We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Trattative salariali Clausole campione

Trattative salariali. Ogni parte contraente del CCL può richiedere delle trattative su degli adeguamenti salariali entro il 15 ottobre di ogni anno con entrata in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri per i negoziati salariali (adeguamento dei salari) sono il progresso della produttività, gli utili delle aziende, la situazione sul mercato come anche l’evoluzione del costo della vita (inflazione). Ogni anno le parti contraenti negoziano un adeguamento salariale. Per il rincaro fa riferimento l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di dicembre. L’adeguamento del salario avviene sul salario di base individuale.
Trattative salariali. Ognuna delle parti contraenti può richiedere entro il 31 ottobre che siano effet- tuate trattative concernenti gli adeguamenti salariali dal 1° aprile dell’anno seguente. I criteri decisivi per le trattative salariali sono ad esempio il successo dell’azienda, l’evoluzione del mercato, l’evoluzione del costo della vita (rincaro). I salari delle persone in formazione non sono oggetto delle trattative salariali. Eventuali adeguamenti salariali saranno stabiliti da cablex. Se le parti contraenti non giungono ad un accordo, ciascuna delle parti può rivol- gersi entro il 31 gennaio al tribunale arbitrale.
Trattative salariali. 1 Dopo la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo, che avviene di regola in settembre, le parti contraenti conducono delle trattative salariali sull'eventuale compensazione del rincaro. 2 In questo ambito, oltre alla situazione economica generale e particolare, funge da base l’indice dei prezzi al consumo in data 30 settembre.
Trattative salariali. 1 Posta CH SA mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché – in for- ma di statistiche rese anonime – sui salari e sulle indennità. 2 Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’an- no seguente. 3 I criteri per le trattative salariali sono costituiti in particolare da – la situazione economica di Posta CH SA – la situazione del mercato del lavoro – confronti con imprese concorrenti – l’evoluzione del costo della vita 4 Per il calcolo del costo della vita per l’anno seguente è determinante la rispettiva previsione per il rincaro annuo medio al 15 ottobre dell’anno in corso rilevato dall’Ufficio federale di statistica. 5 Le parti del CCL possono stabilire i salari e le indennità anche per un periodo superiore a un anno. 6 I salari e le indennità delle persone in formazione non sono oggetto delle tratta- tive salariali. Eventuali aggiornamenti del salario vengono stabiliti dal datore di lavoro. 7 Qualora le parti del CCL non trovino un accordo nell’ambito delle trattative sala- riali, ciascuna parte entro e non oltre il 28 febbraio può convocare la CPC, laddove nemmeno in seno alla commissione specializzata Gruppo (CoSpe) possa essere raggiunto un accordo. La CPC consegna una raccomandazione alle parti del CCL. Su richiesta di tutte le parti del CCL la CPC decide in modo definitivo. 8 Le misure salariali vengono rispettivamente attuate in aprile. 9 Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.
Trattative salariali. 1 Le parti contraenti conducono ogni anno trattative sulle condizioni salariali e, secondo le necessità, sugli assegni e i premi. 2 Le parti contraenti conducono allo stesso tempo negoziati su un'equa compensazione del rincaro con riferimento all’indice del mese di ottobre 3 Le parti contraenti tengono altresì conto della situazione economica e finanziaria di TILO SA, nonché degli obiettivi vincolanti dei committenti e dell'evoluzione del costo della vita 4 Se le parti contraenti non riescono ad accordarsi entro il 1° dicembre dell'anno in corso, ciascuna di esse può adire entro cinque giorni il tribunale arbitrale.
Trattative salariali. Art. 38 Indennità di fine anno Salari, indennità
Trattative salariali. 37.1 Le parti contraenti il CCL stabiliscono di negoziare ogni anno, al 1) Art. 324 CO 2) Art. 323 CO, Art. 323b CO 46 più tardi nel mese di novembre, gli eventuali adeguamenti salariali la cui entrata in vigore è fissata per l’inizio dell’anno successivo. 37.2 Le trattative verteranno sui punti seguenti: a) situazione economica b) situazione del mercato c) situazione del mercato del lavoro d) cambiamenti intervenuti nell’ambito sociale e criteri analoghi e) evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo dall’ultima tratta- tiva salariale. Gli adeguamenti salariali che risultano dalle trattative in base al- l’art. 37 CCL vengono fissati in un accordo supplementare (ap- pendice 9). Esso fa parte integrante del presente CCL.
Trattative salariali. 1 La direzione del datore di lavoro mette a disposizione dei sindacati contraenti, ogni volta al più tardi entro il 30 novembre, informazioni riguardanti l’andamento degli affari, nonché, sotto forma di statistiche anonime, i dati relativi ai salari e alle indennità. 2 Le parti del CCL possono, sempre entro il 15 dicembre di ogni anno, richiedere per iscritto di intavolare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’anno seguente. 3 Sono considerati criteri per le trattative salariali in particolare la situazione economica di Swiss Post Solutions SA, l'evoluzione del mercato e l’andamento del costo della vita (rincaro). Occorre tener conto del modello di business di Swiss Post Solutions SA. 4 Le parti del CCL possono stabilire i salari e le indennità anche per un periodo superiore a un anno. 5 Qualora le parti del CCL non trovino un accordo nell’ambito delle trattative sala- riali, ciascuna parte entro e non oltre il 28 febbraio può convocare la CPC, laddove nemmeno in seno alla commissione specializzata Gruppo (CoSpe) possa essere raggiunto un accordo. La CPC consegna una raccomandazione alle parti del CCL. Su richiesta di tutte le parti del CCL la CPC decide in modo definitivo.
Trattative salariali. Ogni parte contraente del Contratto aziendale può richiedere ogni anno delle trattative concernenti mi- sure salariali collettive (incl. indennità) e sottoporre le loro proposte alle altre parti contraenti del Con- tratto aziendale. I criteri per le trattative salariali sono per esempio lo sviluppo aziendale, l’evoluzione del mercato, eventuali disuguaglianze salariali tra generi e l’evoluzione del costo della vita. Se le parti contraenti del Contratto aziendale non trovano un accordo, ogni parte può rivolgersi al tribu- nale arbitrale entro il 31 gennaio.

Related to Trattative salariali

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37