Operatività del servizio. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
Operatività del servizio. 1) I titolari dell’autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2) Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione.
Operatività del servizio. 1. Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale.
2. II prelevamento dell’utenza avviene all’interno dell’area comunale. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell'utente, anche all'interno dei territori dei comuni limitrofi che abbiano raggiunto specifiche convenzioni ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
3. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito.
Operatività del servizio. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
Operatività del servizio. 1. Il servizio di NCC si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limiti territoriali.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno di rimesse aventi le caratteristiche indicate nel presente Regolamento. Il prelevamento dell’utenza, cioè l’inizio del servizio, deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l’autorizzazione.
3. E’ vietata la sosta del veicolo in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Il Comune può, in deroga a tale divieto e previa individuazione di apposite aree pubbliche, rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge n. 21/92.
Operatività del servizio. Il Servizio deve essere garantito durante tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì. Il rifornimento dei distributori automatici e le attività di manutenzione ordinaria devono avvenire necessariamente (per esigenze aziendali e di sicurezza) dalle ore 07:30 alle ore 08:30. Le manutenzioni urgenti e/o straordinarie potranno essere effettuate oltre il predetto orario dal lunedì al venerdì, non oltre le ore 18.00, fermo restando che l’orario per effettuare l’intervento deve essere concordato con la Società Concedente. Il Servizio deve essere garantito senza interruzioni o sospensioni di nessun tipo.
Operatività del servizio. 1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comprensoriale.
2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal Sindaco ed è consentito solo ai taxi del Comuni convenzionati secondo modalità esplicitate nella convenzione di cui all’art.1.
3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.
4. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell'utente, all'interno dei territori dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comprensoriale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade pubbliche e/o private aperte al pubblico transito nei territori dell’area comprensoriale.
Operatività del servizio. Il Cliente prende atto: - che le informazioni sui rapporti in essere presso la Banca sono aggiornate secondo le norme che regolano i singoli servizi; - che per le disposizioni effettuate mediante il Servizio è tenuto ad operare nell’ambito delle disponibili- tà del conto e, in ogni caso, entro i limiti operativi assegnati dal profilo richiesto; - che, per poter usufruire dell’operatività su strumenti finanziari, deve avere sottoscritto il contratto “Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento”, completo delle parti relative alla CUSTODIA E AM- MINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI e alla NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECU- ZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COM- PRESA L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, nei cui confronti sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente; - che è esclusivamente consentito disporre ordini di vendita di strumenti finanziari di cui il Cliente ha la piena disponibilità nel deposito strumenti finanziari in custodia ed amministrazione; - che è tenuto a verificare la corretta esecuzione tramite il Servizio delle disposizioni impartite; - che per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari il saldo disponibile è rettificato a segui- to delle disposizioni di acquisto già impartite e di vendita già eseguite; - che i mercati finanziari sui quali il Cliente potrà operare verranno comunicati dalla Banca in apposita pagina web del sito indicato nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento.
Operatività del servizio. 1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune di Carmiano. In tal senso, per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatorio dimostrare la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa ubicate nel territorio comunale. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che la rimessa sia adibita ad usi plurimi, o sia contemporaneamente sede dell’impresa, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo
3. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, quando non effettuano servizi, devono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. E’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa.
5. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
6. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
Operatività del servizio. I canali di richiesta sono di due tipi (on line e off line). Il contratto prevede principalmente la modalità di richiesta on line tramite il travel tool.