Segnatura di protocollo Clausole campione

Segnatura di protocollo. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo, mediante apposizione di un timbro datario o, in alternativa, di un’etichetta adesiva. Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l’operazione di segnatura sono quelle elencate nell’articolo 9 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente: a) codice identificativo dell’Amministrazione; b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea [se diverso dall’Amministrazione]; c) data di protocollo; d) progressivo di protocollo; e) codice di classificazione I dati relativi al numero di fascicolo possono essere aggiunti in un secondo momento dopo la segnatura di protocollo. Nel caso di documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, i dati di segnatura di protocollo sono contenuti, un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dagli Organi competenti [cfr. art. 18, del DPCM 31 ottobre 2000 e Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28] e comprendono anche: f) oggetto del documento; g) mittente; h) destinatario o destinatari; i) persona o ufficio destinatario.
Segnatura di protocollo. 1. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo.
Segnatura di protocollo. 1. L’operazione di segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile (art. cinquantacinque del DPR 445/2000 nonché art.9 del DPCM 3 dicembre 2013). 2. la registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono un’operazione unica e vanno effettuate contemporaneamente; hanno entrambe natura di atto pubblico.
Segnatura di protocollo. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. La segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente alla registrazione di protocollo mediate timbro o tramite l’apposizione di etichette. I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono: a) codice identificativo dell’amministrazione, per i protocolli informatici;
Segnatura di protocollo. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Ai sensi degli artt. 9, 20 e 21 del DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”), i dati relativi della segnatura di protocollo di un documento sono associati al documento stesso e contenuti, nel messaggio, in un file, conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML), compatibile con un file XML Schema e/o Document Type Definition (DTD), definito e aggiornato periodicamente dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con provvedimento reso disponibile sul proprio sito. In tale modo sono definiti e aggiornati periodicamente gli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni scambiate tra le amministrazioni pubbliche e associate ai documenti protocollati. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono: - codice identificativo dell'Azienda/Area Organizzativa Omogenea; - data di protocollo; - numero di protocollo. Oltre alle suddette informazioni il file di cui sopra contiene le seguenti informazioni: - oggetto; - mittente; - destinatario/i. Per i documenti protocollati possono essere specificate una o più delle seguenti informazioni incluse anch’esse nello stesso file: - indicazione della persona o dell’ufficio all’interno della struttura destinataria a cui si presume verrà affidato il trattamento del documento; - indice di classificazione; identificazione degli allegati; - informazioni sul procedimento a cui si riferisce e sul trattamento da applicare al documento. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l’apposizione su di esso di un “segno” grafico sul quale vengono riportate le seguenti informazioni relative alla registrazione di protocollo: - codice identificativo dell'Azienda/Area Organizzativa Omogenea; - data di protocollo; - numero di protocollo.
Segnatura di protocollo. La segnatura di protocollo apposta o associata al documento analogico è effettuata contemporaneamente alla registrazione di protocollo mediante timbro o tramite l’apposizione di etichette I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono: a) codice identificativo dell’amministrazione, per i protocolli informatici; b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea, per i protocolli informatici; c)data di protocollo;
Segnatura di protocollo. 1. L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
Segnatura di protocollo. Annullamento delle registrazioni di protocollo. Variazioni
Segnatura di protocollo. 1. La segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del Testo unico garantisce la corrispondenza biunivoca ed inscindibile tra una registrazione di protocollo ed il relativo documento, che può essere un’entità unica, oppure costituita da un atto primario e da uno o più allegati. Nel caso dei documenti analogici, è rappresentata da una etichetta apposta sul documento e compilata con i dati identificativi della registrazione di protocollo, nel caso dei documenti informatici, i dati di protocollo sono inseriti in un file XML associato al documento in modo permanente ed immodificabile. 2. Ai sensi dell’articolo 55 comma 2 del Testo unico, l’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo. 3. Ai sensi dell’articolo 9 del DPCM 3.12.13, le informazioni apposte o associate ai documenti informatici, registrati nel registro di protocollo, negli altri registri di cui all’articolo 53, comma 5 del Testo unico nei repertori e negli archivi, nonché negli albi, negli elenchi e in ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti con le modalità descritte nel presente manuale, che ne garantiscono l’identificazione unica e certa, sono espresse nel seguente formato: a) codice identificativo dell’amministrazione; b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea; c) codice identificativo del registro; d) data di protocollo; e) numero progressivo di protocollo. 4. Oltre alle informazioni di cui al precedente comma 3, il file XML associato al documento deve contenere le seguenti informazioni minime: a) oggetto; b) mittente; c) destinatario o i destinatari; d) indice di classificazione.