Trattamento previdenziale. Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia. In applicazione a quanto previsto dall'Art. 4 del D.L. 352/78, convertito nella L. 467/78, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'INPS, contenente l'estratto conto delle retribuzioni corrisposte nell'anno solare precedente. Xxxxx restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Gli istituti dovranno provvedere ad accendere apposita polizza INAIL come previsto dal DPR 1124/65.
Trattamento previdenziale. (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Trattamento previdenziale. 1. Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 7 bis DPR 600/73, dal DM 27 ottobre 1997 e dal DM 22 dicembre 1998, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cosiddetta certificazione unica (CUD).
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione (dichiarazione sostitutiva del CUD) deve essere richiesta dal dipendente e consegnata dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.
Trattamento previdenziale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Trattamento previdenziale. 1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.
Trattamento previdenziale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Trattamento previdenziale. 1) Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia.
Trattamento previdenziale. Risoluzione del contratto Art. 7 -
Trattamento previdenziale il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l'esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili, tenendo sollevato e indenne l'Istituto da ogni eventuale ricorso o pretesa risarcitoria.
Trattamento previdenziale. 12.1. Al fine di garantire ai Dipendenti il trattamento di previdenza complementare previsto dall'articolo 84 86 e Allegato 13 del vigente C.C.N.L., in conformità al D.Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni, è data facoltà ai Dipendenti di aderire al Fondo Pensione Aperto Teseo di Reale Mutua.
12.2. Il trattamento di previdenza complementare di cui sopra è così regolamentato: