RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Tale aspettativa non è valida né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio. Il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Il periodo di aspettativa non è valido né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. I periodi di assenza per malattia con retribuzione intera o ridotta sono utili sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio con copertura contributiva al 100%. Gli eventuali 18 mesi senza retribuzione sono utili ai fini della pensione con onere a carico della Regione Toscana; non sono utili ai fini del trattamento di fine servizio. Se l'assenza per malattia è dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'intero periodo di comporto di 36 mesi retribuito al 100% è valido sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. I periodi di permesso di cui sopra non sono validi né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. I periodi di congedo per maternità e di congedo per paternità sono validi sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio. I periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio con retribuzione intera o ridotta sono validi sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio. Nel caso di retribuzione ridotta al 30% la Regione Toscana copre il rimanente 70% ai fini del trattamento di fine servizio, ai fini pensionistici la stessa quota viene coperta dall'INPS figurativamente. I periodi di congedo parentale non retribuiti e i periodi di congedo per malattia dei figli non retribuiti, sono coperti ai soli fini pensionistici dall'INPS figurativamente. Il periodo di congedo per permanenza nello stato straniero per l'adozione non è valido né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio. L’interessato può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Il versamento dei contributi è a carico di chi eroga il trattamento economico.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. L’aspettativa è valida sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio con oneri a carico della Regione Toscana.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi sono a carico del soggetto che ha stipulato il contratto di cooperazione.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Il versamento dei contributi è a carico di chi eroga il trattamento economico. Il personale dirigente a tempo indeterminato ha titolo a fruire dell’aspettativa di cui all’art. 29 della L.R. 1/2009.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. I soggetti, pubblici o privati, presso i quali l’attività è svolta durante il periodo di aspettativa, provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 dell’art.23 bis costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. Il personale dirigente ha titolo a fruire dell’aspettativa di cui all’art. 23 bis del D.Lgs. 165/01.