Common use of Segretezza Clause in Contracts

Segretezza. Ai fini del presente accordo, le/i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. Le/I contraenti si impegnano a: • mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarle a terzi; • limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; • assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; • assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte delle/dei responsabili scientifici e delle/dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6.

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Samples: Convenzione Per Collaborazione Scientifica

Segretezza. Ai fini del presente accordo, le/i contraenti Sottoscrittori considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. Le/I contraenti Sottoscrittori si impegnano a: mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarle rivelarli a terzi; limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte delle/dei responsabili scientifici e delle/dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 6 e 67.

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Samples: Collaboration Agreement

Segretezza. Ai fini del presente accordo, le/i contraenti e l’Università considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). C.P.I.A. XXXXXXXX XX XXXXX' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. E. N. 0008445 DEL 16/12/2019 - II.5 Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. Le/I contraenti e l’Università si impegnano a: - mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarle rivelarli a terzi; - limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; - assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; - assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte delle/dei responsabili scientifici e delle/dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed e il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 6 e 67.

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Samples: Collaboration Agreement

Segretezza. Ai 1. Le informazioni ottenute da una Parte in applicazione della presente Convenzione saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte o in base alle condizioni di segretezza previste nella Parte che ha fornito le informazioni, qualora tali condizioni siano più restrittive. 2. In ogni caso, tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi o di sorveglianza) incaricate dell'accertamento della riscossione o del recupero delle imposte di detta Parte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relative a tali imposte. Soltanto le persone od autorità sopracitate possono utilizzare tali informazioni e ciò unicamente per i fini sopra indicati. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, essi potranno rivelarne il contenuto nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi relativi a tali imposte, dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della Parte che ha fornito le informazioni. Tuttavia, due o più Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare. 3. Se una Parte ha formulato una riserva prevista dal punto (a) del paragrafo 1 dell'art. 30, ogni altra Parte che ottiene le informazioni da detta Parte non può utilizzarle ai fini di un'imposta inclusa in una categoria che ha formato oggetto di riserva. Analogamente, la Parte che ha formulato la riserva non può utilizzare le informazioni ottenute in base alla presente accordoConvenzione ai fini di un'imposta inclusa in una categoria oggetto di riserva. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, le/i contraenti considerano di carattere riservato 2 e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”). Per essere considerate confidenziali3, le informazioni devono ricevute da una Parte possono essere rivelate utilizzate per iscritto altri fini quando l'uso di tali informazioni per tali altri fini è possibile secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni, e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali. Le/I contraenti si impegnano a: • mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarle a terzi; • limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma l'autorità competente di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; • assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; • assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricercadetta Parte autorizza tale uso. Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo informazioni fornite da parte delle/dei responsabili scientifici e delle/dei loro collaboratori. Le partiuna Parte ad un'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima ad una terza Parte, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della prima Parte.

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Samples: Convenzione Sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale