Ruoli e competenze Clausole campione

Ruoli e competenze. L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare: ▪ il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa. ▪ il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno il diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere. Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali. L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. Xxxxxxxx potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.
Ruoli e competenze. Si riporta l’assegnazione di ruoli e responsabilità del cliente (RACI semplificata):  Tutte le attività riguardanti la predisposizione dell’ambiente Office 365, la configurazione degli strumenti di migrazione, la sincronizzazione delle caselle di posta sono a carico di IWGroup.  IWGroup erogherà la formazione IT per i referenti IT cliente che dovranno prendere in carico e gestire il servizio.  Il personale IT cliente supporterà gli utenti, coadiuvato da remoto da una persona IWGroup che li aiuterà nelle fasi successive al cut-over o switch.  IWGroup non si occuperà delle configurazioni Client, sia per quanto riguarda i PC che per quanto riguarda i dispositivi mobile.  XXXxxxx erogherà il supporto alle attività di configurazione in caso di incident o qualora si dovesse riscontrare un comportamento anomalo rispetto agli standard di configurazione esaminati in fase di formazione dell’IT. Project Manager Progettazione e pianificazione IWGroup Pianifica il progetto e coordina le attività con il cliente Implementation Manager Stabilisce e predispone le configurazioni software IWGroup Ingegnerizza la soluzione e prepara le configurazioni software Program Manager Controlla l'andamento del progetto, stabilisce insieme al IM i test da effettuare per validare ogni singola fase del progetto IWGroup Si coordina col personale del Cliente e si assicura, insieme al TM, che tutte le configurazioni siano funzionali ed efficienti Test Manager Si occupa di verificare che le configurazioni siano coerenti con quanto concordato inizialmente Cliente Esegue materialmente i test a fine attività
Ruoli e competenze. 6 3.1 Committente 6

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  • Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

  • Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Legge regolatrice e Foro competente 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole. (Redatto in duplice copia, in italiano) Il Partecipante Per l’Istituto nome/cognome/ _________________________________ nome/cognome/funzione _____________________________________ Firma _________________________________ Luogo e data _________________________________ Firma _____________________________________ Luogo e data _____________________________________

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.