Common use of Salario Clause in Contracts

Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101, 102, 104 e 106 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 128. 2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'art. 17, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. 3. Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in appendice al C.C.N.L.), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. 4. Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. 5. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.

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Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101105, 102106, 104 104, 108 e 106 110 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 128133. 2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'art. 1718, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. 3. Per i locali di cui agli artt. 49 52 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in appendice al C.C.N.L.), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. 4. Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. 5. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.

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Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101artt.106, 102107, 104 109, 110 e 106 111 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 128134. 2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'artdell’art. 1718, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. 3. Per i locali di cui agli artt. 49 52 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in appendice al C.C.N.L.)1142, l'unità l’unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'artall’art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. 4. Le dipendenze previste dall'artdall’art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. 5. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio l’alloggio di quest'ultimoquest’ultimo.

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Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101artt.105, 102106, 104 108 e 106 110 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo successi- vo art. 128133. 2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ri- ferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'artdell’art. 1718, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. 3. Per i locali di cui agli artt. 49 52 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi ve- di il relativo stralcio della legge catastale in appendice al C.C.N.L.), l'unità l’unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'artall’art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. 4. Le dipendenze previste dall'artdall’art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. 5. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio l’alloggio di quest'ultimoquest’ultimo.

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Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101105, 102106, 104 108 e 106 110 è indicato nelle tabelle da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 128133. 2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'art. 1718, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. 3. Per i locali di cui agli artt. 49 52 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in appendice al C.C.N.L.c.c.n.l.), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. mq 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. 4. Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. 5. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.

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Salario. 1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101, 102, 104 e 106 è indicato nelle tabelle da A ad A-A- quater, B, C e D di cui al successivo art. 128. 2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri con profili professionali A3) ed A4), dell'art. 17, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. 3. Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in appendice al C.C.N.L.), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. 4. Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. 5. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.

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