Scopo mutualistico Clausole campione

Scopo mutualistico. È essenzialmente l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’ente, a condizioni più vantag- giose di quelle che essi otterrebbero dal mercato.
Scopo mutualistico. La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui- mento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo- craticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità ri- spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istitu- zioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte- ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva- mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperati- vi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa im- piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occu- xxxxxxx lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi- che, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale o occasionale. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Scopo mutualistico. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dall'art. 1 lett. a) della legge 381/91, nonché dei servizi previsti dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 112/2017. Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 nume ro 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017, i lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle loro Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D.30 marzo 1942 N. 318. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ed agli organismi periferici di...

Related to Scopo mutualistico

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).