Personale dirigente Clausole campione

Personale dirigente. Il costo del personale dirigente ammonta a 172 mln, in diminuzione del 13,9 per cento rispetto al 2021 (199,7 mln) e rappresenta il 3,4 per cento del costo del lavoro. Nel 2022 si sono realizzate 31 assunzioni e 49 cessazioni. La tabella che segue riepiloga le voci costitutive del suddetto onere confrontate con il 2021.
Personale dirigente. Sono dirigenti coloro che, con ampi poteri decisionali svolti con elevato grado di responsabilità ed autonomia, forniscono un contributo determinante per la realizzazione dei fini del Consorzio e la gestione delle relative attività. La Giunta, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore del Consorzio, delibera l'assunzione dei dirigenti su proposta del Direttore del Consorzio, per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato. Il trattamento normativo dei dirigenti è regolato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Aziende industriali.
Personale dirigente. Limitatamente agli assicurati alle dipendenze del Contraente con qualifica di Dirigente, per i quali esiste l’obbligo di copertura in base a quanto stabilito dal C.C.N.L., da accordo integrativo o da regolamento aziendale in vigore al momento di stipula della presente polizza, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, resta convenuto tra le parti quanto segue: 1) per la definizione di infortunio professionale si fa riferimento alla Legge Infortuni sul Lavoro di cui al X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x° 0000 X.X. e successive modifiche e integrazioni; 2) per il caso di invalidità permanente, si adottano le percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto di cui al comma precedente senza applicazione di alcuna franchigia; 3) quando, in conseguenza di infortunio, l’attitudine dei Dirigenti assicurati venga ridotta in misura tale che non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione dell’attività di Dirigente in genere e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente, l’indennità per Invalidità Permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in Polizza per il caso di Invalidità Permanente, fermo quanto previsto nell’Art. 24 – Invalidità permanente. L’assicurazione si intende inoltre estesa: 4) alle malattie professionali che si manifestassero nel corso della validità della polizza, intendendosi come tali quelle riconosciute per l’industria esercitata dal Contraente dalla Legge Infortuni sul Lavoro di cui al X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x° 0000 X.X. e successive modifiche e integrazioni, e che producano la morte o riducano l’attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10%. Rimane ferma l’esclusione prevista all’Art. 50 – Esclusioni, lett. p). i Dirigenti da assicurare non presentano alcuna Agli effetti di tale estensione, il Contraente dichiara che manifestazione morbosa che possano farli ritenere affetti da qualsiasi delle malattie professionali, mentre si impegna, nel caso di inclusione in garanzia di altre persone, a ragguagliare preventivamente la Società sulle condizioni dei singoli. Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del danno “malattie professionali” viene fissato in 2 anni dal giorno della denuncia della malattia. Si intendono confermati, agli effetti della presente estensione di garanzia, i precedenti punti 2) e 3). 5) agli infortuni subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sport aerei in genere. dall'INAIL all...
Personale dirigente. PERSONALE DIRIGENTE II FASCIA
Personale dirigente. Se al momento del sinistro l'Assicurato risultava alle dipendenze del Contraente con qualifica di Dirigente resta convenuto quanto segue: a) per la definizione di infortunio professionale si fa riferimento alla legge infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 T.U. e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza; b) per il caso di invalidità permanente si adottano le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 - Industria - del decreto di cui al precedente comma, riportate anche alla Condizione Particolare 7.E; c) quando, in conseguenza di infortunio, l'attitudine del dirigente Assicurato risulti pari o inferiore al 50% del totale e non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione dell'attività di dirigente in genere e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente, l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato al 100% della somma assicurata in polizza per detto caso di invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 8.2 - Criteri di indennizzo. Si conviene inoltre che l'assicurazione si intende estesa anche: d) alle malattie professionali che si manifestassero nel corso della validità della polizza, intendendosi come tali quelle riconosciute per l'industria esercitata dal Contraente dalla legge infortuni di cui al precedente punto a), fermo il disposto dell'art. 4.1, e che producano la morte o riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10%. Agli effetti di tale estensione, il Contraente dichiara che i dirigenti assicurati non presentano alcuna manifestazione morbosa che possa farli ritenere affetti da qualsiasi malattia professionale, mentre si impegna, nel caso di inclusione in garanzia di altre persone, a ragguagliare preventivamente l'Impresa sulle condizioni dei singoli. Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del danno "malattie professionali" viene fissato in 2 anni dal giorno della denuncia della malattia. Si intendono confermati, anche agli effetti del l'assicurazione "malattie professionali", i precedenti punti b) e c); e) agli infortuni, a parziale deroga dell'art. 4.1 lettere h) e i), subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sport aerei in genere; f) agli infortuni conseguenti a stato di etilismo acuto, a parziale deroga dell'art. 4.1 lettera n), purché il dirigente Assicurato non si trovi alla guida di mezzi di locomozione. ASSICURAZIONE ...
Personale dirigente. Il costo del personale dirigente ammonta a 192,2 ml e si presenta in aumento del 15,5 per cento rispetto al 2017 (166,4 ml). Il numero medio dei dirigenti si attesta a 573 unità con 32 nuove assunzioni e 91 cessazioni dal servizio verificatesi durante il 2018, delle quali 65 si riferiscono alla tipologia dell’esodo incentivato, più che raddoppiate rispetto alle 26 cessazioni del 2017. La tabella che segue evidenzia il costo del personale dirigente 2018 disaggregato nelle voci costitutive dell’onere, posto a raffronto con quello dello scorso esercizio.
Personale dirigente. Rientrano nel numero complessivo di 800 persone che possono aderire al Fondo di solidarietà n. 15 dirigenti del Gruppo (7 in CAI e 8 in Creval) con le medesime modalità temporali previste per le aree professionali e i quadri direttivi.

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  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

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  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Diritto di ripensamento Il Cliente domestico (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 lettera a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In particolare: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui SEV S.p.A. acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scritta a SEV S.p.A., eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il Modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di SEV, nonché pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Si precisa altresì che, qualora il Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambiofornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

  • Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità: