R.T.I. E CONSORZI Clausole campione

R.T.I. E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese si applicano le norme, per quanto compatibili, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I.. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
R.T.I. E CONSORZI. Alla presente procedura, possono partecipare le Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del DLgs 50/2016 smi, i Consorzi di Imprese, le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Fermo quanto precisato circa il possesso dei requisiti in misura maggioritaria riferito alla mandataria, nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario: - i requisiti di carattere generale, il requisito di carattere economico finanziario e il requisito di idoneità professionale, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; - il requisito relativo al fatturato globale deve essere raggiunto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità: -in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, questo requisito deve essere posseduto almeno per il 40% del valore complessivo del fatturato dall’Impresa mandataria (o indicata come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito) o in caso di Consorzio, da una delle Imprese consorziate (o partecipanti al futuro Consorzio se non ancora costituito). Mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle Imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%; -in caso di raggruppamento verticale o misto, ogni Impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore complessivo del fatturato, nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto complessivo.
R.T.I. E CONSORZI. 33.1 Possono partecipare alla gara anche imprese riunite in RTI o consorzio ordinario, anche non
R.T.I. E CONSORZI. Sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi e Consorzi, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m. Si precisa, a pena di esclusione, che: • Ai fini della capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale i requisiti, in caso di R.T.I., ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, la capogruppo per le R.T.I. ovvero la società che esegue la parte prevalente nel consorzio, dovrà detenere almeno il 60% del totale del requisito richiesto e le mandanti per i R.T.I. e le altre società per i consorzi ciascuna almeno il 10%, complessivamente il 100%. Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario da costituirsi ciascuna società facente parte il raggruppamento, ovvero il consorzio da costituirsi, dovrà produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 11A (Documentazione amministrativa) punti 2 e 3 e sottoscrivere le dichiarazioni ed i documenti di cui all’art. 11A (documentazione amministrativa) punti 1, 4, 8 e 9.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.