Common use of Scioperi e causa di forza maggiore Clause in Contracts

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parola, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Fornitore, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi servizi. Il Fornitore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la fornitura. L’ASST, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnata. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreCiò per quanto concerne il servizio di consegna della fornitura. L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi serviziservizi delle Aziende Ospedaliere. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano alle Aziende Ospedaliere tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoDEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASST, Le Aziende Ospedaliere si riserva riservano la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadelle Aziende Ospedaliere, quest’ultima provvederà queste ultime provvederanno allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi servizi. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoDEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, del servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la fornitura. L’ASST, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnatasindacale interna e/o esterna. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi si riserva di addebitare al contraente inadempiente richiedere il maggior onere sostenutorisarcimento di tutti gli eventuali danni patiti.

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Samples: www.asst-brianza.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o esterne eventuale ulteriore interruzione di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolaservizio, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le la strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi serviziinteressata dal servizio. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Amministrazione di riferimento per il tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivodel DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASST, L’ASST committente si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’ASST, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi servizidell’ASST. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera, per il tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivodel DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASST, L’Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Ente, quest’ultima quest’ultimo provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.ospedaleniguarda.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi servizidell’Azienda Ospedaliera. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoReferente/coordinatore Aziendale della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASSTL’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi serviziservizi dell’Azienda Ospedaliera. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoDEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASSTLe Aziende Ospedaliere, si riserva riservano la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La Trattandosi di fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate Economato, il Servizio di Ingegneria Clinica nonchè la struttura interessata dalla fornitura e dai relativi servizidell‘A.O. ICP. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoResponsabile della Commessa, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASSTL’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La Trattandosi di fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla la struttura interessata della fornitura e dai relativi servizidell’A.O. ICP. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoReferente del Fornitore, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASSTL’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi serviziservizi dell’Azienda Ospedaliera. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoDEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASSTL’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi serviziEconomato. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoDEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, del servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la fornitura. L’ASST, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnatasindacale interna e/o esterna. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi si riserva di addebitare al contraente inadempiente richiedere il maggior onere sostenutorisarcimento di tutti gli eventuali danni patiti.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi Trattandosi di servizio di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o eventuali ulteriori interruzioni esterne di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolaservizio, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato il RUP e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi serviziinteressata dal servizio. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Amministrazione di riferimento per il tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivodel DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASST, La ASL di Rieti committente si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadella ASL di Rieti, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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Samples: www.asl.rieti.it

Scioperi e causa di forza maggiore. La Trattandosi di fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parolainterne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenzialiessenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Il FornitoreL’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura delle AA.OO. ICP e dai relativi serviziX. Xxxxxxx di Garbagnate. Il Fornitore contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivoReferente/coordinatore Aziendale della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la forniturasindacale interna e/o esterna. L’ASSTL’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnataal minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Aziendadell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

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