Servizi igienico assistenziali Clausole campione

Servizi igienico assistenziali. Il numero massimo valutato complessivo dei lavoratori contemporaneamente presenti in cantiere e per i quali è previsto l'allestimento dei servizi igienico sanitari è pari a 6. Non saranno effettuati allacci e scarichi fognari provvisori. Saranno utilizzati WC chimici a nolo. E' compito dell'impresa principale, anche tramite eventuale accordo con imprese subaffidatarie, garantire le condizioni igieniche (pulizia) dei servizi. A tale scopo dovranno essere incaricate specifiche persone che assumano l'impegno di effettuare regolari turni di pulizia con cadenza almeno giornaliera. Le baracche dei servizi devono essere adeguatamente proporzionate al numero dei lavoratori, essere isolate termicamente, sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno) con intercapedini, vespai e altri mezzi che impediscano l'ascesa dell'umidità, provviste di pavimentazione, aerate, illuminate e fornite di tutti gli accessori necessari. Il POS dovrà contenere indicazioni sulle misure di sicurezza per l'uso promiscuo e non degli impianti igienico assistenziali, con le disposizione alle imprese subaffidatarie per l'utilizzo e/o predisposizione di impianti tecnici (prese di terra, trasformatori di distribuzione elettrica, riscaldamento, allacciamenti idrici e fognari, ecc.).
Servizi igienico assistenziali l'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti contemporaneamente impiegati). Inoltre, è in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale indispensabili per ogni lavoratore. · poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienico-assistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di riposo, eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso. · deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. Lacqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.
Servizi igienico assistenziali. Il cantiere sarà dotato di servizi igienico assistenziali, secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs 81/2008. Nel seguito sono elencati i servizi previsti nel cantiere.
Servizi igienico assistenziali. L’impresa affidataria dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori, i seguenti apprestamenti: Spogliatoi: 1,2 mq per lavoratore - corredati di panche ed armadietti per ciascun lavoratore presente in cantiere; gli armadietti dovranno poter ospitare separatamente indumenti da lavoro ed indumenti civili.
Servizi igienico assistenziali. Nell’area di cantiere, le Imprese devono mettere a disposizione dei lavoratori occupati i servizi igienico sanitari con acqua corrente. Gli apprestamenti potranno essere realizzati con baracche monoblocco coibentate metalliche o di legno di tipo fisso ovvero con altri elementi provvisionali. I wc dovranno essere di tipo chimico o similare. Per eventuali emergenze o necessità sarà possibile utilizzare i servizi igienici e le docce presenti presso la struttura.
Servizi igienico assistenziali. I servizi igienico - assistenziali sono locali e spazi nei quali le maestranze possono cambiarsi, lavarsi e utilizzare servizi igienici. Saranno del tipo prefabbricato con bagni chimici ubicati in luogo indicato dal D.L. dedicato all’area di cantiere per lo stoccaggio del materiale o se disponibili al piano terra di edifici universitari. I servizi sanitari sono relativi alle attrezzature di: cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione.
Servizi igienico assistenziali. In base all’esperienza dell’Ufficio per analoghi appalti, si ritiene non concretamente attuabile l’individuazione e l’allestimento di aree di servizio attrezzate con baracche e WC per ogni singolo intervento che l’impresa sarà chiamata ad eseguire, ma l’impresa dovrà esporre nel POS le modalità di organizzazione alternativa dei servizi igienico-assistenziali. L’impresa dovrà assicurare la fornitura di acqua potabile in confezioni commerciali per gli addetti. Premesso che è vietato consumare il pasto in cantiere, l’impresa dovrà indicare nel POS la modalità di organizzazione del servizio mensa.
Servizi igienico assistenziali. Le Imprese esecutrici, potranno utilizzare come locali da adibire a servizi igienici quelli presenti nel plesso cimiteriale previo accordo con i preposti dell’Attività e la DL identificando ed individuando gli spazi concessi in uso. All’interno dell’area cimiteriale dovranno essere posizionate idonee baracche per il ricovero dei lavoratori e di tutti i dispositivi ed indumenti loro assegnati, incluso il ricovero attrezzature e documentazione di cantiere in numero adeguato per spazio e dimensione. Nel baraccamento di cantiere dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza a disposizione del personale delle Imprese idoneo pacchetto di medicazione e dotazioni di primo soccorso ed emergenza. E’ comunque richiesta la dotazione, a bordo dell’automezzo dell’impresa, e quindi sempre presente presso il luogo di lavoro, di cassetta di Primo Soccorso ed estintore a piè d’opera durante lavorazioni fonte di possibile innesco di incendio.

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  • OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

  • GARANZIA ASSISTENZA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ Europ Assistance non è responsabile dei danni: Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

  • Negoziazione assistita È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F +00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

  • Assistenza e manutenzione Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.