Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrotto.
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Samples: Assicurazione a Premio Annuo Di Rendita Vitalizia, Assicurazione, Assicurazione
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/rraccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia fiducia, e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagniaaccertamento. Qualora durante l’erogazione della Rendita rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiarioautosufficienza, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottoviene interrotto e le rendite precedentemente erogate, ma non dovute, dovranno essere restituite alla Compagnia.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea, Contratto Di Assicurazione Di Capitale Differito Rivalutabile
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare riconosciuto in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non AutosufficienzaAutosufficienza è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, L’Assicurato e il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della CompagniaContraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento. Qualora durante l’erogazione non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la cessazione della corresponsione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/BeneficiarioLTC, il pagamento a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della rendita assicurata verrà interrottocomunicazione stessa.
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Samples: Convention for the Insurance of Complementary Pension Benefits in the Form of Annuity, Pension Fund Agreement
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero Successivamente al riconoscimento dello stato di autosufficienza. La Non Autosufficienza dell’Assicurato e nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienzafiducia. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato a sottoporsi a suddetti controlli, il pagamento della rendita può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. L’Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Società, entro 60 giorni, l’eventuale recupero dello stato di Autosufficienza. In caso di recupero dell’Autosufficienza e in caso di decesso dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita rendita viene interrotto e il contratto si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottointende definitivamente risolto.
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Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato Stato di autosufficienzaAutosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente Non Autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato Stato di autosufficienza Autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrotto.
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Samples: Assicurazione Sanitaria
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente Non Autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato Stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrotto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Di Rendita Vitalizia
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto La Società si riserva a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, sue spese il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà diritto di far esaminare in ogni momento sottoporre, non più di una volta l’anno, l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico alle visite ed agli esami necessari ad accertare il perdurare di fiducia tale stato ed a richiedere i documenti necessari ad accertare l’esistenza in vita dell’Assicurato stesso. Qualora l’accertamento evidenzi il recupero dell’autosufficienza la Società comunica al Beneficiario e di richiedere alla Contraente la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienzasospensione della liquidazione della rendita. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento controversia sull’esito della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero verifica dello stato di autosufficienza non autosufficienza, l’Assicurato, o altra persona da parte dell’Assicurato/Beneficiariolui designata, ha la facoltà di promuovere la decisione di un Collegio Arbitrale (art. 12). Nel caso in cui l’Assicurato si rifiutasse di sottoporsi ai citati controlli o di esibire la documentazione richiesta, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottosospeso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Monoannuale Di Gruppo a Copertura Della Perdita Dell’autosufficienza
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla CompagniaNel corso del periodo di erogazione della rendita, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenzala Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato, a mezzo non più di lettera raccomandata a/runa volta ogni tre anni. In tale occasione, il recupero sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Compagnia Società si riserva, a proprio totale caricoriserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante Società cesserà l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato prestazione con effetto dalla prima scadenza di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottorata immediatamente precedente alla data di accertamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto La Compagnia si riserva di sottoporre, non più di una volta l’anno, l’Aderente non autosufficiente alle visite e agli esami necessari ad accertare il perdurare di tale stato e a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenzarichiedere i documenti necessari ad accertare l’esistenza in vita dell’Aderente stesso. Qualora, a mezzo di lettera raccomandata a/rseguito degli accertamenti medico legali, venga accertato il recupero dell’autosufficienza, la Compagnia comunicherà all’Aderente la sospensione del pagamento della rendita. La liquidazione della rendita verrà ripresa qualora l’Aderente diventi nuovamente non autosufficiente. Nel caso di ripresa dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, non verrà comunque erogata la facoltà prestazione sotto forma di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottocapitale.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/rraccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia fiducia, e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienzanon autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagniaaccertamento. Qualora durante l’erogazione della Rendita rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiarioautosufficienza, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottoviene interrotto ed il contratto si intende definitivamente risolto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso Di Non Autosufficienza
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto Non Autosufficiente è tenuto obbligato a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il recupero dello stato di autosufficienzasuddetto accertamento. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato Qualora non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello sussista più lo stato di Non Autosufficienza. In Autosufficienza o, comunque, nel caso di rifiuto da parte dell’Assicuratoche l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, il pagamento la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la sospensione della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione corresponsione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/BeneficiarioLTC, il pagamento a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della rendita assicurata verrà interrottocomunicazione stessa.
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Samples: Assicurazione Delle Prestazioni Pensionistiche Complementari
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto non autosufficiente è tenuto obbligato a comunicare alla Compagniasottoporsi - su richiesta della SOCIETÀ e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il FONDO PENSIONE sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla SOCIETÀ per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più lo stato di non autosufficienza o, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenzacomunque, nel caso che l’Assicurato o il FONDO PENSIONE non adempiano ai precedenti obblighi, la SOCIETÀ comunica al FONDO PENSIONE ed al Beneficiario la sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrottocomunicazione stessa.
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Samples: Regolamento Di Gestione