Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rap- presentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di:
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di:
a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì lavoro. Xxxx visite si debbono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4 comma 3 del sopracitato Decreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale. In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di signific...
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1 Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle previste dall’articolo 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad accedere nei luoghi di lavoro, nei limiti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto delle esigenze produttive, segnalando preventivamente al datore di lavoro l'intenzione di effettuare tali visite.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulle seguenti moda- lità:
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall’art. 47 del D.lgs.81/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto di: accedere ai luoghi di lavoro; ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi; ricevere una formazione specifica. Inoltre, è consultato preventivamente in ordine: alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva; alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente; o all'organizzazione della formazione. Egli riceve informazioni e le relative documentazioni: provenienti dagli organi di vigilanza; sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni; sugli infortuni e le malattie professionali. Ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività. Ha, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro. Lo stesso, infine, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte riguardo l'attività prevenzionale. Per l’espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall’art. 47 del D.lgs. 81/2088. In particolare ad esso è riconosciuto il diritto di : • ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sulle normative, i rischi, le tematiche di controllo e prevenzione dei rischi con un programma base di formazione minimo di 32 ore a carico del datore di lavoro; l’attività di formazione si svolgerà con permessi retribuiti in aggiunta a quelli previsti per l’espletamento del suo mandato; • avere l’informazione preventiva in materia di igiene e sicurezza; • avere le stesse tutele dei delegati sindacali • avere garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. • avere assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. • accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. • godere dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. • essere informato costantemente sulla gestione dell’Agenda della Sicurezza.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le mo...
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (testo vigente al 13.03.2017)
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente. In particolare: • l’accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RLS, in accordo a quanto previsto dalla lettera a) del citato art. 50, avverrà previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Delegato del Datore di Lavoro oltre che al preposto della sede interessata; • In relazione a quanto previsto alla lettera e) del citato art. 50, in merito al ricevimento della documentazione inerente sia la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, che quella relativa “alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali” gli RLS hanno accesso alla documentazione medesima; laddove disponibile, anche in formato elettronico mediante accesso al sistema informativo in uso. Saranno a tal proposito creati apposito indirizzario mail e caselle condivise dedicate agli RRLLSS, al fine di fluidificare la comunicazione interna ed esterna degli interessati. • L’Ente fornirà agli RLS gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni, quali ad esempio, la facoltà per gli stessi di affiggere proprie comunicazioni ai lavoratori in albi accessibili o attraverso mezzi telematici nonché l’utilizzo delle salette sindacali.