RISVOLTI CONTRIBUTIVI Clausole campione

RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Tale periodo di aspettativa non è valido né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio. Il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria. Le disposizioni relative all’Aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia e personali si applicano anche al personale dirigente a tempo indeterminato e determinato.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Il periodo di aspettativa non è valido né ai fini della pensione, del trattamento di fine servizio. Il personale dirigente non ha diritto all’aspettativa di cui all’art. 24 della L. 240/2010.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. I periodi di assenza per malattia con retribuzione intera o ridotta sono utili sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio con copertura contributiva al 100%. Gli eventuali 18 mesi senza retribuzione sono utili ai fini della pensione con onere a carico della Regione Toscana; non sono utili ai fini del trattamento di fine servizio. Se l'assenza per malattia è dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'intero periodo di comporto di 36 mesi retribuito al 100% è valido sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. I periodi di permesso di cui sopra non sono validi né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. I periodi di congedo per maternità e di congedo per paternità sono validi sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio. I periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio con retribuzione intera o ridotta sono validi sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio. Nel caso di retribuzione ridotta al 30% la Regione Toscana copre il rimanente 70% ai fini del trattamento di fine servizio, ai fini pensionistici la stessa quota viene coperta dall'INPS figurativamente. I periodi di congedo parentale non retribuiti e i periodi di congedo per malattia dei figli non retribuiti, sono coperti ai soli fini pensionistici dall'INPS figurativamente. Il periodo di congedo per permanenza nello stato straniero per l'adozione non è valido né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio. L’interessato può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Il versamento dei contributi è a carico di chi eroga il trattamento economico.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. L’aspettativa è valida sia ai fini della pensione che del trattamento di fine servizio con oneri a carico della Regione Toscana. Il personale dirigente a tempo indeterminato ha diritto all’aspettativa di cui all’art. 2 della L. 476/1984 e all’art. 6 della L. 398/1989.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi sono a carico del soggetto che ha stipulato il contratto di cooperazione.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Tale aspettativa non è valida né ai fini della pensione né del trattamento di fine servizio. Il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria. Le disposizioni sulle aspettative per attività di cooperazione internazionale si applicano anche al personale dirigente.
RISVOLTI CONTRIBUTIVI. Il versamento dei contributi è a carico di chi eroga il trattamento economico. Il personale dirigente a tempo indeterminato ha titolo a fruire dell’aspettativa di cui all’art. 29 della L.R. 1/2009.