13ª mensilità Clausole campione

13ª mensilità. 1. L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all’intera retribuzione mensile percepita. 2. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. 3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero. 4. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
13ª mensilità. 1 Nel mese di dicembre il datore di lavoro dovrà pagare al lavoratore un intero salario mensile supplementare. Per salario mensile s’intende il salario mensile concordato, risp. il salario orario concordato moltiplicato per le ore di lavoro mensili dovute ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2. 2 Se un rapporto di lavoro inizia o si conclude regolarmente nel corso dell’anno civile, il lavoratore ha diritto alla tredicesima pro rata temporis. 3 Se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova, per il primo mese di assunzione non sussiste diritto alla tredicesima mensilità. 4 Se nel corso dell’anno civile il lavoratore è assente dal lavoro per un periodo complessivo superiore a un mese – il servizio militare obbligatorio fino a 4 settimane non è considerato –, la 13a mensilità viene ridotta di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. Se il lavoratore, di comune accordo con il datore di lavoro, prende periodi di congedo non pagato, la 13a mensilità viene ridotta in proporzione. 5 La 13. ma mensilità può essere ridotta, se a seguito di infortunio, malat- tia o per l’indennità per il servizio militare essa è già stata conteggiata e versata nell’ambito delle prestazioni di indennità giornaliere nella percen- tuale dovuta e sempre che per lo stesso periodo di tempo non sia già stata effettuata una riduzione ai sensi del capoverso 4.
13ª mensilità. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo inde- terminato un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. o in ogni caso nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relati- vi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzio- ne per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 26, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione. Per i lavoratori a tempo determinato si fa riferimento all’art. 72 del pre- sente contratto.
13ª mensilità. Il 5 dicembre di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 117 (esclusi gli assegni familiari). In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 111, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
13ª mensilità. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi del- l’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nell’azienda. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o per- centuali il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere fatto sulla base della media delle provvigioni o delle per- centuali maturate nell’anno corrente o in ogni caso nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal pre- sente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 26, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente al- l’aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribu- zione. Per i lavoratori a tempo determinato si fa riferimento all’art. 72 del presente contratto.
13ª mensilità. 1 Se viene concordato un salario annuo, il datore di lavoro è tenuto a segnalare al lavoratore / alla lavoratrice che esso è comprensivo della tredicesima mensilità. 2 Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato tredici volte. 3 I lavoratori / Le lavoratrici con salario orario ricevono la 13a mensilità a cadenza mensile o annuale.
13ª mensilità. In occasione delle feste di Natale l'azienda corrisponderà al lavoratore una 13ª mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero. Non si farà luogo a trattenute sulla 13ª mensilità per le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonché per l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
13ª mensilità. Il diritto minimo alla 13a mensilità è conforme alle disposi- zioni di volta in volta vigenti del CCNL.
13ª mensilità. Le collaboratrici/tori hanno diritto a una 13ª mensilità. Questa viene versata alla fine dell’anno civile o al termine del rapporto di lavoro in modo proporzionale. Corrisponde a 1⁄12 dei salari di base versati nell’arco di un anno civile.
13ª mensilità. 1 Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i