13ª mensilità Clausole campione

13ª mensilità. 1. L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all’intera retribuzione mensile percepita.
13ª mensilità. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo inde- terminato un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. o in ogni caso nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relati- vi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzio- ne per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 26, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione. Per i lavoratori a tempo determinato si fa riferimento all’art. 72 del pre- sente contratto.
13ª mensilità. 1 Nel mese di dicembre il datore di lavoro dovrà pagare al lavoratore un intero salario mensile supplementare. Per salario mensile s’intende il salario mensile concordato, risp. il salario orario concordato moltiplicato per le ore di lavoro mensili dovute ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2.
13ª mensilità. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi del- l’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nell’azienda. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o per- centuali il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere fatto sulla base della media delle provvigioni o delle per- centuali maturate nell’anno corrente o in ogni caso nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal pre- sente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 26, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente al- l’aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribu- zione. Per i lavoratori a tempo determinato si fa riferimento all’art. 72 del presente contratto.
13ª mensilità. Il 5 dicembre di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 117 (esclusi gli assegni familiari). In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 111, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
13ª mensilità. 1 Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi. Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale. 1bis Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.
13ª mensilità. 1 Se viene concordato un salario annuo, il datore di lavoro è tenuto a segnalare al lavoratore / alla lavoratrice che esso è comprensivo della tredicesima mensilità.
13ª mensilità. Il diritto minimo alla 13a mensilità è conforme alle disposi- zioni di volta in volta vigenti del CCNL.
13ª mensilità. In occasione delle feste di Natale l'azienda corrisponderà al lavoratore una 13ª mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero. Non si farà luogo a trattenute sulla 13ª mensilità per le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonché per l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio. A fine giugno verrà corrisposto un premio speciale nella misura di 100 ore di retribuzione costituita da: - minimo tabellare in vigore dedotti gli importi di cui alla tabella riportata in Allegato 2; - indennità di posizione organizzativa in atto al momento della corresponsione del premio stesso; - scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio; - eventuale Elemento retributivo individuale di cui al successivo art. 35. - minimo tabellare in vigore alle singole scadenze - dedotti gli importi di cui alla tabella riportata in Allegato 2 - aumentato dell'importo degli scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio stesso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero. Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia e infortunio entro i rispettivi limiti della conservazione del posto. Analoghe corresponsioni o gratificazioni già in atto presso le aziende saranno assorbite fino a concorrenza. In relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 33 e dal 4° comma dell'art. 34 le parti chiariscono che per il periodo di infortunio sul lavoro o malattia professionale nel quale il lavoratore percepisce esclusivamente il trattamento economico erogato dagli istituti assicuratori, l'azienda dedurrà dall'importo della 13ª mensilità e del premio speciale le quote già corrisposte a tale titolo al lavoratore dai predetti istituti.
13ª mensilità. Entro il 20 dicembre di ogni anno l'Azienda corrisponderà al personale, unitamente alla retribuzione, la tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), che sarà calcolata come segue: - impiegati amministrativi: una mensilità della normale retribuzione; - ausiliari: una mensilità della normale retribuzione; - impiegati gioco: una mensilità della normale retribuzione. Per il solo personale di gioco, dall'01.01.1987 alla somma così risultante sarà aggiunto, per ciascuna categoria professionale, l'importo convenzionale riportato qui di seguito: