Trattamento previdenziale Clausole campione

Trattamento previdenziale. Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia. In applicazione a quanto previsto dall'Art. 4 del D.L. 352/78, convertito nella L. 467/78, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'INPS, contenente l'estratto conto delle retribuzioni corrisposte nell'anno solare precedente. Xxxxx restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Gli istituti dovranno provvedere ad accendere apposita polizza INAIL come previsto dal DPR 1124/65.
Trattamento previdenziale. 1. Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Trattamento previdenziale. (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
Trattamento previdenziale. 1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.
Trattamento previdenziale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
Trattamento previdenziale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
Trattamento previdenziale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
Trattamento previdenziale il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l'esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili, tenendo sollevato e indenne l'Istituto da ogni eventuale ricorso o pretesa risarcitoria.
Trattamento previdenziale. Art. 6 – Risoluzione del contratto Art. 7 -
Trattamento previdenziale. Iscrizione alla gestione separata INPS (aliquota 33%) Nessun onere fino al limite di 5.000,00 euro annui. Iscrizione alla gestione separata INPS (aliquota 33%) per la parte di compenso percepito dal lavoratore nell’anno civile che supera il limite di 5.000,00 euro.