Common use of Salute e sicurezza Clause in Contracts

Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- voro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- vorolavoro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle evitare o ridurre i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro e lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 81/2008 626 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.

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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro

Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- voro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. 81/2008 e individuano alla L. 81/2017. È compito del datore di lavoro considerare gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza. Il lavoratore agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore deve svolgere la prestazione in modalità agile scegliendo luoghi idonei, ossia rispondenti a criteri di ragionevolezza, e che consentano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza dal punto di vista dell’integrità fisica propria e dei terzi con i quali possa - eventualmente - entrare in contatto durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dall’art. 2087 C.C. A tal fine, particolare attenzione deve essere posta dal lavoratore quando scelga come luogo di lavoro ambienti all’esterno. Il dipendente riceve un’informativa sui rischi generali e nel rispetto sui rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione in remoto fuori dall’abituale sede di lavoro predisposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione e una specifica informativa sul tema della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esternosicurezza. Considerato Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile, il Decreto Legislativo n. 81/2008 lavoratore dovrà fornire tempestiva e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto seguedettagliata informazione all’Amministrazione.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Lavoro Agile

Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori in- formatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- vorolavoro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la La normativa di legge e aziendale in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e l’igiene del lavorosuccessive modifiche) viene applicata con le modalità previste dal Documento di Valutazione dei Rischi, la salute dei lavoratori in base ai differenti ambiti di espletamento della prestazione lavorativa. E’ possibile rivolgersi all’Unità Prevenzione e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente Protezione al fine di lavoro devono chiedere eventuali chiarimenti o pareri in merito all’applicazione delle norme di sicurezza. Il Medico Competente può altresì essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- voro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativaconsultato, per il miglioramento continuo tramite della predetta Unità Prevenzione e Protezione, per qualsiasi problematica di salute riconducibile all’attività svolta, anche con la modalità della Formazione Flessibile, ed è inoltre possibile richiedere la visita, come disciplinato dalle “Regole Aziendali in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro”. In caso di malattia, infortunio professionale o extra-professionale, nel corso di giornata lavorativa in Formazione Flessibile, deve essere fornita immediata comunicazione al proprio Responsabile, ferme le disposizioni aziendali contenute nel documento delle condizioni “Regole in materia di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori assenze per la sicurezza, le sue modalità malattia/infortunio – Controllo dello stato di esercizio, la formazione malattia – Accertamento di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segueidoneità al servizio”.

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Samples: Formazione Flessibile

Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori infor- matori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- vorolavoro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle evitare o ridurre i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro e lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’in- tegrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 81/2008 626 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti con- cernenti la rap- presentanza rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro