Sezione emergenziale. Si conviene, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b). Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere: re contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la ridu- zione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sin- dacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale. Nei casi che precedono l’azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungi- mento delle seguenti misure: – 80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000; – 70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000; – 60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000. Qualora un’azienda destinataria dei ccnl di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che precedono andrà a favore del- l’azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).
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Sezione emergenziale. Si conviene, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b). Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere: re all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria; al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale. L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la ridu- zione riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sin- dacali sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale. Nei casi che precedono l’azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungi- mento raggiungimento delle seguenti misure: – 80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000; – 70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000; – 60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000. Qualora un’azienda destinataria dei ccnl di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che precedono andrà a favore del- l’azienda dell’azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).
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