Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 1. Previa autorizzazione del Comune i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il soggetto giuridico già operante nel comparto dei servizi per auto da piazza.
3. La convenzione di cui al comma 2 è soggetta ad approvazione da parte della Regione Sardegna.
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. Art. 8 Operatività del servizio
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 000, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx comunale competente, le autovetture in servizio di taxi possono essere impiegate per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è rilasciata in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi, approvato dall'ente concedente il servizio di linea e nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
3. L’espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni.
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. Art. 6 bis -
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari od integrativi di servizi di linea, nel rispetto degli articoli 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992.
2. Nel rispetto della vigente normativa l’autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore. La convenzione deve prevedere tra l’altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 1. Nei casi di necessità accertati dall’Amministrazione comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, i veicoli immatricolati in servizio pubblico non di linea possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Settore Tecnico in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della autorizzazione di taxi o dell'autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l’altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 1) Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. Previa autorizzazione del Comune, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea. Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa dal dirigente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. Articolo 7 – Requisiti per l’esercizio della professione di tassista e di conducente di veicolo a noleggio
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 1. Previa autorizzazione del Dirigente del servizio competente su conforme indirizzo della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea purché in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i titolari di licenza taxi o autorizzazione di N.C.C. ai sensi della Legge Regionale 31/07/1998 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. 0.Xx fine di promuovere l’avvio di servizi innovativi, l’amministrazione comunale può istituire un servizio di taxi collettivo, inteso come un servizio offerto contemporaneamente a più utenti, almeno tre, di regola accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione lungo a stessa direttrice.