SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE Clausole campione
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Art. 22 -
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Le attività della Società sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento e di infortuni e malattie professionali. La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. La Concessionaria dichiara di aver preso visione e di avere recepito il documento di censimento Amianto – tabella censimento amianto ▇▇▇▇ ▇.▇. Sicurezza e Ambiente Doc. Prog. LB (Controllo rev. 05 del 08 gennaio 2016) che si allega al presente contratto. La Concessionaria risulterà, ai fini di qualsiasi rapporto di lavoro e/o opera, somministrazione o prestazione di servizi o forniture, soggetto Committente/Datore di Lavoro ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. assumendosi totalmente gli oneri di cui allo stesso decreto, manlevando la Concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche prescritte dalla vigente legislazione. La Concessionaria in qualità di soggetto Produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalla propria attività si obbliga al rispetto dei vincoli derivanti dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dei relativi oneri amministrativi ed economici.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Nell'ambito delle proprie attività, ATC S.p.A. è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle sue attività e di ridurre l'impatto ambientale.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. 21.3.1 In ENEL, nessun lavoro può essere svolto a scapito della salute, della sicurezza e/o dell'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella “Stop Work Policy”, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione delle attività e il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e/o ambientali.
21.3.2 ENEL è fortemente e costantemente impegnata nella promozione e nel consolidamento di una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nei documenti “Dichiarazione di Impegno per la Salute e Sicurezza”, “Stop Work Policy” e “Politica Ambientale”, consultabili ai seguenti indirizzi:
I. ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇, nella sezione “Altri documenti utili”;
II. ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇;
III. ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.
21.3.3 Il Prestatore prende atto dell'impegno di ENEL nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni degli HSE Terms, ove applicabili, nonché garantisce che i propri dipendenti e i soggetti terzi che con esso collaborano, a qualsiasi titolo, ai fini dell’esecuzione del Contratto, rispettino i medesimi principi e disposizioni.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Nell'ambito delle proprie attività, l'Associazione (Impresa) è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale. L'Associazione (Impresa) contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse. L’Associazione (Impresa) si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. L’art 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto un nuovo articolo (il 25 septies) riguardante la responsabilità amministrativa dell’ente nel caso dei delitti di omicidio colposo (art. 589 co. 2 c.p.) e lesioni colpose, gravi o gravissime (art. 590 co.3 c.p.), commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Nel rispetto di tale disciplina, i dipendenti di HP CDS ITALIA si adeguano alla legge e ad ogni procedura interna. HP CDS ITALIA, inoltre, opererà in modo da preservare e proteggere l’ambiente, nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali in materia ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni, protocolli e procedure eventualmente adottate dalla Società stessa (art. 25 undecies). A tal fine, HP CDS ITALIA s’impegna a: • valutare e gestire i rischi ambientali connessi a tutti gli aspetti della propria attività; • correggere prontamente le condizioni che minacciano l’ambiente; • svolgere le relative verifiche periodiche. I dipendenti, a loro volta, hanno l’obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque evento che possa costituire un rischio ambientale.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore dovrà produrre, alla Stazione Appaltante, i seguenti ulteriori documenti: • procedure operative specifiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree oggetto d’appalto elaborate dal Datore di Lavoro con firma, per avvenuta attività di formazione e informazione di tutti i lavoratori presenti, del R.S.P.P. e del R.L.S.; • copia aggiornata dei D.P.I. consegnati ai lavoratori e verbali di avvenuta attività di informazione, formazione e addestramento; • copia del Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato anche in merito all’emergenza sanitaria COVID-19 e che recepisca il Protocollo specifico COVID-19 in essere c/o So.Ge.M.I.; • elenco completo dei lavoratori presenti nelle aree oggetto d’appalto con relativa indicazione di mansione, certificato di idoneità sanitaria alla mansione, livello contrattuale e segnalazione dei ruoli di eventuale dirigente, preposto ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 81/2008 e nomine degli incaricati al pronto soccorso e alla prevenzione incendi (livello minimo richiesto:rischio medio) ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b del citato decreto 81/2008); • copia del Libro Unico. L’Appaltatore si impegna ad informare preventivamente, mediante comunicazione scritta, eventuali sostituzioni del personale operante, allegando contestualmente la dichiarazione circa la posizione contributiva e assicurativa dei futuri inserimenti.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. 10.1. Durante tutta l’esecuzione del Contratto di Service Partner, il Service Partner è tenuto a rispettare tutte le normative applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente (HSE), ivi incluse, a titolo esemplificativo, le norme EN 50110-1 (2014) fascicolo 13311, CEI 11-27 4th edizione (2014) fascicolo 13309 e CEI 11-81 (2014) fascicolo 13310 e ne assicurerà il rispetto da parte di tutti i suoi dipendenti e/o subappaltatori.
10.2. Il Service Partner si atterrà (i) alle istruzioni in materia di HSE eventualmente emanate da FIMER per il Sito, (ii) alle istruzioni del Cliente relative allo HSE in Sito e (iii) alle norme settoriali applicabili e alle buone pratiche tecniche.
10.3. Il Service Partner garantirà che tutto il personale, proprio e dei suoi subappaltatori, impiegato nel ▇▇▇▇ abbia ricevuto un addestramento e una formazione iniziale adeguati prima di essere ammesso a lavorare nel Sito. Il Service Partner allontanerà immediatamente dal Sito qualsiasi persona che, a giudizio di FIMER, non soddisfi le disposizioni delle leggi, delle norme e dei regolamenti pertinenti ovvero di ulteriori norme in materia di HSE di volta in volta vigenti.
10.4. Il Service Partner sarà l’unico responsabile della salute e della sicurezza di tutti i suoi dipendenti e subappaltatori presenti nel Sito e dovrà informare immediatamente FIMER e le autorità competenti, laddove necessario, riguardo a qualsiasi infortunio, incidente o mancato incidente (cd. near miss) verificatosi nel Sito o in prossimità del Sito o comunque correlato alla fornitura dei servizi. Entro un termine di 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi di un simile infortunio, incidente o mancato incidente, il Service Partner fornirà a FIMER un rapporto scritto cui farà seguito un rapporto definitivo entro i 14 (quattordici) giorni di calendario successivi. Laddove richiesto, il Service Partner presenterà tale rapporto anche all’autorità competente. Tale procedura non solleverà il Service Partner dalla piena responsabilità di proteggere le persone e le cose, né dalla responsabilità per danni.
10.5. Il Service Partner informerà FIMER riguardo a tutti i materiali pericolosi (secondo la definizione di tale termine indicata nelle leggi e/o nei regolamenti applicabili) che devono essere usati per l’esecuzione dei servizi e/o l’intervento in Sito. Il Service Partner consegnerà a FIMER le copie di tutte le schede di sicurezza materiali applicabili e fornirà le pertinenti istruzioni speciali di utilizzo almeno 10 (d...
