Versamento del salario Clausole campione

Versamento del salario. 1 Se, tra datore di lavoro e lavoratore, non sussiste alcun altro accordo scritto, il datore di lavoro è tenuto a versare il salario in modo che il lavoratore ne possa disporre l’ultimo giorno lavorativo del mese. 2 Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario concordato per contratto, i supplementi, le indennità e le deduzioni. 3 In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.
Versamento del salario. Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d’impiego.
Versamento del salario. VI. SALARIO IN CASO DI IMPEDIMENTO AL LAVORO Art. 23:
Versamento del salario. 1 Nel caso in cui venga disposto un orario di lavoro settimanale flessibile ai sensi dell’articolo 8, capoverso 3, il lavoratore ha diritto al regolare versamento di un salario costante sulla base della media delle ore di lavoro dovute secondo l’articolo 7 capoverso 2. 2 Il lavoratore ha diritto a un conteggio salariale scritto. 3 Il datore di lavoro può compensare un credito con il salario, solo nella mi- sura in cui lo stesso sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione. 4 Gli accordi riguardanti l’impiego del salario nell’interesse del datore di lavoro sono nulli.
Versamento del salario. 1 Il salario è versato mensilmente per la fine di ogni mese civile. L’importo del salario si orienta di principio al lavoro svolto, al grado di formazione e all’esperienza professionale. Esso viene concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore / la lavoratrice sotto forma di salario annuo, mensile od orario. 2 L’appendice I al presente CCL riporta i salari minimi, che cor- rispondono a un grado d’occupazione del 100 percento giusta l’articolo 6.1 del presente CCL. In caso di durata del lavoro ridotta, le aliquote minime devono essere calcolate in base al rispettivo grado d’occupazione.
Versamento del salario. La stipulazione di un’assicurazione dei costi per medici, in caso di malattia: medicinali e ospedali spetta alla lavoratrice / al lavoratore.
Versamento del salario. Il versamento del salario avviene mensilmente, in franchi svizzeri, non in contanti e con un conteggio dettagliato. Non sono accettate come pagamento le ricevute dei versamenti in denaro contante. Nel conteggio salariale deve essere indicata la categoria di inquadramento (art. 7.1.2). Il lavoratore è te- nuto ad aprire un conto salari presso una banca o ufficio postale con sede in Svizzera e a comunicarne gli estremi il primo giorno di lavoro.
Versamento del salario. 1 Nel caso in cui venga disposto un orario di lavoro settimanale flessibile ai sensi dell’articolo 8, capoverso 3, il lavoratore ha diritto al regolare versamento di un salario costante sulla base della media delle ore di lavoro dovute secondo l’articolo 7 capo- verso 2. 2 Un conteggio con salario a ore, inclusa la quota per le vacance, è consentito solo in caso di assunzione per meno di 2 mesi all’anno e, al contempo, con orari di lavoro molto irregolari. Se, eccezionalmente, il conteggio salariale viene effettuato con sala- rio a ore, i supplementi dovuti per i giorni festivi (3,58%) e per la 13a mensilità (8,33%) devono essere indicati separatamente e in modo dettagliato nel conteggio sa- lariale. Ai lavoratori con salario a ore, il supplemento per i giorni di vacanze (9,70% per 23 giorni di vacanze, 12,07% per 28 giorni di vacanze) deve essere accreditato contabilmente e versato durante le vacanze.
Versamento del salario. Il salario è versato alla fine del mese (al più tardi il quinto giorno feriale del mese seguente) con le indennità di vacanza, le spese e le ore supplementari. Per periodi d’impiego inferiori, è versato alla fine della missione, alla scadenza del termine di disdetta o del rapporto di lavoro (possono essere convenuti degli anticipi settimanali). Generalmente è versato sul conto bancario o postale del lavoratore. In mancanza di un conto, il salario è versato tramite assegno o in contanti; eventuali spese d’incasso sono a carico del lavoratore. In ogni caso il lavoratore riceverà un resoconto dettagliato.
Versamento del salario. Articolo Commento 1. Il datore di lavoro deve assicurare i collaboratori contro la perdita di guadagno per incapacità lavorativa senza colpa dovuta a malattia. L’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia dev’essere conclusa sia per i/le collaboratori/trici con salario mensile sia per i/le collaboratori/trici con salario orario. 2. Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80%, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni. 3. Almeno la metà dei contributi assicurativi effettivi per l’indennità giornaliera di malattia è a carico del datore di lavoro. È ammesso un periodo di attesa massimo di 60 giorni per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. Durante questo periodo il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare il salario. Le prestazioni versate, dedotti i contributi alle assicurazioni sociali, devono corrispondere a quelle fornite dall’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. 4. Per l’indennità di maternità si applicano le disposizioni di legge sull’indennità per perdita di guadagno. 5. Ogni assenza per incapacità lavorativa deve essere immediatamente comunicata al datore di lavoro. 6. Le disposizioni qui previste per l’indennità nei casi di incapacità lavorativa sostituiscono l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro secondo l’art. 324a CO, a condizione che l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia non abbia previsto riserve o esclusioni.