Common use of Rivedibilità dello stato di non autosufficienza Clause in Contracts

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienza. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Compagnia.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Per La Copertura Del Rischio Di Non Autosufficienza a Premio Annuo, Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Per La Copertura Del Rischio Di Non Autosufficienza a Premio Annuo

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità Nel corso del periodo di erogazione della prestazione, la Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato. In tale occasione, sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, ovvero di farlo esaminare da un Medico di propria scelta. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, con effetto dalla data della propria richiesta, la Società potrà cessare l’erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza dovuto a compiere gli atti della vita quotidianacause sopravvenute. Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato se l’Assicurato esce dallo stato di non autosufficienza è tenuto a comunicare darne comunicazione alla Compagnia il recupero Società entro un periodo di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienza30 giorni. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dell’Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto Società dell’intervenuto decesso dell'Assicuratodell’Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla CompagniaSocietà.

Appears in 2 contracts

Samples: Estratto Di Contratto, Estratto Di Contratto

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, riserva la facoltà di far esaminare procedere in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione momento, anche successivamente all’accertamento dello stato di non-non autosufficienza, a un controllo dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di rifiuto da parte dell’Assicuratodell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamentoindennità forfettaria mensile è sospeso. Qualora durante In ogni caso, se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della rendita indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui si verifichi il ritiene che la non autosufficienza sia stata recuperata. L’Assicurato deve sempre comunicare alla Compagnia l’eventuale recupero dello stato della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato (o familiare incaricato) sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso. In ogni caso dovranno esser restituiti alla Compagnia eventuali successive situazioni di non-autosufficienza. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Compagniaindennizzi indebitamente ricevuti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Assicurativo, Contratto Assicurativo

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienzaCompagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario ne- cessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienzaNon Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento paga- mento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto einterrotto, seppur e pur non alimentato da ulteriori versamenti ulteriore versamento di premi da parte del ContraenteContraen- te, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicuratooperare, vita natural durante, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienzaNon Autosufficienza. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Il pagamento dell’importo forfettario sarà corrisposto dalla Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso solo per il primo evento di questi dovranno essere restituite alla CompagniaNon Autosufficienza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso Di Non

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienzaCompagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario ne- cessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienzaNon Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento paga- mento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto einterrotto, seppur e pur non alimentato da ulteriori versamenti ulteriore versamento di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicuratooperare, vita natural durante, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienzaNon Autosufficienza. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Il pagamento dell’importo forfettario sarà corrisposto dalla Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso solo per il primo evento di questi dovranno essere restituite alla CompagniaNon Autosufficienza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso Di Non

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità Nel corso del periodo di erogazione della prestazione, la Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato. In tale occasione, sarà richiesta all’Assicurato – ed in copia ad EMAPI - almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato - dandone informativa ad EMAPI - ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, ovvero di farlo esaminare da un Medico di propria scelta. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, la Società dandone motivata spiegazione all’Assicurato - ed in copia ad EMAPI - potrà cessare l’erogazione della prestazione alla prima scadenza utile successiva alla data della comunicazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza dovuto a compiere gli atti della vita quotidianacause sopravvenute. Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato se l’Assicurato esce dallo stato di non autosufficienza è tenuto a comunicare darne comunicazione alla Compagnia il recupero Società entro un periodo di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienza30 giorni. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dell’Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto Società dell’intervenuto decesso dell'Assicuratodell’Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla CompagniaSocietà.

Appears in 1 contract

Samples: Estratto Di Contratto

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità La Compagnia o il terzo incaricato si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento dello stato di non autosufficienza come previsto all’esito delle procedure indicate nell’art.5.3 a compiere gli atti un controllo dello stato di salute dell’Assicurato e di farlo visitare da un medico; può inoltre richiedere tutti i documenti necessari a comprovare il suo effettivo stato di salute. In caso di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della vita quotidianaindennità forfettaria mensile è sospeso. Se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanentel’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui è stata recuperata l’autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a deve comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto della sua autonomia. Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato sarà tenuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La indirizzare alla Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienzaattesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di non-autosufficienza. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Compagniadecesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Assicurativo

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, riserva la facoltà di far procedere annualmente ad un controllo presso l’Aderente e in particolare di farlo esaminare in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e sua scelta, per la verifica dell’effettivo protrarsi dello stato di non-autosufficienza. Potrà inoltre richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienzasalute. In caso di rifiuto da parte dell’Assicuratodell’Aderente di sottoporsi ad un controllo o di comunicare i documenti richiesti, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamentoall’accertamento delle condizioni di salute dell’Aderente. Qualora durante l’erogazione Il pagamento della rendita assicurata, nonché la sospensione dall’onere di pagamento dei premi, vengono del pari interrotti qualora si verifichi riscontri il recupero venir meno dello stato di autosufficienza, il non-autosufficienza riconosciuto ai fini del diritto alla prestazione: in questo caso l’Aderente è tenuto al pagamento del premio di polizza a partire da quello immediatamente successivo al ricevimento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi relativa comunicazione da parte del Contraentedella Compagnia, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni anche se frazionato in rate sub-annuali. Il premio dovuto è quello che sarebbe stato pagato qualora non fosse intervenuto alcuno stato di non-autosufficienza. InoltreNel caso si verifichi nuovamente uno stato di non- autosufficienza, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicuratoriprenderà il pagamento della rendita assicurata, secondo le regole indicate agli Artt. Le eventuali prestazioni 6 e 11. Nel caso in cui durante l’erogazione della rendita riconosciute all'Assicurato lo stato di non-autosufficienza permanga, ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Compagniamigliori o peggiori rispetto allo stato precedentemente accertato, la prestazione verrà adeguata come definito all’Art. 11.

Appears in 1 contract

Samples: www.cattolicaprevidenza.it