Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione. 2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione. 3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente lavoratore ha titolo diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2periodo. I dipendenti lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile civile, qualora beneficino del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
32. Entro quindici trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente lavoratore deve porsi a disposizione dell'ente della Società per riprendere servizio. Superato In mancanza di tale termine adempimento, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
43. Il periodo di tempo trascorso in servizio militare produce sul militare, in costanza di rapporto di lavoro con la Società, viene computato a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni quale periodo di legge e contrattualiservizio prestato.
54. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti per tutto il un periodo del richiamomassimo di 60 giorni; successivamente a tale periodo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale la Società corrisponderà la eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare lo stipendio in godimento e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenzaerogato dall'Amministrazione.
5. La precedente disposizione si applica anche al personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.
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Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere gli agli eventuali obblighi di leva o sospen- de - a termini di legge - il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza leva ed il lavoratore ha diritto alla retribuzioneconservazione del posto.
2. I dipendenti obiettori Il tempo trascorso in servizio militare di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzioneleva viene computato agli effetti dell’anzianità.
3. Entro quindici giorni dal Al termine del servizio militare di leva per congedo o dall'invio per invio in licenza illimitata in attesa di congedocongedo il lavoratore, il dipendente entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza, deve porsi a disposizione dell'ente del datore di lavoro per riprendere servizio. Superato tale termine In mancanza il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo In caso di servizio militare produce sul rapporto richiamo alle armi al lavoratore compete il trattamento economi- co previsto dalle leggi in vigore all’atto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattualitale richiamo.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto Peraltro, per tutto quei richiami che siano stati contenuti entro un massimo di tre mesi, la Società corrisponderà al lavoratore la retribuzione per il periodo di assenza fino al massimo anzidetto provvedendo al conguaglio con le com- petenze militari spettantigli.
6. Il presente articolo si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente nor- mativa in materia, anche in caso di: – servizio sostitutivo civile; – arruolamento sostitutivo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità servizio militare in armi o corpi speciali; – servizio di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare volontariato civile e quello fondamentale di cooperazione con Paesi in godimento presso l’ente via di appartenenzasvi- luppo.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere gli agli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente lavoratore ha titolo diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile civile, qualora beneficino del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
32. Entro quindici trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente lavoratore deve porsi a disposizione dell'ente dell'ANAS per riprendere servizio. Superato In mancanza di tale termine adempimento, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
43. Il periodo di tempo trascorso in servizio militare produce sul di leva, in costanza di rapporto di lavoro con l'ANAS, viene computato a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni quale periodo di legge e contrattualiservizio prestato.
54. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti per tutto il un periodo del richiamomassimo di 60 giorni; successivamente a tale periodo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale l'ANAS corrisponderà la eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare lo stipendio in godimento e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenzaerogato dall'Amministrazione.
5. La precedente disposizione si applica anche al personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.
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Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente lavoratore ha titolo diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2periodo. I dipendenti lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile civile, qualora beneficino del rinvio del servizio milita re, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
32. Entro quindici trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente lavoratore deve porsi a disposizione dell'ente della Società per riprendere servizio. Superato In mancanza di tale termine adempimento, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
43. Il periodo di tempo trascorso in servizio militare produce sul militare, in costanza di rapporto di lavoro con la Società, viene computato a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni quale periodo di legge e contrattualiservizio prestato.
54. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti per tutto il un periodo del richiamomassimo di 60 giorni; successivamente a tale periodo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale la Società corrisponderà la eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare lo stipendio in godimento e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenzaerogato dall'Amministrazione.
5. La precedente disposizione si applica anche al personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.
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Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere gli agli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente lavoratore ha titolo diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile civile, qualora beneficino del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
32. Entro quindici trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente lavoratore deve porsi a disposizione dell'ente dell'ANAS per riprendere servizio. Superato In mancanza di tale termine adempimento, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
43. Il periodo di tempo trascorso in servizio militare produce sul di leva, in costanza di rapporto di lavoro con l’ANAS, viene computato a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni quale periodo di legge e contrattualiservizio prestato.
54. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti per tutto il un periodo del richiamomassimo di 60 giorni; successivamente a tale periodo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale l’ANAS corrisponderà la eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare lo stipendio in godimento e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenzaerogato dall'Amministrazione.
5. La precedente disposizione si applica anche al personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.
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Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere gli agli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché nonchè l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, prova ed il dipendente lavoratore ha titolo diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile civile, qualora beneficino del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
32. Entro quindici trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente lavoratore deve porsi a disposizione dell'ente dell'Ente per riprendere servizio. Superato tale termine In mancanza il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
43. Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio militare produce sul rapporto di lavoro leva viene computato a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni quale periodo di legge e contrattualiservizio prestato.
54. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti per tutto il un periodo del richiamomassimo di 60 giorni; successivamente a tale periodo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale l'Ente corrisponderà la eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare lo stipendio in godimento e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenzaerogato dall'Amministrazione.
5. La precedente disposizione si applica anche al personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.
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