Common use of Segretezza Clause in Contracts

Segretezza. Durante il periodo di fornitura dei Prodotti e di esecuzione dei Servizi, Xxxxxxx Xxxxx e il Cliente potranno scambiarsiinformazioniproprietarie e riservate. Le parti dentificheranno tali informazioni corne riservate riservate e/o proprietarie. Qualora una parte dovesse decidere di comunicare informazioni riservate alla controparte oralmente, dovrà (i)awisare la controparte della natura riservata della comunicazione prima di effettuarla e (ii) informare per iscritto la controparte sulla natura e sui contenuto della comunicazione entro dieci giorni dall'awenutacomunicazione. Le parti faranno quanto commercialmente possibile per manteneretaliinformazioni riservate e adotteranno misure ragionevoli e idonee per evftamela divulgazione non autorizzata. Nessuna parte utilizzerà informazioni proprietarie e/o riservate dell'altra parte perscopi diversida quelli richiestiper l'adempimento contrattuale. Questiobblighi di riservatezza resteranno invigore per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza dei Termini e condizioni. Le presenti disposizioni inmateriadi riservatezza non troveranno applicazione aile informazioni Q già note alla parte destinataria almomento della comunicazione dellacontroparte; (ii) acquisite dalla parte destinataria presso terziche le abbiano ottenute senza violare obblighi di riservatezza;(iii) che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione delle presenti Condizioni generali da parte della parte destinataria;(iv) sviluppate indipendentemente dalla parte destinataria senza tare rijeriment o affidamento sulle informazionifornite dalla controparte; (v) che debbano essere rese note da parte della parte destinataria per obblighi di legge, fermo restando che la parte destinataria dovrà inviarne tempestiva comunicazione scritta alla controparte e collaborare con essa ai fini delle azioni legttime e ragionevoliper evitare e/o ridurre alminimo l'entftà della divulgazione con spese acarico della parte che la effettua. Durante eventualicontrolli,verifiche e ispezioni a distanza di Xxxxxxx Xxxxx, ilCliente siimpegna a non (a) scattare fotografie o utilizzare qualsiasi altro metodo di registrazione delle infonmazioniriguardanti ilsfto;(b) accedere o cercare di accedere a, o visualizzare prodotti di lavoro o sistemidi rete utilizzati da Xxxxxxx Xxxxx senza esplicfto consenso e in presenza delrappresentante Xxxxxxx Xxxxx che ospita laverificaa distanza;o (c) rimuovere documenti, apparecchiature o altro materiale dalcontrollo o dalla verifica di studio a distanza senza la preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxx Xxxxx.

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Samples: Acquisto Di Beni/Servizi

Segretezza. Durante il periodo 20.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di fornitura dei Prodotti pubblico dominio, né generalmente accessibili. In caso di dub- bio, i fatti e di esecuzione dei Servizi, Xxxxxxx Xxxxx e il Cliente potranno scambiarsiinformazioniproprietarie e riservatele informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti dentificheranno tali s’impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, non- ché possibili dal punto di vista tecnico ed organizza- tivo, affinché i fatti e le informazioni corne riservate riservate e/o proprietarie. Qualora una parte dovesse decidere confidenziali ven- gano protetti in modo efficace dall’accesso di comunicare terzi non autorizzati e dalla possibilità che ne prendano co- noscenza. 20.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. 20.3 La trasmissione di informazioni riservate alla controparte oralmente, dovrà (i)awisare la controparte della natura riservata della comunicazione prima di effettuarla e (ii) informare per iscritto la controparte sulla natura e sui contenuto della comunicazione entro dieci giorni dall'awenutacomunicazione. Le parti faranno quanto commercialmente possibile per manteneretaliinformazioni riservate e adotteranno misure ragionevoli e idonee per evftamela divulgazione non autorizzata. Nessuna parte utilizzerà informazioni proprietarie e/o riservate dell'altra parte perscopi diversida quelli richiestiper l'adempimento contrattuale. Questiobblighi di riservatezza resteranno invigore per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza dei Termini e condizioni. Le presenti disposizioni inmateriadi riservatezza non troveranno applicazione aile informazioni Q già note alla parte destinataria almomento della comunicazione dellacontroparte; (ii) acquisite dalla parte destinataria presso terziche le abbiano ottenute senza violare obblighi di riservatezza;(iii) che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione delle presenti Condizioni generali confidenziali da parte della Posta all’interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell’obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle pre- stazioni, a condizione che la trasmissione si riveli ne- cessaria ai fini dell’adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all’in- terno del proprio gruppo. 20.4 L’obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell’autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l’obbligo di divulgazione delle informazioni confiden- ziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva contro- parte destinataria;(iv) sviluppate indipendentemente dalla parte destinataria senza tare rijeriment o affidamento sulle informazionifornite dalla controparte; (v) che debbano dovrà essere rese note preventivamente informata al ri- guardo. Non è necessaria alcuna informazione pre- ventiva in caso di divulgazione da parte della parte destinataria per Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici. 20.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il forni- tore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza. 20.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 20 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato. 20.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di leggesegretezza, fermo restando che la parte destinataria dovrà inviarne tempestiva comunicazione scritta essa è tenuta a versare alla controparte e collaborare con essa ai fini una pena con- venzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso totale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle azioni legttime e ragionevoliper evitare e/o ridurre alminimo l'entftà della divulgazione con spese acarico della parte che la effettuaprestazioni dal rispetto degli obblighi di segretezza. Durante eventualicontrolli,verifiche e ispezioni La pena convenzionale è dovuta in ag- giunta a distanza di Xxxxxxx Xxxxx, ilCliente siimpegna a non (a) scattare fotografie o utilizzare qualsiasi altro metodo di registrazione delle infonmazioniriguardanti ilsfto;(b) accedere o cercare di accedere a, o visualizzare prodotti di lavoro o sistemidi rete utilizzati da Xxxxxxx Xxxxx senza esplicfto consenso e in presenza delrappresentante Xxxxxxx Xxxxx che ospita laverificaa distanza;o (c) rimuovere documenti, apparecchiature o altro materiale dalcontrollo o dalla verifica di studio a distanza senza la preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxx Xxxxxeventuali risarcimenti danni.

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Samples: Condizioni Generali Per L’analisi, La Concezione, La Realizzazione E L’introduzione Di Sistemi Globali Informatici O Di Software Individuali

Segretezza. Durante Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il periodo segreto anche sulle informazioni o cognizioni di fornitura dei Prodotti carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo. • Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annotazione e di esecuzione dei Serviziequivalenti disposizioni verbali e, Xxxxxxx Xxxxx e il Cliente potranno scambiarsiinformazioniproprietarie e riservatein genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte. • Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le parti dentificheranno tali concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto. • Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di imprese controllate). • In relazione a talune delle informazioni corne riservate riservate scambiate e/o proprietarie. Qualora una parte dovesse decidere risultanti dal presente Accordo la clausola di comunicare informazioni riservate alla controparte oralmente, dovrà (i)awisare la controparte della natura riservata della comunicazione prima di effettuarla e (ii) informare segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la controparte sulla natura e sui contenuto della comunicazione entro dieci giorni dall'awenutacomunicazionescadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni. Le parti faranno quanto commercialmente possibile per manteneretaliinformazioni riservate e adotteranno misure ragionevoli e idonee per evftamela divulgazione • DAStU non autorizzata. Nessuna parte utilizzerà informazioni proprietarie potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e/o riservate dell'altra parte perscopi diversida quelli richiestiper l'adempimento contrattuale. Questiobblighi di riservatezza resteranno invigore per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza dei Termini e condizioni. Le presenti disposizioni inmateriadi riservatezza , comunque, non troveranno applicazione aile informazioni Q già note alla parte destinataria almomento della comunicazione dellacontroparte; (ii) acquisite dalla parte destinataria presso terziche le abbiano ottenute senza violare obblighi di riservatezza;(iii) che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione delle presenti Condizioni generali da parte della parte destinataria;(iv) sviluppate indipendentemente dalla parte destinataria senza tare rijeriment o affidamento sulle informazionifornite dalla controparte; (v) che debbano potrà mai essere rese note da parte della parte destinataria per obblighi di legge, fermo restando che la parte destinataria dovrà inviarne tempestiva comunicazione scritta alla controparte e collaborare con essa ai fini delle azioni legttime e ragionevoliper evitare e/o ridurre alminimo l'entftà della divulgazione con spese acarico della parte che la effettua. Durante eventualicontrolli,verifiche e ispezioni citato a distanza di Xxxxxxx Xxxxx, ilCliente siimpegna a non (a) scattare fotografie o utilizzare qualsiasi altro metodo di registrazione delle infonmazioniriguardanti ilsfto;(b) accedere o cercare di accedere a, o visualizzare prodotti di lavoro o sistemidi rete utilizzati da Xxxxxxx Xxxxx senza esplicfto consenso e in presenza delrappresentante Xxxxxxx Xxxxx che ospita laverificaa distanza;o (c) rimuovere documenti, apparecchiature o altro materiale dalcontrollo o dalla verifica di studio a distanza senza la preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxx Xxxxx.scopi pubblicitari

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Samples: Research and Development

Segretezza. Durante il periodo di fornitura dei Prodotti e di esecuzione dei Servizi, Xxxxxxx Xxxxx e il Cliente potranno scambiarsiinformazioniproprietarie e riservate. Le parti dentificheranno tali concordano la massima segretezza sul contenuto del rapporto commerciale tra fornitore e xxxxxxx natur. In particolare, il fornitore si impegna a non rendere disponibili le informazioni corne riservate riservate a terze parti esterne, in particolare alla stampa e/o proprietariealtri media. Qualora una parte dovesse decidere Il fornitore renderà disponibili le informazioni riser- vate solo a coloro che sono responsabili della supervisione e dell'elaborazione dei rapporti contrattuali tra il fornitore e xxxxxxx natur e che si sono impegnati espressamente e indefinitamente a segretezza nei confronti di comunicare terzi prima che abbiano accesso a tali informazioni. Questo deve essere documentato. Il fornitore si impegna inoltre a utilizzare il contenuto e le informazioni riservate esclusivamente alla controparte oralmentegestione del rapporto contrattuale con xxxxxxx natur e altrimenti di utilizzarlo, dovrà (i)awisare la controparte della natura riservata della comunicazione prima in particolare indiret- tamente o contestualmente, senza il preventivo consenso scritto di effettuarla e (ii) informare per iscritto la controparte sulla natura e sui contenuto della comunicazione entro dieci giorni dall'awenutacomunicazionexxxxxxx natur. Le parti faranno quanto commercialmente possibile per manteneretaliinformazioni riservate "Informazioni riservate" ai sensi del presente accordo sono: tutte le informazioni, in particolare in- formazioni sui prezzi e adotteranno misure ragionevoli sulla concorrenza, dati e idonee per evftamela divulgazione non autorizzata. Nessuna parte utilizzerà informazioni proprietarie documenti da o su xxxxxxx natur e/o riservate dell'altra parte perscopi diversida quelli richiestiper l'adempimento contrattuale. Questiobblighi rapporti di riservatezza resteranno invigore per un periodo con- segna, indipendentemente dal fatto che si trattino di 5 (cinque) anni dalla risoluzione informazioni scritte o dalla scadenza dei Termini e condizioni. Le presenti disposizioni inmateriadi riservatezza non troveranno applicazione aile verbali su supporti di me- morizzazione dati o altre informazioni Q già note alla parte destinataria almomento della comunicazione dellacontroparte; (ii) acquisite dalla parte destinataria presso terziche le abbiano ottenute senza violare obblighi di riservatezza;(iii) che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione delle presenti Condizioni generali da parte della parte destinataria;(iv) sviluppate indipendentemente dalla parte destinataria senza tare rijeriment o affidamento sulle informazionifornite dalla controparte; (v) che debbano essere rese note da parte della parte destinataria per obblighi di legge, fermo restando che la parte destinataria dovrà inviarne tempestiva comunicazione scritta alla controparte e collaborare con essa ai fini delle azioni legttime e ragionevoliper evitare materializzate e/o ridurre alminimo l'entftà immateriali e se questa informazione sia eti- chettata come "confidenziale" o meno. Le informazioni non riservate sono informazioni che sono state - Conosciute pubblicamente al momento della loro divulgazione con spese acarico in modo dimostrabile o che diven- xxxx pubblicamente note dopo la loro divulgazione senza colpa del fornitore; - Al momento della parte loro divulgazione, il fornitore ne è già a conoscenza o, a seguito della loro divul- gazione, il fornitore sarà portato a conoscenza da una terza parte, la quale possa disporre legal- mente di esse e che la effettuanon sia tenuta al rispetto dei vincoli di segretezza nei confronti di xxxxxxx na- tur - Devono essere divulgate sulla base di requisiti legali o regolamentari. Durante eventualicontrolli,verifiche In tal caso, il fornitore ne rende immediatamente edotta xxxxxxx natur, se consentito prima della loro divulgazione. Per ogni singola violazione del fornitore o di una persona incaricata dal fornitore verso gli obblighi di riservatezza secondo paragrafo XII. xxxxxxx natur ha il diritto di esigere dal fornitore il pagamento di una penale contrattuale di importo fino a 5.000,00 Euro. I principi del vincolo della continuazione sono esclusi. Il pagamento della penalità contrattuale non esclude l’azione surrogatoria della rivendicazione di omissione o di compensazione dei danni al di là scaturiti e ispezioni a distanza idoneamente comprovati. La penale con- trattuale viene conteggiata per un possibile risarcimento dei danni. Al fornitore permane il diritto di Xxxxxxx Xxxxx, ilCliente siimpegna a provare che non (a) scattare fotografie si siano verificati danni pari o utilizzare qualsiasi altro metodo di registrazione delle infonmazioniriguardanti ilsfto;(b) accedere o cercare di accedere a, o visualizzare prodotti di lavoro o sistemidi rete utilizzati da Xxxxxxx Xxxxx senza esplicfto consenso e in presenza delrappresentante Xxxxxxx Xxxxx che ospita laverificaa distanza;o (c) rimuovere documenti, apparecchiature o altro materiale dalcontrollo o dalla verifica di studio a distanza senza la preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxx Xxxxxinferiori alla pena contrattuale richiesta.

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Samples: General Terms and Conditions of Purchase