Impianti tecnici Clausole campione

Impianti tecnici. Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.
Impianti tecnici. Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento nonché ogni altro impianto e macchinario presente all’interno di stalle, cantine, oleifici e caseifici. Quanto sopra si intende ovunque posto se all’interno di fabbricati di pertinenza aziendale.
Impianti tecnici. I generatori di calore del tipo autonomo posizionati sulle facciate principali dell’edificio, se non sono installati in un apposito vano tecnico, dovranno essere occultati con un armadietto metallico, verniciato dello stesso colore dell’edificio in modo da ridurre l’impatto visivo. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigen- te. Nel caso di nuova installazione di caldaie murali in edifici esistenti sul fronte strada o spazi pubblici, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie sistemi di evacuazione fumi oltre il coperto del fabbricato, potranno essere installati genera- tori di calore con sistema forzato di evacuazione fumi di combustione direttamente nell’atmosfera, a condizione che appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI vigente. Limitatamente alle tubazioni del gas, sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la oggettiva impossibilità di realizzare l’impianto per il trasporto e utilizzazione del gas sulle facciate non prospettanti strade o spazi pubblici, utilizzando percorsi di risalita a vista sul fronte principale dell’edificio, dovranno essere sfruttati elementi architettonici di facciata ver- niciati dello stesso colore dell’edificio a mascheramento delle tubazioni, assicurando nel contempo il rispetto delle Norme Tecniche UNI vigenti per gli impianti a gas per uso dome- stico alimentati da rete di distribuzione. Le tubazioni del gas con sviluppo sulle facciate in- terne dell’edificio dovranno essere verniciate dello stesso colore dell’edificio. Le canne fumarie devono essere, di norma, poste all’interno delle murature. Gli impianti di protezione antincendio per l'alimentazione di idranti dovranno essere sviluppati esclusiva- mente all’interno degli edifici o sulle facciate non prospettanti strade o spazi pubblici, e si dovranno prevedere opere di mascheratura delle condutture, armonizzandole con l’aspetto architettonico della facciata, osservando le norme tecniche dettate dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi. E’ consentito installare apparecchi di climatizzazione estiva e/o pompe di calore sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente spazi pubblici, a condizione che le unità motocondensanti...
Impianti tecnici. Per gli impianti l’appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell’opera finita, ne fornirà tempestiva proposta, sottoscritta da professionista di propria fiducia, e ne chiederà l’approvazione scritta della D.L.; ciò renderà eseguibile le varianti: in caso di disaccordo prevarrà l’interpretazione più favorevole all’ente appaltante e comunque il giudizio della D.L. Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle opere tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni dalla quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà per causa delle opere sia già esistenti che in corso di esecuzione.
Impianti tecnici. In caso di costruzione o di miglioramento dei loro impianti tecnici, le istituzioni comunitarie si impegnano a rispettare le norme e le specifiche tecniche I.S.O. e C.I.E e, se del caso, le norme e le specifiche tecniche adottate di comune accordo con gli organi rappresentativi rispettivamente degli interpreti permanenti e degli AIC. Le istituzioni comunitarie cercano di rispettare le stesse norme e specifiche tecniche per le riunioni tenute al di fuori dei loro edifici. Dal canto loro gli AIC rifiuteranno di lavorare con impianti che le istituzioni comunitarie abbiano scartato per non conformità alle suddette norme e specifiche. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27bis, le parti firmatarie vigilano, nella misura del possibile, sul rispetto del «Codice di utilizzazione delle nuove tecnologie in materia d'interpretazione di conferenza».
Impianti tecnici. Per gli impianti l'Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti costruttive, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell'opera finita o non pregiudichino l’ammissibilità alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 05/05/2011 e s.m.i. e dal GSE, ne fornirà tempestiva proposta alla D.L., sottoscritta da Professionista di propria fiducia, garantendo il mantenimento delle condizioni di ammissibilità ed accettabilità dell’impianto.
Impianti tecnici è a carico dell’Appaltatore il progetto “costruttivo” (relazioni, calcoli, schemi, disegni e specifiche tecniche) di tutti gli impianti tecnici necessari per maggiori chiarimenti di quanto indicato nel progetto, da allegarsi al programma lavori e da eseguirsi da Professionisti abilitati, nonché i collaudi tecnico-funzionali e le certificazioni di legge richiesti dagli Enti Vigilanti, sugli impianti e sui materiali impiegati. Per gli impianti l’Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti costruttive, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell’opera finita o non pregiudichino l’ammissibilità alle tariffe incentivanti previste dal DM 19/02/07 e dalla delibera AEEG n.90/07, ne fornirà tempestiva proposta, sottoscritta da Professionista di propria fiducia, garantendo il mantenimento delle condizioni di ammissibilità ed accettabilità dell’impianto alle tariffe previste dal decreto del 19/02/07 e smi.
Impianti tecnici. Generalità Prima di dare inizio alla messa in opera di qualsiasi tipo di impianto (termico, idrico, elettrico, antincendio ecc.) in modo da rifunzionalizzare edifici esistenti, sarà sempre opportuno procedere ad una attenta analisi del manufatto oggetto di intervento. Si dovrà valutare di volta in volta e caso per caso quali tipo di soluzioni saranno da adottare per rimettere in uso edifici dismessi, inserire impianti in edifici che mai li hanno posseduti, procedere a parziali o completi rifacimenti degli stessi, procedere a ripristini di impianti fermi da tempo o non più conformi alla vigente normativa. A tal fine sarà indispensabile dotarsi di un preciso rilievo geometrico e materico dell'edificio sul quale andranno riportati con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc. Sarà altresì opportuno evidenziare sulle tavole tutti quei vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero e sere canne fumarie dismesse, cavedi, asole, intercapedini, doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc. Su queste basi si potrà procedere alla progettazione dei nuovi impianti che dovranno pertanto essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente evitando inserimenti sotto-traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali. Si cercherà di optare, dove possibile, per la conservazione degli impianti esistenti, procedendo alla loro messa a norma o al loro potenziamento sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Si potranno realizzare soluzioni "a vista" utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che potranno eventualmente essere inseriti in canale attrezzate, oggetti di arredo, volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio. In ogni caso l'Appaltatore dovrà in prima istanza sempre fare riferimento alle indicazioni progettuali, sottoporrà quindi alla D.L. almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impianto il progetto esecutivo nell'ottica sopra descritta, concorderà eventualmente con essa soluzioni ed accorgimenti particolari e se del caso con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.
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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • RELAZIONE TECNICA PREMESSA

  • Assistenza tecnica Per l’intera durata del periodo di garanzia sono a totale carico del fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature nonché i periodici interventi di assistenza per la messa a punto ed il regolare funzionamento delle apparecchiature. La ditta aggiudicataria deve quindi fornire per i primi due anni di garanzia un adeguato servizio di assistenza tecnica full risk inclusiva di tutti i ricambi a ciò necessari, tale da ridurre al minimo il fermo macchina, con servizi, ad esempio, quali la telediagnosi e la teleassistenza. La ditta aggiudicataria deve fornire dettagliata dimostrazione delle capacità di assicurare opportuna assistenza tecnica delle apparecchiature (descrizione dell’organizzazione locale ed europea del servizio, indicazione del centro di assistenza più vicino, descrizione delle modalità di manutenzione e di telediagnosi/tele manutenzione, ecc..). La ditta aggiudicataria deve garantire il servizio di assistenza tecnica anche nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica compresi) e comunque deve essere in grado di garantire tempi di intervento inferiori alle 8 ore lavorative ed il ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione del guasto. Le attività manutentive da erogare durante il periodo di assistenza tecnica in garanzia sono le seguenti: Gli interventi dovranno essere eseguiti, secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore nella specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura, in accordo con le disposizioni della Direttiva CEE 93/42 relativa ai Dispositivi Medici. L’attività dovrà inoltre includere l’effettuazione dei controlli di qualità periodici previsti dalla legislazione vigente, che dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le periodicità concordate con l’Amministrazione. Di tali interventi dovranno essere redatti rapporti di lavoro vidimati da un Referente dell’ASL e dal Tecnico incaricato dalla ditta. La strumentazione a ciò necessaria dovrà essere posta a disposizione dalla Ditta. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare un piano operativo di manutenzione preventiva che individui: • Le diverse periodicità di intervento da adottare; • I contenuti dell’attività manutentiva per ciascuna tipologia di apparecchiatura Tale piano operativo dovrà essere aggiornato entro il primo mese di ogni anno di contratto dalla Ditta aggiudicataria.

  • Specifiche tecniche (art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta. 7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6. 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

  • Supporto tecnico Il supporto tecnico per il Servizio Cloud, inclusi i dettagli di contatto di assistenza, i livelli di gravità, le ore di disponibilità del supporto, i tempi di risposta e altre informazioni e processi relativi al supporto, possono essere consultati selezionando il Servizio Cloud nella guida di supporto IBM disponibile alla pagina xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxx/.

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • OFFERTA TECNICA L’Offerta Tecnica relativa al presente Appalto Specifico dovrà essere in lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e dovrà pervenire attraverso il Sistema secondo la seguente procedura: • invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica sottoscritta con firma digitale e conforme al modello di cui all’Allegato 1 (Offerta tecnica) della Richiesta di Offerta. Il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente, nella Relazione Tecnica, le eventuali parti dell’Offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, “know how”, brevetti, ecc. • La Relazione Tecnica dovrà contenere una descrizione dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico dell’AQ e dal Capitolato Tecnico dell’AS. Nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica risulti superiore a quello previsto, le pagine in eccedenza non saranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione della proposta tecnica. Ugualmente, nel caso in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva (non richiesta), quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione. L’Offerta Tecnica dovrà necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte in sede di aggiudicazione dell’AQ. Saranno esclusi, pertanto, dalla presente procedura i concorrenti che offrano servizi e/o attività privi delle caratteristiche richieste e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’AQ, oltre che privi di quelle minime specificamente richieste dalla presente Richiesta di Offerta e dal Capitolato Tecnico AS ad essa allegato. L’Offerta Tecnica, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. La Relazione Tecnica dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa mandataria (o da persona munita da comprovati poteri di firma).

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Requisiti tecnici Dal punto di vista tecnologico, il servizio deve soddisfare almeno i seguenti requisiti: ▪ compatibilità del client Desktop con sistemi operativi Windows, Mac e Linux/GNU Variants o F/OSS (Mac OS X 10.7 Lion o versione successiva e Mac OS X 10.6 Snow Leopard o versione successiva per sistemi Macintosh); Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (o versione successiva) per i PC, famiglia di sistemi operativi Linux/GNU Variants o F/OSS); ▪ interoperabilità con i principali formati di produttività individuale più utilizzati (i.e. .doc, .docx, .pdf, .rtf …); ▪ compatibilità con principali e più diffusi dispositivi Mobile.