi sia almeno un operatore formato ed esperto nella tutela dell’allevamento dalle predazioni. Si è notato infatti che in molti contesti la conduzione degli animali viene affidata, dal proprietario, a personale non qualificato, scelto per lo più in base a un basso costo, impreparato ad affrontare situazioni di emergenza/urgenza. Tale personale deve essere formato allo scopo di ottimizzarne l’efficacia migliorando collateralmente la qualità di vita degli animali. dipartimento di medicina veterinaria ◼ Divulgazione di una corretta informazione che permetta una serena gestione del fenomeno. ◼ Xxxxxxxxxxx di una cooperazione e collaborazione fra allevatori e fra allevatori e ricercatori che contribuiscano ad un continuo aggiornamento delle situazioni nei vari contesti. In tal senso, la creazione di un numero verde da parte della Regione potrebbe costituire un elemento estremamente positivo. ◼ redazione di un manuale di buone pratiche (da produrre in caso di prolungamento del progetto) per la tutela degli allevamenti dalle predazioni da parte di carnivori selvatici. Unitamente ad una informazione rivolta alle associazioni degli allevatori e a incontri con gli operatori del settore, la diffusione di un manuale di buone pratiche a cui fare riferimento appare una soluzione adeguata per ottenere, attraverso la sua consultazione, un aggiornamento continuo degli stessi operatori. ◼ divulgazione dei risultati ottenuti presso le associazioni allevatori e attraverso una serie di eventi da programmare successivamente (in caso di prolungamento del progetto). dipartimento di medicina veterinaria Il progetto si svilupperà nell’area della Murgia barese, da tempo (anni 1999 – 2000) interessata dalla presenza del lupo (Canis lupus italicus). Le prime notizie del predatore nella zona vennero divulgate (Gazzetta del Mezzogiorno: lupo trovato morto, forse fulminato da xxxx xxxxxxxxx) fra la fine del 1999 e gli inizi del 2000. Ulteriori segnalazioni giunsero in tempi successivi e anche durante una serie di rilievi finalizzati alla redazione di studi di impatto ambientale portarono ad accertare la presenza del predatore nell’area. La presenza degli esemplari pare abbia una doppia
Premio di risultato Secondo quanto stabilito nella PARTE GENERALE punto B) “Disposizioni generali sul sistema contrattuale” del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi, tra le Parti espressamente indicate nel sopraccitato punto B), ai fini della determinazione di un Premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti, di cui al punto B) della parte “Disposizioni generali sul sistema contrattuale”, esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le Parti di norma entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione — o comunque con riferimento a quanto aziendalmente concordato — la Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle Parti. Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dello specifico trattamento contributivo e previdenziale previsto dalla normativa di legge. Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata triennale. Dalla data del 17 ottobre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del “premio di produzione” di cui all’art. 22 del CCNL 5 febbraio 1991. I Premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 settembre 1994 le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.
Risultati Il Promotore garantisce che a seguito del presente contratto non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.